Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 31/03/2022 e aggiornata il 07/04/2022


Come preannunciato da tempo, il 31/3/2022 cessa in Italia lo stato d’emergenza per il COVID-19.

Con il D.L. n° 24/22 il Governo ha diramato  le nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività valide dal 1 aprile.

Riportiamo la notizia del sito del Ministero che riassume le misure previste per le scuole, invitando anche a consultare la sezione del sito MIUR dedicata: #iotornoascuola.

A seguito del D.L. n° 24/22, il Ministero ha:

  • diramato la C.M. n° 410/22 che riassume le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus nelle scuole;
  • aggiornato il Piano Scuola 2021/2022.

Cosa accade a scuola dal 1° aprile?

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. 

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).

La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le risorse per l’emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.


OSSERVAZIONI

Il nuovo DL quindi modifica in senso meno restrittivo la gestione dei casi positivi a scuola.

Di fatto andranno in DAD solo gli alunni che risulteranno essere positivi al COVID e non anche i loro contatti.

Inoltre per il rientro a scuola dei positivi sarà sufficiente il tampone negativo e non il certificato di avvenuta guarigione.

Sembra opportuno ricordare che:

1.

Come ribadito esplicitamente nella recente C.M. n° 410/22, gli alunni, con o senza disabilità, che per motivi di salute certificati non possono frequentare in presenza la scuola (c.d. “alunni fragili”), possono chiedere l’attivazione dell’istruzione domiciliare, come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n° 66/17 e dall’O.M. n° 134/20 (vedi scheda n° 646. Alunni “fragili”, deroghe al numero di alunni nelle classi e nuove misure per il contenimento del contagio (OM 134/20, OM 83/20, DPCM 13/10/2020 e Nota 1870/20)).
L’istruzione domiciliare può prevedere sia la DAD che la presenza a casa per alcune ore dei docenti, anche quello per il sostegno.

2.

Tutte le norme inerenti l’emergenza per il COVID, hanno da sempre previsto l’esonero dall’utilizzo delle mascherine per le persone con disabilità incompatibili con questi dispositivi di protezione personale. Naturalmente l’incompatibilità deve essere certificata da un medico.

3.

La Nota del Ministero della Salute n° 43105/21 prevede la possibilità di utilizzare test molecolari salivari in alternativa a quelli molecolari naso/oro-faringei per  particolari classi di persone, tra cui anche gli scolari e le persone con disabilità.
Va ricordato che i test molecolari, anche salivari, necessitano fino a 48 ore per ottenere il risultato, mentre i test rapidi naso/oro-faringei circa 15 minuti (vedi scheda n° 680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21)).


Vedi anche le schede:
646. Alunni “fragili”, deroghe al numero di alunni nelle classi e nuove misure per il contenimento del contagio (OM 134/20, OM 83/20, DPCM 13/10/2020 e Nota 1870/20)
680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 06/3723909 – 351/7308112