Scheda pubblicata il 18/6/2020 e aggiornata il 18/6/2020
Ieri, 17/6/2020, primo giorno degli esami di maturità, il MIUR ha emanato la Nota prot. n° 1068/20 che si rimangia parzialmente quanto era stato indicato nella precedente Nota n° 793/20 (già commentata nella scheda n° 638. Ripetenze alunni con disabilità a.s. 2019/2020: la nota del MIUR chiarisce gli effetti limitati di questa possibilità (Nota 793/20)).
La nota, che vorrebbe essere chiarificatrice, a nostro avviso invece porta maggiore confusione, aprendo in maniera bizzarra, e probabilmente anche illegittima, la possibilità per il Dirigente Scolastico di riscrivere all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado alunni con PEI differenziato per i quali la Commissione d’esame rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi del proprio PEI.
La Nota è stata emanata a seguito di numerosi quesiti pervenuti al Ministero sulla corretta applicazione della già discussa Nota n° 793/20, interpretativa del comma 4-ter introdotto all’art. 1 dalla L. n° 41/20 di conversione del DL n° 22/20.
Il comma 4-ter infatti ha previsto la possibilità di reiscrizione allo stesso anno di frequenza per gli alunni con disabilità per i quali il consiglio di classe verbalizzi il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.
La Nota n° 793/20 chiariva che tale possibilità era preclusa per gli alunni dell’ultimo anno del primo e del secondo ciclo (3 media e 5 superiore), perchè devono sostenere l’esame di Stato al quale sono automaticamente ammessi, anche se con insufficienze o se non hanno raggiunto gli obiettivi del proprio PEI, secondo le norme specifiche del DL n° 22/20 per quest’anno scolastico del tutto particolare.
La nota di ieri specifica ora che:
“Al fine di dare una indicazione procedurale univoca, si precisa che la sottocommissione può, nel caso in cui rilevi che la prova d’esame non equipollente sostenuta dal candidato con disabilità dimostri l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato, verbalizzare tale rilievo e comunicarlo al DS. Si riportano comunque, nell’attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti.
Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l’eventuale reiscrizione.”
OSSERVAZIONI
La necessità di questa nota è inspiegabile.
La precedente Nota n° 793/20 infatti aveva una sua coerenza interpretativa, riconoscendo correttamente alle Commissioni d’esame la competenza valutativa per gli alunni esaminati e prevedendo la possibilità che potessero dare esito negativo all’esame, permettendo così la ripetenza dell’anno scolastico.
Questa Nota invece è imprecisa e di dubbia legittimità sotto diversi aspetti:
1.
Dice di riferirsi “al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti”“, ma poi nell’oggetto fa riferimento agli “esami finali” e nel testo parla di “alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione”.
Sottolineiamo però che nel primo ciclo le prove di esame differenziate (cioè diverse da quelle dei compagni di classe, perchè tarate sugli obiettivi personalizzati del PEI) hanno comunque valore equipollente per il conseguimento del diploma (D.Lgs. n° 62/17, art. 11 comma 6); pertanto questa Nota in realtà non si può riferire agli alunni con disabilità che sostengono l’esame del primo ciclo, ma solo a quelli del secondo ciclo che abbiano svolto un PEI differenziato e quindi sostengano prove d’esame “non equipollenti”.
Questo è anche corretto considerando che diversi alunni del primo ciclo hanno già sostenuto l’esame e non sarebbe corretto che solo per quelli che lo sosterranno dopo l’emanazione di questa Nota valga questa possibilità, che non era prevista per quelli che invece l’esame l’hanno già sostenuto.
Anche se il testo della Nota fosse stato meno ambiguo nel definire i destinatari della stessa, non si capisce comunque il perchè del restringimento del campo di azione di questa Nota solo agli alunni del secondo ciclo che sostegno prove d’esame “non equipollenti”, considerato che nè il comma 4-ter, nè la precedente Nota n° 793/20 prevedevano questa limitazione.
