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Scheda pubblicata il 17/06/2022 e aggiornata il 03/02/2024


Aggiornamento del 3/2/2024

Dal sito di Roma Capitale del 29/1/2024:

“E’ stato firmato oggi il verbale d’intesa tra Roma Capitale, le organizzazioni sindacali e le centrali cooperative volto a individuare soluzioni e strumenti per una più agile organizzazione del servizio Oepac

Tale intesa, condivisa a valle di un confronto ampio e articolato, ribadisce e conferma da parte dell’Amministrazione l’impegno economico sul servizio, senza dunque nessuna riduzione o taglio di ore; così come la presenza degli operatori e delle operatrici durante le gite scolastiche e i campi scuola nonché la partecipazione degli operatori ai Glo; individua inoltre la possibilità di recupero per i bambini/e di una parte delle ore che in caso di assenza andrebbero perse, mediante meccanismi di rimodulazione che potenzieranno ulteriormente il servizio.”

Queste precisazioni sono importanti e necessarie per ribadire che il Regolamento OEPAC, più sotto descritto, non ha subito alcuna modifica per il 2024.

A fine 2023 e inizio del nuovo anno infatti giravano voci, smentite da questa recente intesa, circa una riduzione del servizio da parte di Roma Capitale, che avrebbe causato l’impossibilità per gli operatori di partecipare alle gite e ai GLO e di recuperare ore perse a causa delle assenze degli alunni.

Tali indiscrezioni sono derivate probabilmente da un’erronea interpretazione della Deliberazione n° 360 del 19/10/2023 della Giunta Capitolina che ha trasmesso il nuovo “schema di convenzione tra Municipi ed Organismi erogatori del servizio OEPAC “, facendo però costante riferimento agli articoli del Regolamento OEPAC già vigente e in alcun modo modificato dalla nuova Deliberazione.


Aggiornamento del 9/6/2023

Tornando sui propri passi rispetto alla  Sentenza n° 2925/20 (da noi già commentata nella scheda n° 657. Per il TAR Lazio gli alunni con disabilità delle scuole paritarie non hanno diritto all’assistente per l’autonomia e la comunicazione fornito gratuitamente dal proprio comune (Sent. 2925/20)), il TAR Lazio con le Sentenze n° 15710/22 e n° 15716/22 ha stavolta accolto con identiche motivazioni i ricorsi proposti da alcuni genitori di figli con disabilita frequentanti scuole paritarie e dall’ANINSEI (associazione di scuole paritarie di Roma e del Lazio) contro il Regolamento OEPAC 2022 nelle parti in cui prevedeva per le scuole paritarie solo un contributo economico per le spese dell’OEPAC, lasciando a carico delle scuole paritarie le spese per tale personale (vedi per ulteriori dettagli la scheda n° 693. I comuni debbono assicurare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione anche alle scuole paritarie (TAR Lazio 15710/22 e 15716/22)).

Roma Capitale ha pertanto dovuto modificare il proprio Regolamento con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 19 del 23/01/2023, estendendo la garanzia degli OEPAC a proprio carico anche nelle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

Questo permette finalmente il rispetto da parte di Roma Capitale della L. n° 62/00 sulla parità scolastica, che annovera a pieno titolo le scuole paritarie tra le scuole del sistema nazionale d’istruzione, e anche della L. R. n° 29/92 sul diritto allo studio, che all’art. 3 prevede tra i destinatari della legge stessa anche gli alunni delle scuole non statali “ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato”, cioè quelle che dalla L. n° 62/00 si sono chiamate “scuole paritarie” (vedi le motivazioni delle sentenze citate).

Finalmente si raggiunge così un’omogeneità nel territorio di Roma, considerato che le Linee Guida regionali già prevedono anche nelle scuole paritarie la garanzia degli assistenti specialistici, figure equivalenti agli OEPAC nelle scuole del secondo ciclo d’istruzione.


L’Assemblea Capitolina ha approvato con la Delibera n° 20/22,  il nuovo Regolamento per il “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”, poi modificato con Delibera n° 19/23.

Si invita a leggere tutto il Regolamento, molto chiaro e puntuale sul servizio tramite gli OEPAC (Operatori Educativi Per l’Autonomia e la Comunicazione) e ci si limita ad elencare sinteticamente le principali novità introdotte rispetto al precedente regolamento del 2017, esplicitamente abrogato dal nuovo (di cui si può leggere nella nostra scheda n° 564. Nuovo regolamento servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità di Roma Capitale (Delibera 80/17)):

1.
La novità più importante riguarda l’assegnazione del servizio.
Non si faranno più appalti, ma si prevede la possibilità per Roma Capitale di avere personale dipendente deputato a questo servizio oppure a procedere all’accreditamento degli enti gestori che posseggano i requisiti stabiliti da Roma Capitale per svolgere tale servizio (art. 15, coma 2).
Viene inoltre esplicitato che sono le famiglie a scegliere l’Ente gestore del servizio per il proprio figlio tra quelli accreditati (art. 15, coma 4).
N.B. Per ulteriori approfondimenti su questo aspetto si rimanda alla nota Novità per l’inclusione scolastica a Roma e nel Lazio realizzata a luglio 2022 dal Servizio Scuola dell’AIPD sezione di Roma nonché la pagina aggiornata di Roma Capitale con i moduli di richiesta e l’elenco degli enti accreditati per il servizio nei vari territori per l’a.s. 2023/24.

