Scheda pubblicata il 25/01/2022 e aggiornata il 09/02/2022
La previsione della possibilità di garantire la didattica in presenza agli alunni con disabilità, nel caso la propria classe sia posta in DAD a seguito di casi di positività al COVID-19, è oggetto di ampio dibattito anche con interpretazioni diverse; pertanto è opportuno partire dalla lettura attenta delle norme.
A seguito dell’impennata della pandemia a causa della variante “omicron”, il Governo il 7 Gennaio 2022 ha emanato il Decreto Legge n° 1/22 che all’art. 4 tratta della Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.
AGGIORNAMENTO DEL 9/2/2022
Il 4/2/2022 il Governo ha emanato il DL n° 5/22 che all’art. 6 ha modificato le misure previste nel DL n° 1/22 sulla Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.
Per i dettagli sulle nuove misure si rimanda alla scheda n° 680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21).
Qui ci si limita ad evidenziare che il nuovo DL n° 5/22 prevede la didattica in presenza per tutti gli alunni, con e senza disabilità, che abbiano concluso il ciclo vaccinale, siano esonerati dal vaccino o siano guariti dal COVID.
Questo vuol dire che la possibilità della didattica in presenza offerta dalla Nota n° 71/22 ai soli alunni con disabilità quando la loro classe è in DAD per la positività di alcuni compagni (commentata in questa scheda), si riduce ai soli casi di alunni con disabilità che non siano stati vaccinati, mentre per gli altri sarà possibile frequentare in presenza anche con gli altri compagni che non hanno l’obbligo di DAD.
Successivamente il Ministero dell’Istruzione insieme a quello della Salute hanno emanato la Nota n° 71 del 21 gennaio 2022 relativa esclusivamente agli alunni con disabilità, per garantire loro la didattica in presenza, data l’inutilità dimostrata per loro della DAD.
Ecco il testo della Nota:
“OGGETTO: attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi
Facendo seguito alla FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dalla pagina linkata cliccare prima su “FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale” e poi su “Varie” – N.d.R.) che fornisce indicazioni in merito ad un quesito concernente la possibilità, per gli alunni con disabilità delle classi in didattica a distanza o in didattica digitale integrata, di seguire le lezioni in presenza, sentiti il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, si specifica quanto segue.
Tenuto conto dei principi costituzionali e delle regole vigenti nell’ordinamento scolastico, posti a tutela della piena inclusione e dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si ritiene che le istituzioni scolastiche siano tenute a prevedere specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES), così come del resto già disposto in una fattispecie analoga dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che introduce la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, per talune circostanze, anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus.
Alla luce di quanto sopra, stante l’esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, si precisa che, anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, secondo quanto di seguito specificato, agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
Al fine di assicurare, nell’attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in condizioni di massima sicurezza, anche in relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno, si precisa quanto segue:
– la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui all’oggetto;
– resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°;
– per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’adozione di misure igieniche quali, a titolo esemplificativo, l’uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali;
– lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale;
– è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
Da ultimo, tenuto conto che nello stato attuale il vaccino rappresenta lo strumento di massima protezione sanitaria si rinnova l’invito ad eseguire il ciclo vaccinale secondo le tempistiche previste.
Si rammenta infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso:
“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.Firmato
Il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Jacopo GrecoIl Direttore Generale della prevenzione sanitaria
Giovanni Rezza
La Nota a firma congiunta della Dipartimento per le Risorse Umane del Ministero dell’Istruzione e della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Sanità, autorizza in qualunque circostanza in cui si debba realizzare la DAD, gli alunni con disabilità frequentare in presenza, purchè autorizzati dalle famiglie, senza la presenza dei compagni che debbono essere collegati telematicamente per seguire la DAD.
Ovviamente anche qui si ribadisce l’obbligo delle misure di distanziamento, sanificazione, di distanza di almeno due metri in caso di consumazione dei pasti a scuola ed il divieto di entrare nelle scuole se con temperatura superiore a 37,5° o con sintomi riconducibili al COVID-19.
Segue quindi l’indicazione di un link per eventuali richieste di chiarimenti da parte delle scuole.
OSSERVAZIONI
1.
La circolare è interessante perché ribadisce il diritto costituzionale degli alunni con disabilità allo studio e, ove possibile, alla didattica in presenza, dimostrando l’attenzione del Ministero per l’importanza primaria del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Essa deve tener conto del Decreto Legge n° 1/22 del quale si è citato l’art. 4.
2.
Pure fondamentale la previsione che l’alunno con disabilità possa frequentare in presenza solo se richiesto dalla famiglia.
3.
Pure interessante, laddove si prevede l’uso delle mascherine, il fatto che sia fatta salva la norma degli alunni con disabilità che non sopportano l’uso delle mascherine.
4.
