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Scheda pubblicata il 15/3/2021 e aggiornata il 22/3/2021


AGGIORNAMENTO DEL 22/3/2021

Visto il grande numero di scuole che ha disatteso la previsione contenuta nella Nota prot. n° 662/21 sul diritto alla didattica in presenza degli alunni con disabilità e BES con un gruppetto di compagni, limitando spesso la frequenza ai soli alunni certificati con il docente per il sostegno o l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, la FISH ha emanato questo comunicato stampa.

Invitiamo le famiglie a chiedere alla proprie scuole di garantire il diritto previsto dalla normativa nazionale inviando questa richiesta che ciascuno potrà compilare e adattare alla propria situazione.


A partire dall’improvvisa insorgenza della pandemia lo scorso anno, data l’assoluta impraticabilità per gli alunni con disabilità della didattica a distanza, la normativa del Ministero dell’Istruzione ha fissato il principio, fortemente richiesto dalle associazioni, di garantire loro la didattica in presenza in situazione di effettiva (e quindi reale) inclusione, cioè con alcuni compagni di classe.

Oltre che nei numerosi decreti e DPCM che si sono succeduti da marzo 2020 ad oggi, a livello legislativo il principio è stato sancito nel D.L. 22/20 convertito con modificazioni con l. n° 41 dell’8 giugno 2020 e quindi reiterato in tutti i successivi DPCM, ordinanze e circolari ministeriali.

Così è stato con il DPCM del 3 novembre 2020, seguito dalla Nota Ministeriale n° 1990/20 del 5 novembre successivo; e così anche nel DPCM del 2 marzo 2021, seguito dalle Note n° 343 del 4 e n° 10005 del 7 marzo e, dopo il  recentissimo Decreto-legge n° 30 del 12 marzo scorso, dalla Nota ministeriale prot. n° 662 della stessa data.

Anzi questa ultima Nota, diramata dalla Direzione Generale per lo studente, è molto chiara proprio per rispondere a quesiti pervenuti circa le modalità con cui attuare tale fondamentale principio anche nelle zone rosse, in cui oltre la metà delle Regioni del nostro Paese è entrato a partire dal 15 Marzo.

La Nota n° 662/21 inizia ribadendo il principio presente nell’ultimo DPCM del 2 marzo scorso relativo al diritto della didattica in presenza degli alunni con disabilità in situazione di reale inclusione, e prosegue:

“Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.”

La breve ma significativa circolare si conclude facendo appello affinché i Dirigenti scolastici  facciano ricorso alla normativa sull’autonomia scolastica che offre loro molti margini di manovra per realizzare quanto è detto nel periodo appena citato.


OSSERVAZIONI

Già in questo fine settimana sono state evidenziate da diverse famiglie e associazioni delle criticità sull’interpretazione della concreta applicazione del diritto alla presenza in condizioni di reale inclusione.

1.
È appena il caso di ricordare che l’autonomia scolastica, affermata anche nella nostra Costituzione, è un’autonomia amministrativa e quindi non può assolutamente disattendere quanto è scritto nella Nota che è espressione e chiarimento di un principio sancito nella l. n° 41/20 ed in tutti i DPCM.
Altrimenti l’autonomia scolastica verrebbe interpretata dai Dirigenti scolastici, come “tana, libera tutti!”, travisamento illegittimo espressamente condannato dall’attuale Ministro Patrizio Bianchi nel suo recente libro “Nello specchio della scuola”, edito dal Mulino.

Pertanto nessun Dirigente, non solo scolastico ma anche di Ufficio Scolastico Regionale, potrebbe avvalersi dell’autonomia scolastica per negare il diritto dell’alunno con disabilità alla frequenza in presenza “in situazione di reale inclusione”, cioè insieme ad alcuni compagni di classe. Il testo sopra citato è inequivocabile:

“le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito”.

