Scheda pubblicata il 27/10/2020 e aggiornata il 06/11/2020
AGGIORNAMENTO DEL 6/11/2020
A seguito dell’emanazione del DPCM del 3/11/2020, le misure descritte in questa scheda previste dal DPCM del 24 ottobre sono state modificate.
Restano comunque valide le Osservazioni di questa scheda, confermate anzi dalla nuova normativa che abbiamo descritto e commentato nella scheda n° 648. Confermato definitivamente il diritto alla didattica in presenza con un gruppo di compagni per gli alunni con disabilità (DPCM 03/11/2020 e Nota 1990/20) cui si rinvia.
Con il DPCM del 24 ottobre 2020 il Governo ha previsto ulteriori misure restrittive per limitare la diffusione del Covid-19, valide per ora fino al 24 novembre 2020 e che sostituiscono quelle previste nei precedenti DPCM del 13 e 18 ottobre.
Tra queste misure c’è anche la previsione che unifica sul territorio nazionale quanto alcune Regioni stavano iniziando a fare nella loro autonomia: promuovere la didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado.
Il nuovo DPCM all’art. 1, comma 9, lettera s) infatti ribadisce che:
“l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza“,
mentre prevede che le scuole secondarie di secondo grado incrementino
“il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.“
Più avanti e nella successiva lettera t) si conferma quanto già previsto nel precedente DPCM del 13/10/2020:
“Le riunioni degli organi collegiali [quindi anche i GLO degli alunni con disabilità, N.d.R.] delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”
“t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [ex alternanza scuola-lavoro, N.d.R.], nonché le attività di tirocinio […] da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti“.
Il giorno successivo il MIUR ha prontamente emanato la Nota prot. n° 1927 del 25/10/2020 per fornire sintetiche indicazioni operative per sull’attuazione del nuovo DPCM, evidenziando anche che:
“Particolare attenzione, nell’attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134.“
OSSERVAZIONI
Purtroppo nessun accenno esplicito viene fatto nel testo di questo ultimo DPCM per quanto riguarda misure specifiche alternative per gli alunni con disabilità, che già sono stati molto penalizzati dalla didattica a distanza attuata nella seconda parte dello scorso anno scolastico (vedi il Comunicato Stampa di AIPD del 26/10/2020).
La Nota Ministeriale del 25 ottobre ha opportunamente evidenziato l’attenzione per gli alunni con disabilità citando due norme:
- L’O.M. n° 134/20, che prevede la possibilità di adottare l’istruzione domiciliare per gli alunni (con e senza disabilità) certificati come “fragili”, come abbiamo già descritto nella nostra precedente scheda n° 646 a cui si rinvia.
- Il D.M. n° 89/20, che ha trasmesso le “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata“ che, in un apposito paragrafo, riprendono in parte quanto già espresso per gli alunni con disabilità nel Piano Scuola 2020/2021 trasmesso con D. M. n° 39 del 26 giugno 2020:
“ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.”
Il Piano Scuola 2020/2021 citato prevede, però, anche un importante inciso, purtroppo non riportato nel D.M. 89/20:
[…] garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.”
Alla luce di tutta questa normativa emanata negli ultimi mesi, ci sembra che tra il 25% di alunni che deve frequentare in presenza la scuola secondaria di secondo grado, come prevede il nuovo DPCM, debbano obbligatoriamente essere compresi gli alunni con disabilità, ma insieme ad un gruppetto di compagni per garantire le “condizioni di reale inclusione” previste nel Piano Scuola 2020/2021.
Tale gruppetto potrebbe essere composto da compagni già identificati dallo stesso Piano Scuola 2020/2021: “figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” o, in mancanza di essi, identificati dalla scuola secondo la propria autonomia.
Il riferimento nel DPCM “al 75% delle attività” didattiche a distanza può benissimo essere interpretato come sopra, dal momento che le attività didattiche sono rivolte alla classe e quindi il 75% delle attività può legittimamente interpretarsi come la percentuale delle attività didattiche rivolte al 75% della classe a distanza, mentre al residuo 25%, composto dall’alunno con disabilità ed alcuni suoi compagni, sono svolte in presenza.
Diversamente vi sarebbe il rischio, già concretizzatosi in alcune scuole e già prontamente sollevato dalla FISH al Ministro Azzolina (leggi la lettera della FISH), che si vengano a costituire di fatto delle “classi speciali” in presenza, poichè costituite dai soli alunni con disabilità della scuola.
I docenti per il sostegno, gli assistenti specialistici per l’autonomia e la comunicazione e i docenti curricolari quindi svolgeranno lezione in presenza a tale gruppetto di studenti (25%) e in contemporanea a distanza al resto della classe (75%).
Questa è l’unica interpretazione che potrà garantire realmente ogni giorno il diritto allo studio e quello all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 (D.M. n° 39/20), e scongiurare per loro l’utilizzo generalizzato della didattica a distanza che, come ricordiamo tutti, durante il lockdown dello scorso anno scolastico ha isolato e non è stata per nulla utile ed efficace alla maggioranza degli alunni con disabilità, specie intellettiva o relazionale.
Naturalmente per gli alunni con disabilità certificati anche come “fragili” ai sensi dell’O.M. n° 134/20, pure citata, si dovrà invece immediatamente attivare l’istruzione domiciliare con la presenza a casa, per le ore già assegnate a scuola, del docente di sostegno e/o dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, che dovranno anche facilitare il collegamento a distanza dello studente con gli altri docenti e i compagni di classe.
Vedi anche:
– le schede normative:
n° 649. Indicazioni sul lavoro agile del personale scolastico con la Didattica Digitale Integrata (Nota 1934/20)
n° 648. Confermato definitivamente il diritto alla didattica in presenza con un gruppo di compagni per gli alunni con disabilità (DPCM 03/11/2020 e Nota 1990/20)
n° 646. Alunni “fragili”, deroghe al numero di alunni nelle classi e nuove misure per il contenimento del contagio (OM 134/20, OM 83/20, DPCM 13/10/2020 e Nota 1870/20)
n° 641. Il difficile avvio dell’anno scolastico 2020/21 (Piano Scuola 2020/21)
– il Comunicato Stampa AIPD del 26/10/2020
– la lettera della FISH al Ministro Azzolina del 27/10/2020
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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