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Scheda pubblicata il 27/4/2020   e aggiornata il 27/4/2020


Il Tribunale Civile di Roma un’Ordinanza pronunciata il 9/4/2020, una delle prime in materia di inclusione scolastica all’epoca del Coronavirus, ha accolto il ricorso con richiesta di sospensiva promosso da una famiglia di un alunno con disabilità grave, frequentante la prima media, assistita dall’avv. Marco Tavernese, col quale si chiedeva di pronunciare l’illegittima assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore al massimo consentito per raggiungere gli obiettivi del PEI.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio aveva assegnato risorse alla scuola che garantivano sole 16 ore settimanali di sostegno. La famiglia ha richiesto il massimo consentito delle ore (che nelle scuole secondarie è di 18).

All’udienza sospensiva l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto il rigetto della sospensiva poiché sarebbero mancati i requisiti  del “fumus boni juris” e del “periculum in mora” (cioè una buona probabilità di sussistenza del diritto invocato e il rischio del ritardo nella pronuncia della sentenza definitiva tardiva). In mancanza di uno di questi due requisiti, la richiesta di sospensiva deve essere rigettata e si rinvia alla decisione finale quando verrà discusso il ricorso.

Il Tribunale però, accogliendo le argomentazioni della famiglia ha sostenuto che:

“L’istituto, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, ha organizzato – similmente alla maggior parte degli istituti scolastici italiani – una modalità di “didattica a distanza”, che consente agli alunni di seguire le lezioni e svolgere compiti attraverso una piattaforma on line alla quale accedere da casa.
Si tratta di una modalità di fruizione del servizio – scuola che presenta una certa complessità  e rispetto alla quale la presenza di un insegnante di sostegno che supporti gli alunni con maggiori difficoltà aiutandoli a seguire quanto accade, se possibile si prospetta ancor più significativa e rilevante per consentire loro accedere nella massima misura possibile all’istruzione cui hanno diritto.”

Il Tribunale, a seguito di un’ampia analisi della giurisprudenza costituzionale consolidata sull’esistenza del diritto costituzionale allo studio degli alunni con disabilità, ha così concluso:

“Da tale sintetica disamina discende la conclusione che il ricorso cautelare, è assistito dal necessario fumus boni iuris; inoltre la natura dei diritti in esame, ed il procedere dell’anno scolastico, che presumibilmente proseguirà sino al termine con le attuali modalità, inducono a ritenere integrato anche il requisito dell’urgenza di provvedere.”

Pertanto, acclarata la sussistenza di entrambi i requisiti, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione ordinando di nominare un docente per il sostegno “con rapporto 1/1 e per il massimo delle ore consentite, comunque in modo da coprire l’intero orario della didattica a distanza ed ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese legali.


OSSERVAZIONI

L’ordinanza è assai interessante sia perché è attualissima, sia perché ha affermato il principio che anche il periodo di didattica a distanza il docente per il sostegno ed i docenti curricolari debbono continuare a seguire gli alunni con disabilità per tutte le ore di insegnamento previste normalmente.

Se però confrontiamo questa decisione con quanto sta avvenendo in realtà nelle scuole italiane, ci viene tanto da riflettere sulla legittimità dell’attuale situazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, gravemente violato, stando alla decisione in esame.

Infatti nessuno dei docenti per il sostegno sta svolgendo tutte le ore assegnate agli alunni con disabilità, seguendo la logica di riduzione e quasi sempre di dimezzamento dell’orario settimanale di insegnamento e talora anche una riduzione superiore; per tacere, per amor di patria, a quelle scuole che, vuoi per la mancanza di collegamento internet o per ignavia di taluni Dirigenti Scolastici e di taluni Collegi dei Docenti  o di qualche insegnante curricolare o per il sostegno, non hanno avviato totalmente la didattica a distanza o, laddove avviata, non si sono preoccupate della enorme difficoltà e talora dell’impossibilità degli alunni con disabilità intellettive o con disturbi neurosensoriali a seguire le lezioni a distanza per le loro comprovate difficoltà psicologiche ed esistenziali.

Forse, se qualcuna di queste famiglie facessero ricorso per violazione di legge o per discriminazione contro queste esclusioni dal diritto allo studio, sapremmo cosa poter pretendere dall’Amministrazione scolastica.

Invero in alcune scuole i docenti per il sostegno, nell’ambito delle ore assegnate all’alunno, oltre che svolgere insieme ai docenti curricolari la didattica a distanza, poi effettuano delle videochiamate individuali con l’alunno per meglio chiarire la lezione generale.

A tal proposito sembra opportuno ricordare che, essendo obbligatoria l’attività degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione a distanza ( DL n° 14 del 9 marzo 2020 art. 9), sarebbe opportuno che anche essi, d’intesa col docente per il sostegno, effettuassero proprie videochiamate agli alunni che seguivano a scuola per aiutarli per esempio nello svolgimento dei compiti.

Infine spiace notare che nella motivazione gli alunni vengano definiti “portatori disabili”, formulazione ormai superata definitivamente dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che invece, innovando alla luce dell’ICF, li chiama ufficialmente “alunni con disabilità”.

Ma speriamo che in atti delle pubbliche amministrazioni ormai definitivamente compaia solo l’espressione sancita nella Convenzione ONU, che è ormai diritto italiano vigente, dopo la ratifica operata dall’Italia con la L. n° 18/2009, ed è attribuita ormai definitivamente dalla Sentenza n° 80/2010 della Corte costituzionale.

Le famiglie farebbero bene ad utilizzare il principio di questa decisione per far valere il diritto allo studio dei propri figli anche in questa delicata fase di didattica a distanza, considerando che alcune delle nostre proposte operative sono indicate anche nella lettera che il Ministro ha scritto proprio oggi sulla didattica a distanza degli alunni con disabilità.


Vedi anche le schede:
630. Emergenza Coronavirus: le Linee Guida per la didattica a distanza (Nota Dipart. 388/2020 e DL 18/2020)
629. Scuole chiuse per Coronavirus: assistenti scolastici a casa degli alunni con disabilità (DL 14/2020)

la lettera della FISH al Ministro sulla Didattica a Distanza per gli alunni con disabilità
e la lettera del Ministro sullo stesso tema


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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