Sono da segnalare al Ministero eventuali interpretazioni illegittime che volessero trasformare la didattica in presenza anche di un gruppetto di compagni con la presenza “virtuale”, attraverso gli schermi dei computer, dei compagni rimasti a casa con la didattica a distanza.
La Nota è chiarissima sia nell’oggetto, sia nel testo: la presenza non riguarda i soli alunni con disabilità, ma anche il gruppetto di compagni, poiché il DPCM e la Nota precisano che deve essere garantita una situazione di “effettiva inclusione”.
Nel vocabolario Treccani al significato di effettivo è scritto: “Vero, reale, proprio (in contrapp. a apparentefittiziopotenziale o virtuale)”.
Purtroppo invece i
nterpretazioni che sostengono che abbia un’effetto inclusivo anche la mera presenza “virtuale” dei compagni sullo schermo del computer si sono verificate già prima e i TAR e i Tribunali civili le hanno condannate. Speriamo quindi che non abbiano a ripetersi, anche se già da qualche scuola stanno pervenendo notizie preoccupanti.

2.
Diverse circolari di scuole di questi giorni hanno previsto procedure di segnalazione della volontà di essere presenti a scuola esclusivamente per gli alunni con disabilità e BES senza prevedere contemporaneamente alcuna procedura per comunicare la disponibilità di loro compagni ad andare in presenza per garantire l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e BES.

3.
Diverse circolari delle scuole sottolineano inoltre che le richieste degli alunni con disabilità e BES verranno comunque attentamente valutate dalla scuola in forza di quanto scritto nella Nota:

“In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato – articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a – con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.
Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.”

Tale corretta valutazione non deve diventare però la scusa per rifiutare il diritto alla presenza in condizioni di reale inclusione che pure è chiaramente scritto nella stessa Nota, oltre che nel DPCM del 2/3/2021.
Infatti questa valutazione deve essere fatta tenendo presente “le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato” e non solo le difficoltà organizzative o la “comodità” delle scuole.
Altrimenti si sminuirebbe totalmente lo scopo primario della Nota

4.
Taluni dirigenti di scuole dell’infanzia sostengono che la circolare non si applicherebbe ad esse, poiché tali scuole non sono scuole dell’obbligo e quini non ammetteranno in presenza non solo i compagni, ma neppure gli stessi alunni con disabilità per la cui “effettiva inclusione” è stata volutamente emanata dal Ministero la Nota.

In contrario occorre far presente a tali Dirigenti che per gli alunni con disabilità la frequenza delle scuole dell’infanzia non è una semplice “possibilità”, come avviene per tutti gli alunni non essendo scuola dell’obbligo, ma in forza dell’art. 12 commi 1 e 2 della l. n° 104/92, è un vero e proprio “diritto soggettivo” costituzionalmente garantito. Come tale non può impunemente essere disatteso non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dei compagni che vogliono realizzare l’effettiva inclusione scolastica.

5.
Addirittura in qualche grosso comune, come ad es. Milano e Roma, alcune scuole dell’infanzia comunale sostengono la tesi illegittima che la Nota n° 662/21 non si applicherebbe ad esse, poiché scuole comunali paritarie e quindi non statali.

Nulla di più errato: infatti le scuole paritarie, siano esse comunali o private, fanno parte del sistema pubblico di istruzione in forza della l. n° 62/2000 e quindi ad esse si applicano tutti i diritti, ma anche tutti gli obblighi delle scuole statali.
Ma per fugare ogni dubbio 
tra i destinatari della Nota sono scritti esplicitamente al secondo posto i “coordinatori didattici (cioè i Dirigenti Scolastici delle scuole paritarie – n.d.r.) delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.

6.
E’ chiaro quindi che deve essere garantita in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, oltre alla presenza reale 
degli alunni con disabilità certificata o con BES e quella del gruppetto di compagni, anche la presenza reale dei docenti curricolari e per il sostegno, nonché degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione ed dei collaboratori scolastici necessari sia per l’assistenza igienica degli alunni che ne abbiano bisogno, ma anche per la indispensabile sanificazione e vigilanza dei locali.