2.

Viene ribadito in più punti che il servizio non può essere ridotto a causa di esigenze di bilancio, come previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16 da noi commentata nella scheda n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16).

3.

Sempre per ribadire l’importanza del servizio, è previsto che le domande di attivazione pervenute oltre il limite stabilito, verranno comunque soddisfatte (art. 8, comma 4).

4.

Viene più volte evidenziato che il servizio deve essere coerente sia con il Progetto Individuale previsto dall’art. 14 della L. n° 328/00, che con il PEI dell’alunno (nuovi modelli nazionali scaricabili dalla pagina www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html).

5.

Il servizio è destinato ai bambini e gli alunni con disabilità certificata o in corso di certificazione ex l. n° 104/92 e in possesso del CIS (Certificato per l’Inclusione Scolastica rilasciato dal TSMREE dell’ASL di residenza all’inizio di ogni ciclo scolastico) residenti nel comune di Roma che frequentano le scuole dell’infanzia comunali o statali e le scuole statali del primo ciclo presenti nel territorio di Roma Capitale (art. 8, comma 5).
Lo stesso comma prevede che il comune di Roma debba provvedere a stipulare accordi istituzionali, a condizione di reciprocità, con i comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale per garantire il servizio a:

  • alunni residenti a Roma, ma frequentanti scuole dei comuni limitrofi;
  • alunni residenti nei comuni limitrofi, ma frequentanti scuole di Roma Capitale.

6.

La modifica al Regolamento effettuata a gennaio 2023 ha garantito il servizio anche nelle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo.

7.

Per ogni alunno sono previste ore aggiuntive “indirette” per consentire la partecipazione degli OEPAC agli incontri di programmazione e progettazione degli interventi (per es. GLI e GLO) (art. 9, comma 6).

8.

Le ore assegnate al singolo alunno possono essere svolte in presenza, in DAD o in istruzione domiciliare e comunque devono essere recuperate nel corso dell’anno. Se non fosse possibile recuperarle possono essere svolte anche nei periodi di interruzione dell’attività didattica per altre attività dell’alunno (per esempio frequentazione di campi o centri estivi o invernali) (art. 9, comma 7).

9.

Per assicurare la continuità educativa, in caso di cambio dell’ente gestore, il nuovo ente deve assumere l’operatore che già lavorava con l’alunno, salvo diversa volontà del lavoratore interessato (art. 13).
Inoltre l’ente gestore deve garantire, in costanza di contratto, la continuità dello stesso operatore durante tutto l’anno scolastico e provvedere alla sua sostituzione in caso di assenza, avvertendo la famiglia (art. 7, comma 3).

10.

Il comune deve stipulare accordi con gli enti erogatori del servizio di ristorazione scolastica che garantiscano il pagamento del pasto dell’OEPAC qualora il suo orario di lavoro con l’alunno si svolga durante il pranzo (art. 6, comma 5).

11.

Per garantire la qualità del servizio si prevede che gli OPEAC abbiano come formazione iniziale (art. 12):

  • il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio-sanitari o di educatore professionale;
  • laurea in scienze dell’Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado insieme ad un attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica OEPAC

Inoltre è previsto che l’ente gestore garantisca ai propri operatori un aggiornamento annuale svolto da Enti di Formazione accreditati o riconosciuti dalla Regione Lazio (art. 7, comma 3).


OSSERVAZIONI

Sottolineiamo la qualità del testo del nuovo Regolamento che evidenzia diversi aspetti importanti per il riconoscimento del diritto allo studio dei bambini e degli alunni con disabilità: dalla citazione della sentenza della corte costituzionale che riconosce il diritto sopra le esigenze di bilancio, al riferimento al Progetto Individuale, ancora troppo poco utilizzato, alla tempistica che prevede una pianificazione del servizio in modo che sia garantito fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Inoltre vengono istituiti gruppi si lavoro a diversa competenza territoriale per monitorare la qualità e lo svolgimento del servizio, evidenziando anche in questi casi la collaborazione con le famiglie.


Vedi anche le schede:
693. I comuni debbono assicurare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione anche alle scuole paritarie (TAR Lazio 15710/22 e 15716/22)
n° 657. Per il TAR Lazio gli alunni con disabilità delle scuole paritarie non hanno diritto all’assistente per l’autonomia e la comunicazione fornito gratuitamente dal proprio comune (Sent. 2925/20)
564. Nuovo regolamento servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità di Roma Capitale (Delibera 80/17)
n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)

la Nota “Novità per l’inclusione scolastica a Roma e nel Lazio” realizzata a luglio 2022 dal Servizio Scuola dell’AIPD sezione di Roma
e la pagina aggiornata di Roma Capitale con i moduli di richiesta e l’elenco degli enti accreditati per il servizio nei vari territori per l’a.s. 2023/24


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112