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Scheda pubblicata il 11/06/2021 e aggiornata il 17/09/2021


AGGIORNAMENTO DEL 17/9/2021

A seguito di questa Ordinanza, la Regione Lombardia ha modificato le proprie Linee Guida sul trasporto scolastico, garantendo il rimborso di tutte le spese realmente sostenute dalle famiglie (per ulteriori informazioni si veda l’articolo pubblicato il 13/9/2021 sul sito www.superando.it).

Questa Ordinanza potrebbe quindi fare da apripista anche per altre Regioni italiane che ancora garantiscono solo rimborsi forfettari alle famiglie per il trasporto scolastico per le scuole secondarie di secondo grado.


Il Tribunale di Milano con Ordinanza monocratica del 3/6/2021 ha accolto il ricorso di una famiglia che  avendo ricevuto il rifiuto di trasporto gratuito per il trasporto di un alunno di scuola superiore, aveva dovuto anticipare la spesa per poi agire contro il Comune per discriminazione indiretta ai sensi della l. n° 67/06.

Il Tribunale ha dapprima dovuto superare l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Milano che sosteneva la causa rientrante nella competenza esclusiva del TAR ai sensi del Codice di procedura amministrativa, secondo il quale le controversie relative ai servizi pubblici sono devoluti esclusivamente ai TAR.
Il Tribunale in proposito ha osservato che la richiesta della famiglia era diretta espressamente a chiedere la cessazione della discriminazione indiretta determinata dal Comune col suo diniego a fornire il servizio di trasporto scolastico gratuito. Pertanto conferma la competenza del Tribunale Civile come prevista dalla l. n° 67/06.

Quindi, passando al merito, ha dimostrato con ampio riferimento alla normativa nazionale e regionale della Lombardia come la competenza finanziaria per il trasporto gratuito degli alunni con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva è ormai stata attribuita alle Regioni che, in Lombardia, è stata riassegnata dalla Regione sterssa ai Comuni, singoli o associati, i quali possono effettuarla secondo propri regolamenti o in forma diretta o in convenzione su base concorsuale o anche in forza di voucher alle famiglie che debbono rivolgersi solo ad enti accreditati o sostenere in proprio il trasporto.

Questa ultima soluzione era stata adottata dalla famiglia. Dal momento che, secondo la normativa lombarda, la Regione è competente per la parte finanziaria e della formulazione dei criteri di svolgimento del servizio in base alle apposite linee guida, mentre è di competenza dei Comuni l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Tribunale ha condannato in solido la Regione ed il Comune ad eliminare le cause di discriminazione per il futuro ed al rimborso delle spese documentate per il  passato.
Li ha ancora condannati in solido per le spese processuali, mentre non ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (possibilità prevista dalla stessa l. n° 67/06), poiché non documentati, come è invece richiesto dalla legge.


OSSERVAZIONI

La decisione è conforme nei risultati alla Giurisprudenza ormai consolidata in materia di discriminazione subita da alunni con disabilità a causa della mancata assegnazione sia di risorse che di servizi.

E’ anche consolidato l’aspetto processuale circa la competenza esclusiva dei Tribunali civili in materia di diritti ed interessi legittimi, quando si controverta in materia di discriminazione a persone con disabilità.

E’ interessante la ricostruzione normativa operata dal Tribunale, relativa alla competenza originaria delle provincie in questa materia ed al suo trasferimento alle Regioni e quindi a successive determinazioni differenziate di queste ultime.

Assai interessante è pure l’espresso riferimento al fatto che ormai la normativa ha attribuito il diritto al trasporto gratuito, ed in genere al “supporto organizzativo” (comprensivo quindi anche dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione), a tutti gli alunni con disabilità, superando l’omissione prima riguardante gli alunni con disabilità intellettive e relazionali, conseguente alla formulazione dell’art. 13, comma 3, della l. n° 104/92, che assicura il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai soli “alunni con disabilità fisiche e sensoriali”.
Purtroppo ancor oggi ci sono Comuni e Regioni che, ignorando quanto stabilito dal decreto legislativo n° 112/98, art. 139, comma 4, lett. c) e dalle l. n° 56/14 e n° 108/15, negano agli alunni con disabilità intellettive e relazionali il “supporto gratuito” costituito sia dal trasporto gratuito che dalla nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Questa decisione, e soprattutto il richiamo delle leggi integrative all’art. 13 della l. n° 104/92 sopra richiamate, dovrebbe far cessare queste prassi illegittime che costringono ancora molte famiglie a dover ricorrere alla Magistratura per ottenere con sentenza quanto è già chiarissimamente stabilito per legge.

Infine è molto interessante la censura su alcune modalità che gli enti locali possono attivare per garantire il servizio di trasporto scolastico che non siano di fatto realmente e completamente gratuite per le famiglie.
Il riferimento è quello utilizzato da varie regioni (tra cui la Lombardia e il Comune di Milano, nel caso di specie, ma anche 
per esempio della regione Lazio) di rifondere con voucher forfettari le spese che la famiglia ha dovuto sostenere in proprio per il trasporto scolastico.
L’ordinanza esplicita che:

“- […] costituisce senz’altro condotta lesiva della tutela della parità di trattamento degli alunni disabili la scelta di una modalità di erogazione del servizio, pur tra quelle discrezionalmente individuate dalla Regione Lombardia […] che non assicuri quanto meno l’integrale rifusione, in favore degli alunni con disabilità, nella loro qualità di destinatari diretti del servizio (art.4.1), delle spese sostenute dalle famiglie “…che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati…”; 
[…]
– è pertanto evidente la lesione del diritto all’istruzione (nella declinazione del diritto al trasporto gratuito) per l’alunna con disabilità, la quale, per l’insufficienza del contributo economico comunale, è stata posta in una condizione deteriore, ai sensi e per gli effetti di cui alla cit. l. n. 67 del 1 marzo 2006, rispetto agli alunni che, in quanto privi di disabilità, non necessitano del servizio di trasporto;
– ne consegue che il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in ragione delle rispettive competenze (onere di gestione del servizio e di erogazione dei contributi economici, il Comune, e titolarità della disciplina generale di indirizzo e di finanziamento ai Comuni, la Regione), vanno condannati in solido al risarcimento del danno emergente subito dai ricorrenti, pari ad € 6.755,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
– essi devono inoltre essere condannati, ai sensi dell’art.3 della l. n. 67 del 1 marzo 2006, ad adottare ogni iniziativa idonea a rimuovere per il futuro gli effetti della disparità di trattamento nei confronti di [OMISSIS], assicurando alla stessa quanto meno l’integrale rimborso dei costi del trasporto scolastico“.

Pertanto è evidente che gli enti locali che decidano di garantire il servizio di trasporto scolastico tramite rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, debbano utilizzare meccanismi non forfettari, ma devono assicurare rimborsi basati sulle reali e complessive spese sostenute, che naturalmente devono essere adeguatamente documentate da parte delle famiglie.

In tutti i casi di riottosità degli enti locali al rispetto, o almeno alla conoscenza delle norme vigenti, i Pubblici Ministeri presso le Sezioni Regionali della Corte dei Conti dovrebbero aprire procedimenti per danno erariale nei confronti degli Enti locali, che costringono i cittadini a doversi sobbarcare cause, che, siccome ormai vengono tutte perdute dagli stessi Enti locali, provocano all’erario un inutile danno del tutto evitabile se essi applicassero le norme esistenti.


Vedi anche le schede:
n° 663. Il Consiglio di Stato ribadisce la garanzia e la gratuità del trasporto scolastico (Parere 403/21)
567. Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto al trasporto scolastico (Sent. 809/18)
542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
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