Ma, per permettere la reale presenza a scuola del personale scolastico necessario all’effettiva inclusione, è urgente includere tale personale tra quello per il quale l’ultimo D.L. n° 30 del 12 marzoall’art. 2, comma 6 ha previsto il buono babysitter di € 100 a settimana, che dovrebbe comunque essere aumentato per coprire i reali costi delle famiglie (nel precedente lockdown erano previsti fino a € 1000 euro al mese per i lavoratori considerati essenziali, come dovrebbero essere ora anche quelli della scuola).
Altrimenti non si capisce come un docente possa andare a scuola per garantire la didattica in presenza del gruppetto con l’alunno con disabilità, se contemporaneamente ha uno o più figli piccoli che si trovano a casa con la DAD?
Il rischio è che i docenti con figli piccoli rinunceranno allo stipendio, prendendo magari l’aspettativa o il congedo straordinario (previsto 
sempre dall’art. 2, comma 6 del D.L. n° 30/21), e gli alunni con disabilità di ritroveranno magari pure in presenza, ma con supplenti che non li conoscono. Così il danno ricadrà esclusivamente sulle famiglie, sia dei docenti che degli alunni.

7.
È molto importante la precisazione della circolare ministeriale che i compagni che i genitori riterranno di far affiancare agli alunni con disabilità dovranno essere divisi in gruppetti che ruoteranno di giorno in giorno, onde evitare l’affollamento sui mezzi di trasporto o in singole classi.

Ad es. immaginiamo una scuola con 20 classi, (per es. un istituto tecnico o professionale in cui gli alunni con disabilità sono più presenti).
Ipotizziamo che vi sia un alunno con disabilità per classe e che le classi rispettino il tetto massimo di 21 alunni complessivi per classe, come stabilito dal DPR n° 81/09. Se, sempre per ipotesi, tutti i compagni senza disabilità volessero accompagnare l’amico con disabilità nel rispetto del divieto di assembramento, il Dirigente scolastico potrebbe stabilire che in ogni classe ogni giorno frequenterà sempre l’alunno con disabilità ed i 20 compagni senza disabilità, suddivisi in gruppetti che si alterneranno per tutti i giorni della settimana. Supponendo che nella scuola sia stata stabilita la settimana corta di cinque giorni di lezione, ogni giorno saranno presenti quattro compagni che a turno che ruotano ogni giorno attorno al loro compagno.
Quando non c’erano i divieti determinati dalla pandemia in quell’istituto quotidianamente si recavano complessivamente 420 alunni (21 alunni X 20 classi), mentre con questa soluzione ne frequenteranno solo 100 (5 alunni per 20 classi).

8.
Quanto all’orario delle lezioni, non si vede per quali motivi tutti gli alunni, quelli in presenza e quelli con didattica a distanza, dovrebbero continuare a perdere ore di lezione.

Supponiamo che in una scuola primaria vi sia il tempo pieno di otto ore quotidiane di lezione, di 50 minuti per ora.
Potrebbe rimanere lo stesso orario quotidiano dalle ore 8 del mattino sino a quasi le ore 16. Si potranno decurtare dalle ore di DAD le ore normalmente previste per il tempo mensa e le ricreazioni.
Si obietterà che gli alunni in DAD non riescono a reggere per tante ore davanti agli schermi. Giusto. Allora si stabilisca che in ogni ora gli ultimi dieci minuti non si faccia lezione per consentire agli alunni tutti di rilassarsi, come avviene anche per i lavoratori che debbono stare perennemente davanti allo schermo del computer.
Inoltre,
si dirà da parte dei più intransigenti, che così però gli alunni perderebbero 80 minuti giornalieri di lezioni che in ogni settimana sono pari a 400 minuti, cioè sei ore e quaranta minuti.
Ma mi sembra che sono molte meno di quelle che qualche scuola vorrebbe realizzare, ad es. stabilendo che ogni giorno si svolgano non più di 3 ore, per non stressare gli alunni al computer.
Con una soluzione minimalista come questa gli alunni perderebbero ben 5 ore di lezione giornaliere, pari a 25 ore settimanali, cioè quasi il doppio delle lezioni effettivamente svolte e molto di più di quelle perdute  con l’ipotesi sopra formulata,
che sono solo 6 ore e 40 minuti.

Una soluzione del tipo indicato nell’ipotesi formulata, non creerebbe alcun problema ai docenti che svolgerebbero lezione in presenza al gruppetto a scuola e contemporaneamente ai compagni a casa, poiché il loro orario non cambierebbe.
Questa ipotesi di soluzione non creerebbe alcun problema neppure alle famiglie che lavorano, poiché per  loro non cambierebbe nulla rispetto a quando c’era la didattica in presenza per tutti gli alunni.

