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Scheda pubblicata il 15/4/2021 e aggiornata il 15/4/2021


Il Consiglio di Stato col Parere n° 403 del 15/03/2021 ha fornito una risposta ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato col quale si denunciava l’imposizione da parte dell’ASL di competenza di un contributo economico per il trasporto gratuito ad una scuola, poichè ubicata in un come diverso da quello di residenza e quindi rientrante tra i servizi socio-assistenziali per i quali è possibile chiedere una compartecipazione economica alla famiglia in base all’ISEE.

La famiglia sosteneva nel proprio ricorso che il trasporto a scuola deve sempre intendersi come trasporto scolastico e quindi deve essere gratuito secondo quanto stabilito dall’art. 28 della l. n° 118/1971.

Il ricorso straordinario verrà formalmente deciso con un DPR che deve uniformarsi al Parere espresso dal CdS.
Al ricorso straordinario si ricorre quando sono scaduti i normali termini di 60 giorni per i ricorsi ordinari al TAR e la legge stabilisce che tale ricorso può essere promosso entro sei mesi dalla data di conoscenza dell’atto impugnato.
Ovviamente a tale vantaggio corrisponde la perdita di un grado di giurisdizione, che è invece garantito in caso di ricorso al TAR, contro il cui esito sfavorevole, ci si può appellare al CdS in sede giurisdizionale, mentre nel caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la decisione è una ed è inappellabile.

Il CdS ha pregiudizialmente ritenuto la propria competenza, trattandosi di una lagnanza concernente un servizio pubblico, come il trasporto scolastico, e non già un servizio fornito da un singolo contratto pubblico, nel qual caso, trattandosi di un diritto soggettivo, la competenza sarebbe del Tribunale civile.

La decisione ha dato ragione alla famiglia e ricalca svariate altre decisioni della Giurisprudenza di merito e di legittimità dello stesso Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale.
Il fatto che il Comune avesse affidato l’organizzazione concreta del servizio all’USL si deve al fatto che in Veneto le UUSSLL hanno la doppia competenza sanitaria e sociale.
Però, come osserva il CdS, qui 
non si tratta di servizio socio-sanitario, ma di un servizio di supporto al diritto allo studio e quindi resta gratuito e in capo al Comune, come espressamente previsto dall’art. 28 comma 3 della l. n° 118/71 citata.

Il CdS ha deciso agevolmente che in questo caso debba applicarsi l’art. 28 citato, avvalendosi di ampia citazione di norme internazionali, costituzionali e  della Consolidata Giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia Europea e dello stesso Consiglio di Stato.

Sicuramente il DPR, che fa proprio il Parere del Consiglio di Stato, condannerà il Comune alla rifusione delle spese di causa e, se è stato chiesto e provato, anche al risarcimento dei danni in proporzione del periodo di ritardo nell’assegnazione del trasporto gratuito dal giorno della richiesta dell’interessato.


OSSERVAZIONI

La decisione, come detto, non è nuova quanto all’esito del ricorso.

Lo stesso CdS in sede Giurisdizionale ha già ripetutamente affermato l’obbligo di garantire il trasporto scolastico gratuito anche nei confronti della Provincia per le scuole superiori (quando il trasporto gratuito in tale ordine di scuola era a carico della Provincia), applicando l’interpretazione analogica dell’art. 28 della l. n° 118/71 citata.
Inizialmente
, infatti, per le scuole superiori questo diritto non era espressamente previsto da alcuna norma, poiché la l. n° 118 è del 1971 (quest’anno se ne celebra il cinquantesimo anno di entrata in vigore) e all’epoca gli alunni con disabilità avevano acquisito il diritto di “inserimento” nelle classi comuni solo nella scuola elementare e media.
Con il D.Lgs. n° 112/98, all’art. 139 si precisò poi espressamente che tutto “il supporto organizzativo” per l’inclusione degli alunni con disabilità (trasporto scolastico e assistenza all’autonomia e alla comunicazione) nelle scuole superiori era di competenza delle Province.

Restava il dubbio circa il contenuto di questa competenza finanziaria, se cioè dovesse comprendere anche il trasporto gratuito a scuola.
E fu il CdS a chiarirlo definitivamente (vedi sentenze citate in calce).
Poi con  la l. n° 56 del 2014 fu stabilito che, essendo state ridotte molte competenze delle province, tale competenza dovesse passare alle Regioni, che potevano trattenerla o trasferirla nuovamente alle Province o assegnarla ad altri enti territoriali.

In conclusione il CdS non ha potuto che ribadire ancora una volta che il trasporto scolastico deve sempre rimanere gratuito, anche se è realizzato verso una scuola posta in un comune diverso da quello di residenza e anche se necessita di una specifica assistenza per la tipologia di disabilità dell’alunno.
Più avanti la sentenza ribadisce anche, rigettando una delle motivazioni del Comune, che il trasporto scolastico non può essere limitato nemmeno da esigenze di bilancio dell’ente locale, perchè, come già evidenziato dalla richiamata Sentenza n° 809/18 dello stesso CdS, questo servizio è necessario a garantire all’alunno il diritto allo studio che, essendo un diritto soggettivo garantito dalla Costituzione,
 prevale sui vincoli di bilancio.

Il passaggio più innovativo della motivazione riguarda il fatto che il CdS precisa che, anche se fosse stata legittima la richiesta di una contribuzione economica da parte della famiglia (come però non è nel caso di specie, trattandosi di trasporto scolastico e non socio-assistenziale), il Comune che avesse già avviato il servizio di trasporto socio-assistenziale gratuito, ove decida di pretendere un corrispettivo, non potrebbe comunque “interrompere” il pubblico servizio, in attesa che la famiglia dell’alunno con disabilità paghi quanto da esso preteso o che il giudice decida la controversia.

Bene hanno fatto a specificare questo che è un aspetto non sempre ben chiaro alle famiglie che, talora, preoccupate dalla minaccia di interruzione del servizio, accettano di pagare oppure rinunciano al ricorso.

L’aspetto inerente la scorrettezza degli Enti pubblici nel costringere i cittadini a dover sobbarcarsi il sacrificio oneroso delle spese di causa per ottenere la realizzazione forzata dei loro diritti, che, in base alle norme, dovrebbero invece essere soddisfatti pacificamente e spontaneamente, è stato giustamente già stigmatizzato dal Consiglio di Stato con la sentenza n° 2023/17, nella quale pure si denuncia la vergogna della palese discriminazione che così si verifica tra chi può anticipare le spese dei ricorsi e chi non può, così rinunciando all’esigibilità del suo diritto, anche se costituzionalmente tutelato in modo formale.


Vedi anche le schede:
n° 567. Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto al trasporto scolastico (Sent. 809/18)
n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)
n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
n° 256. In mancanza di leggi regionali le Province sono obbligate a fornire trasporto gratuito per la frequenza delle scuole superiori da parte di alunni con disabilità (CdS 213/08)

n° 261. Il Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale, ribadisce l’obbligo delle Province ad assicurare il trasporto gratuito nelle scuole superiori (2361/08)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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