Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 09/02/2022 e aggiornata il 09/02/2022


Nuove misure di gestione dei casi positivi nelle scuole

Il nuovo DL n° 5/22 ha previsto nuove misure  per la gestione di casi positivi a scuola meno restrittive rispetto a quanto previsto dal DL n° 1/22 (vedi scheda n° 678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)).

Si riporta la sintesi del nuovo DL diffusa sul sito del MI:

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo.
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Inoltre il MI ha pubblicato sulla sezione #iotornoascuola FAQ aggiornate e un Vademecum.

Tamponi salivari molecolari

E’ da evidenziare che il Ministero della Salute con Nota prot. n° 43105 del 24 settembre 2021, indirizzata a tantissimi soggetti, tra i quali pure il Ministero dell’Istruzione, ha previsto, ai fini del tracciamento del virus tramite le “scuole sentinella”, che in alternativa ai test rino ed orofaringei, sia legittimo utilizzare test molecolari salivari per  particolari classi di persone, in particolare anche gli scolari e le persone con disabilità.

Infatti è ben noto che, specie gli scolari con disabilità intellettive o con disturbi dello spettro autistico o con disturbi oppositivi, hanno enormi difficoltà a farsi effettuare i prelievi con i classici tamponi; talora si deve procedere addirittura a sedare queste persone, con ulteriori problemi sia prima che dopo la sedazione.

Quindi questa circolare è provvidenziale.

La circolare precisa che è necessario rispettare le procedure indicate dalle case produttrici per garantire la correttezza del prelievo e raccolta dei dati, prevedendosi che essa possa avvenire anche al domicilio di queste persone in “auto-prelievo” effettuato dai genitori o dai tutori (ed aggiungiamo anche dagli amministratori di sostegno).

Evitando di riportare l’intera circolare, assai complessa per i riferimenti tecnico-scientifici di carattere sanitario, riportiamo il testo del passaggio più significativo:

“Pertanto, al fine di evitare il sovraccarico dei laboratori di microbiologia regionali, che in aggiunta alle attività ordinarie verranno impiegati nel monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, e di assicurare adeguate risorse per garantire l’efficacia e la sostenibilità di tale attività di sanità pubblica, nonché far conto su evidenze più robuste circa le caratteristiche dei test eseguiti su tali matrici, i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente:
– in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico),

oppure

– nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico,
– per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio,
– in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.”

La Nota specifica anche chiaramente che:

“I test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19.”


OSSERVAZIONI

Il nuovo DL è stato duramente criticato sul Corriere della sera del 6 Febbraio scorso dal prof. Zagrebelsky, membro emerito della Corte costituzionale e candidato alla presidenza della Repubblica. Ciò perchè è di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori, a causa dei numerosissimi richiami a norme che a loro volta richiamano altre norme, senza che i loro contenuti siano neppure accennati.
Pertanto si costringono i lettori, anche esperti, a dover ricercare le tantissime norme e coordinarle tra loro.

Per questo motivo si è preferito pubblicare la sintesi dell’art. 6 del DL medesimo, pubblicata nelle News del Ministero dell’Istruzione.

Comunque sui contenuti è da tener presente che:

1.

Pur essendo prevista la possibilità di didattica in presenza per gli alunni che hanno certificato l’esenzione dall’obbligo di vaccino a causa delle loro condizioni di salute, è però previsto l’obbligo per gli stessi di indossare le mascherine FFP2.
Ora, nell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n° 111/21, convertito con modificazioni dalla l. n° 133/21, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anniper i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Ciò, ovviamente purchè esibiscano alla scuola la certificazione sanitaria che li esonera dall’obbligo delle mascherine.

Questa norma è ancora vigente ed è espressamente richiamata nelle premesse del DL n° 5/22.

Quindi questi alunni “esonerati” dall’obbligo di indossare le mascherine possono, se le famiglie lo vogliono, continuare a partecipare in presenza, anche se la classe va in DAD se il numero di compagni positivi supera quello previsto dal DL n° 5/22.

Per i successivi decreti, sarebbe opportuno che gli Uffici del Ministero seguano l’invito del prof. Zagrebelsky di scrivere in modo comprensibile per tutti i cittadini e non solo per gli addetti ai lavori,  che comunque fanno fatica a decifrare immediatamente e ricostruire il contenuto esatto delle norme “cifrate”.

 

2.

Con il nuovo DL praticamente viene prevista la didattica in presenza per tutti gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale, siano esonerati dal vaccino o siano guariti dal COVID.

Questo vuol dire che, anche la possibilità della didattica in presenza offerta dalla Nota n° 71/22 ai soli alunni con disabilità quando la loro classe è in DAD per la positività di alcuni compagni (vedi scheda n° 678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)), si riduce ai soli casi di alunni con disabilità che non siano stati vaccinati, mentre per gli altri sarà possibile frequentare in presenza anche con gli altri compagni che non hanno l’obbligo di DAD.

 

3.

Occorre evidenziare che la possibilità di effettuare test su campioni salivari riguarda solo i test molecolari e non anche quelli antigenici rapidi, che sono i più diffusi, anche per la loro rapidità nel fornire l’esito.

E’ noto che i test molecolari hanno bisogno fino a 48 ore di tempo per avere il risultato, mentre quelli rapidi lo ottengono in circa 15 minuti.
In ogni caso è pure vero che, per alcune persone con disabilità, effettuare un test rapido rino/orofaringeo è un grande problema che effettivamente potrebbe essere risolto utilizzando i test molecolari salivari.

Pertanto per gli alunni con disabilità non vaccinati che vogliano comunque usufruire della didattica in presenza prevista per loro dalla C.I. n° 71/22potrebbe esigersi un tampone negativo, prima di poter proseguire ad andare in presenza.

Per quelli che non hanno difficoltà ad avere somministrato il classico tampone rapido naso/orofaringeo, si potrebbe prevedere la possibilità di effettuare un test molecolare salivare, anche se si dovrà attendere 1 o 2 giorni per conoscerne l’esito.


Vedi anche la scheda: n°  678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909