2.
La Nota prevede che la commissione d’esame possa rilevare per questi alunni “l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato“. In questo caso la Commissione deve fare alcune cose che in parte, però, sembrano illegittime:
- “verbalizzare tale rilievo”;
- “comunicarlo al DS“;
- riportare “comunque, nell’attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti“.
Ciò significa che la Commissione d’esame, pur verbalizzando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI, deve rilasciare l’attestato di credito formativo. Questo è il documento finale (alternativo al diploma di maturità) rilasciato agli alunni che, avendo svolto un PEI differenziato, abbiano sostenuto positivamente l’esame con prove differenziate “non equipollenti”.
Non si comprende perchè la commissione d’esame, una volta rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, non possa invece regolarmente decretare l’esito negativo dell’esame dell’alunno, come correttamente riportato nella Nota n° 793/20 e peraltro espressamente citato anche in quest’ultima Nota:
“Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse, l’esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante.”
Questa contraddizione interna è inspiegabile e foriera di ulteriore confusione, oltre che apparire illegittima dal punto di vista strettamente normativo, in quanto esautora inspiegabilmente la Commissione ad esercitare il proprio specifico ruolo valutativo dei candidati esaminati, decretando, quando ne ravvisi la necessità, anche l’esito negativo dell’esame.
3.
La nota infine prevede che:
“Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l’eventuale reiscrizione.”
La Nota perciò permette parzialmente quello che era espressamente negato dalla precedente Nota n° 793/20 e cioè dare al DS la possibilità di reiscrivere all’ultimo anno gli alunni con disabilità, anche se solo del secondo ciclo.
Questo potere restituito ai DS al termine degli esami, però, appare anch’esso illegittimo. Infatti, dopo che la Commissione d’esame ha svolto il suo ruolo valutativo, gli alunni dovrebbero ricevere l’esito positivo o negativo all’esame e, solo se ricevono esito positivo, dovrebbero ottenere il documento conclusivo dell’esame e del percorso di studio (in questo caso l’attestato).
Come può invece la Commissione rilevare “l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi” del PEI e contemporaneamente rilasciare il documento finale previsto per chi supera positivamente l’esame?
Gli alunni che ottengono il documento finale come possono essere reiscritti all’ultimo anno?
L’anno prossimo questi alunni sosterranno un nuovo esame?
E riceveranno un ulteriore attestato finale?
Non si comprende perchè togliere la competenza valutativa alla Commissione d’esame e attribuire la possibilità per il DS di reiscrivere un alunno che ha già ottenuto il documento conclusivo degli studi. Tra l’altro occorre anche considerare che i DS potrebbero essere presidenti di Commissione in altre scuole e quindi quando potranno reiscrivere i propri alunni all’ultimo anno?
Sarebbe stato più coerente e rispettoso delle specifiche competenze evidenziare la possibilità, già ribadita dalla Nota n° 793/20, che la Commissione d’esame, una volta riscontrato il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, potesse dare esito negativo all’esame bocciando l’alunno che quindi avrebbe regolarmente ripetuto l’ultimo anno.
Purtroppo anche in questo caso il MIUR ha proseguito nella cattiva prassi di emanare norme relative agli alunni con disabilità senza prima acquisire il previsto parere del suo Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, di cui fanno parte anche le associazioni di persone con disabilità (tra cui l’AIPD e la FISH), che avrebbe senz’altro evidenziato subito queste imprecisioni e illegittimità, evitando di emanare ancora una volta una norma confusiva in questo periodo già sufficientemente critico per la nostra scuola e per gli alunni con disabilità.
Vedi anche le schede:
n° 638. Ripetenze alunni con disabilità a.s. 2019/2020: la nota del MIUR chiarisce gli effetti limitati di questa possibilità (Nota 793/20)
n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19)
Vedi anche l’articolo di Salvatore Nocera pubblicato su Superando.it.
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
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