Lascia scontenti però il fatto che sia stata prevista la sola presenza dell’alunno con disabilità, pur affermando il suo diritto alla situazione di inclusione.
Probabilmente il Ministero ritiene che l’inclusione si realizzi col fatto che l’alunno con disabilità in presenza si senta in situazione di inclusione vedendo i compagni tramite il monitor del computer.
Però lo stesso Ministero ammette che la DAD a questi alunni non ha giovato né per gli apprendimenti, né per la socializzazione.
5.
Taluni ritengono anche che questa Nota non tenga in considerazione il fatto che la misura della DAD dello scorso anno, regolamentata dal DPCM del 3/11/2020 e dalle Nota ministeriali n° 1990/20 e n° 662/21 era prevista principalmente per le scuole secondarie, in alternanza alla didattica in presenza, e per le scuole delle zone rosse.
La DAD era prevista per quasi tutto l’anno scolastico come misura preventiva al contagio, riducendo il sovraffollamento delle scuole e dei mezzi pubblici, in assenza di casi positivi.
La DAD prevista dal D.L. n° 1/22 per quest’anno scolastico invece è una misura che si applica a singole classi nelle quali siano stati accertati dei casi di positività, in numero differente secondo l’odine di scuola, e si applica per 10 giorni.
A queste riflessioni occorre aggiungere, però, che bisogna anche ipotizzare che una stessa classe potrebbe essere messa in DAD per successivi periodi di 10 giorni, allungando di fatto il suo utilizzo.
E’ inoltre da tener presente che lo stesso D.L. n° 1/22 ha previsto la prosecuzione della didattica in presenza per gli alunni delle classi delle scuole primarie dove sia stata rilevata la presenza di un solo alunno positivo, sottoponendoli solo alla “sorveglianza con il tampone immediato e dopo cinque giorni”. Tale norma, vale quindi anche per gli alunni con disabilità delle scuole primarie.
Per le scuole secondarie ritengo invece che si dovrebbe effettuare la distinzione tra i vaccinati o i guariti da più o meno di 120 giorni o col richiamo e i non vaccinati.
Pertanto sarebbe opportuno un chiarimento ulteriore del Ministero in tal senso.
6.
Sia consentito un dubbio però circa la legittimità della presente Nota come norma secondaria.
Infatti il D.L. n° 1/22 citato non prevede alcuna deroga a quanto in esso disposto; pertanto solo se nella legge di conversione sarà fatto almeno un cenno alla possibilità di deroga a favore della didattica in presenza degli alunni con disabilità in caso di quarantena della classe, sia pur nella misura non inclusiva dell’assenza di un gruppetto di compagni, la nota diverrebbe legittima.
Se tale norma emendativa non intervenisse, o sino a quando essa non verrà approvata, questa Nota, come norma secondaria che deve rispettare le norme primarie, sembrerebbe non poter avere validità.
E’ vero che le norme secondarie illegittime sono efficaci sino a quando non sono annullate dal TAR o almeno se prima non vengono sospese dallo stesso.
Però, se, come temo, esse sono illegittime, la Nota si espone al rischio di essere impugnata, con le conseguenze che ne derivano.
Ciò aumenta la confusione della quale giustamente si lamentano i Presidi dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi).
Sarebbe stato più opportuno che il Ministero, prima di emanare una circolare certamente adottata con la pregevole volontà di venire incontro al diritto allo studio degli alunni con disabilità, come scritto in premessa della stessa, avrebbe dovuto formularla in modo più preciso tecnicamente, accordandosi con la maggioranza parlamentare perché approvasse un emendamento nel senso sopra detto nella legge di conversione del decreto legge n° 1/22.
Comunque questi sono gli scherzi dell’emergenza dovuta alla pandemia ed degli effetti psicologici da essa prodotti.
7.
Alla luce di quanto detto si propone che:
- prima della legge di conversione sarebbe indispensabile che il Parlamento approvi un subemendamento che preveda le condizioni indicate dalla Nota, in modo da garantirne le legittimità.
- Lo stesso subemendamento, al quale dovrà immediatamente seguire una integrazione alla nota, preveda per tutti gli alunni con disabilità che continuano a frequentare in presenza, quando la propria classe è obbligata alla DAD, almeno l’obbligo del tampone immediato e dopo 5 giorni, dal momento che nelle scuole secondarie diversi alunni con disabilità possono essere esonerati per legge dall’uso della mascherina previsto per tutti.
- Al fine di garantire di fatto una “situazione di effettiva inclusione” il sub emendamento dovrebbe anche prevedere, a richiesta delle famiglie, un gruppetto di 3 compagni di classe possa frequentare in presenza con l’alunno con disabilità.
Vedi anche le schede:
n° 680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21)
n° 660. Gli alunni con disabilità una risorsa per i compagni che amano la frequenza scolastica (Nota 662/21)
Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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