Mentre se si accettasse l’ipotesi minimalista di sole tre ore di lezioni al giorno, le famiglie coi figli più piccoli, almeno sino ai 14 anni di età, avrebbero gravissimi problemi col lavoro, dal momento che tali figli non possono tornare a casa da soli, sia per l’età che per il divieto contenuto nella normativa sulla responsabilità penale presunta dei Dirigenti scolastici per “abbandono di minori o incapaci”, come stabilito dal Codice penale.

Se si adottasse l’ipotesi di riduzione di orario, per i genitori ci sarebbe comunque la necessità di chiedere il congedo straordinario (previsto dall’art. 2, commi 2 e 3 del D.L n° 30/21 per tutti i genitori di figli minori di 14 anni e per quelli di alunni con disabilità senza limiti di età) per andare a riprendere il figlio a scuola, che però comporterebbe la riduzione del 50% dello stipendio.
Anche l’ipotesi di assumere temporaneamente delle babysitter, farebbe comunque ricadere la spesa sulle famiglie, essendo per ora previsto solo il rimborso, non sufficiente, di € 100 alla settimana e solo per limitate categorie di lavoratori (D.L. n° 30/21, art. 2, comma 6).
 

9.
Quanto ai
pranzi per gli alunni frequentanti, dovrebbe provvedere la mensa scolastica. Qualora questa non possa, vuol dire che per questi giorni particolari, gli alunni si porteranno il panino da casa.

10.
In conclusione, gli alunni con e senza disabilità che durante le precedenti sospensioni delle lezioni in presenza a causa di zone rosse, hanno protestato davanti le scuole ed il Ministero pretendendo lezioni in presenza, con questa provvidenziale Nota riusciranno a vedere soddisfatto il loro desiderio di apprendere, sia pur a turno per i compagni degli alunni con disabilità, stando a scuola e mantenendo i rapporti relazionali tra di loro, la cui assoluta mancanza ha creato, come dimostrato da tante ricerche, gravi turbe psicologiche e comportamentali.

Quindi gli alunni con disabilità, ritenuti da taluni “un peso” per il normale svolgimento delle lezioni, stavolta divengono un’opportunità ed una risorsa per i compagni che amano stare insieme con loro a scuola.

Le famiglie degli alunni con disabilità che vogliono la loro frequenza in presenza in situazione di reale inclusione, inviino immediatamente ai loro Dirigenti scolastici una mail con la richiesta di voler applicare la recentissima ed ottima Nota n° 662/21, allegando, ove non siano previste procedure specifiche dalle scuole, le dichiarazioni dei genitori dei compagni che desiderano frequentare in presenza col compagno con disabilità, precedentemente informati tramite le liste di discussione on-line tra famiglie della stessa classe.

Ci si augura che le Associazioni  interverranno presso il Ministero qualora si verificassero casi di esclusione dalle lezioni in presenza di alunni con disabilità e del gruppetto dei loro compagni.
Anzi, per quanto è dato conoscere, dal momento che già si sono verificati casi di rifiuto di applicare la Nota n° 662/21, si chiede già alle associazioni di intervenire presso il Ministero, oltre che presso gli Uffici Scolastici Regionali, perché non è accettabile assolutamente che delle norme specifiche adottate dal Ministero vengano disattese da propri organi quali sono gli Uffici Scolastici Regionali e le singole scuole. Ne va della dignità del Ministero e della credibilità del suo apparato politico ed amministrativo.


Vedi anche le schede:
659. Ribadito il diritto alla didattica in presenza con un gruppetto di compagni per gli alunni con disabilità e BES (DPCM 2/3/2021, Note 343/21, 10005/21 e 662/21)

n° 648. Confermato definitivamente il diritto alla didattica in presenza con un gruppo di compagni per gli alunni con disabilità (DPCM 03/11/2020 e Nota 1990/20)
n° 641. Il difficile avvio dell’anno scolastico 2020/21 (Piano Scuola 2020/21)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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