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Scheda pubblicata il 13/10/2020   e aggiornata il 15/10/2020


Ad un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico il MIUR ed il Governo varano nuove misure sulla ripresa della scuola.

Il Ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza n° 134 del 9 Ottobre 2020 ha chiarito il concetto di alunni “fragili” e le modalità della loro scolarizzazione.

L’O.M. chiarisce che sono alunni “fragili” quanti, con o senza disabilità, abbiano una certificazione di immunodeficienza o patologia grave rilasciata dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) in raccordo col dipartimento di prevenzione (DdP) territoriale.

A seguito della domanda scritta e documentata rivolta dalla famiglia alla scuola, l’alunno “fragile” può fruire o di istruzione domiciliare in presenza o di didattica digitale integrata (DDI). Può altresì fruire di collegamenti internet con singoli docenti.

Il PEI degli alunni con disabilità riconosciuti anche “fragili” deve essere aggiornato alla nuova situazione. In caso di istruzione domiciliare si può prevedere che il docente di sostegno e/o l’assistente all’autonomia e alla comunicazione svolgano a casa le ore assegnate per l’alunno a scuola.

Si ricorda che con l’O.M. n° 83 del 5 Agosto 2020 è stata consentita la nomina straordinaria di supplenti del personale docente e non docente per far fronte alla richiesta di un maggior numero di tale personale a causa dell’epidemia. Tali nomine cessano qualora vi sia la chiusura della scuola per motivi epidemici.


Aggiornamento del 15/10/2020

Il MIUR con la Nota prot. n° 1870 del 14/10/2020 ha chiarito che il Decreto Legge n° 104/20, appena convertito con modificazioni dalla legge n° 126/20,

“all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente [O.M. n° 83/20 – n.d.r.], al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.
[…]
Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

(Per maggiori informazioni su tutte le misure previste dalla legge di conversione del DL n° 104/20 vedere il più esaustivo articolo esplicativo pubblicato sul nostro sito)


La stessa O.M. n° 83/20 all’art. 1, comma 1 prevede anche la possibilità di deroga ai tetti massimi e minimi del numero di alunni per classe previsti dal DPR n° 81/09.

Inoltre il Governo con il nuovo DPCM del 13/10/2020 sulle misure urgenti per il contenimento del contagio, valide fino al 13 novembre 2020, all’art. 1, comma 6, lett. r) ha ribadito la possibilità di effettuare le riunioni degli organi collegiali a distanza. Tale possibilità quindi vale anche per le riunioni dei GLO per gli alunni con disabilità.

La successiva lett. s) prevede nuovamente la sospensione dei “viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate”. Rimangono possibili le attività di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro solo nei casi in cui possano essere garantite tutte le misure previste per limitare le possibilità di contagio.

Infine si segnala il minuzioso e dettagliato Allegato n. 21 (pag. 166) al DPCM appena emanato inerente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 28/8/2020.


Aggiornamento del 15/10/2020

1. Il MIUR con la Nota prot. n° 1870 del 14/10/2020 ha chiarito che, rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, lett. s) del nuovo DPCM del 13/10/2020, restano comunque consentite le attività didattiche ordinarie programmate in spazi esterni alla scuola (parchi, musei, cinema, teatri, biblioteche, ecc.) anche attraverso i “Patti di comunità” promossi e realizzati proprio per favorire il distanziamento fisico durante la didattica.

2. Il Decreto Legge n° 104/20, appena convertito con modificazioni dalla legge n° 126/20, all’articolo 32, comma 6-sexties, modificando l’art. 1, comma 2-bis del DL 22/20, ha previsto che nella scuola primaria anche la valutazione periodica durante l’anno, oltre a quella finale, sia espressa con un giudizio e non con un voto.
(Per maggiori informazioni su tutte le misure previste dalla legge di conversione del DL n° 104/20 vedi il più esaustivo articolo esplicativo pubblicato sul nostro sito)


OSSERVAZIONI

1.

Il riferimento all’individuazione degli alunni “fragili” era già contenuto nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre del 6/8/2020, ma il termine aveva suscitato dubbi e perplessità, in particolare per gli alunni con disabilità che alcuni ritenevano dovessero automaticamente essere considerati come “fragili”.

Addirittura abbiamo avuto segnalazioni di alcune scuole che, in maniera del tutto arbitraria, illegittima e discriminatoria, hanno preteso dai soli alunni con disabilità dei certificati medici che attestassero la loro idoneità a frequentare in presenza la scuola.

Si attendeva quindi da tempo (la scuola è iniziata ormai da un mese!) questa Ordinanza chiarificatrice che fuga ogni pericoloso automatismo per gli alunni con disabilità, specificando espressamente che:

È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata.”

2.

Gli Uffici Scolastici Regionali possono effettuare le nomine del personale aggiuntivo sulla base di appositi finanziamenti straordinari che vanno ripartiti per metà sulla base del numero degli alunni e per l’altra metà sulla base del numero delle richieste che provengono dalle singole scuole. Queste nomine straordinarie servono a venire incontro alla necessità di eventuale divisione delle classi e per un maggiore impegno di sanificazione continua dei locali della scuola.

3.

Quanto alla possibilità di aumentare o ridurre il numero di alunni per classe senza più il limite del 10% contenuto nel DPR n° 81/09 è da osservare che, a nostro avviso, il tetto massimo di 20 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità di cui all’articolo 5, comma 2 dello stesso DPR n° 81/09 non possa essere superato applicando l’O.M. n° 83/20, poiché quest’ultima è una norma di carattere “generale”, mentre l’articolo 5, comma 2 del DPR citato è una norma di carattere “speciale”, che non può quindi essere modificata da una norma di carattere “generale” in forza di un fondamentale principio di interpretazione delle norme giuridiche.


Vedi anche:
– le schede
n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)
641. Il difficile avvio dell’anno scolastico 2020/21 (Piano Scuola 2020/21)

– il nostro articolo Riapertura delle scuole: auguri a tutti, ma ancora troppe incertezze, soprattutto per gli alunni con disabilità

– la lettera di precisazioni della Presidente AIPD nazionale su Covid-19 e mortalità delle persone con sD


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani  
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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