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Scheda pubblicata il 02/12/2022 e aggiornata il 01/06/2023


La seconda Sezione del TAR Lazio con le sentenze n° 15710/22 e n° 15716/22, pubblicate il 24 novembre 2022 ed identiche nelle motivazioni, ha annullato il recente Regolamento di Roma Capitale (vedi scheda n° 687. Nuovo Regolamento di Roma capitale per gli OEPAC (Deliberazioni 20/22 e 19/23)) nella parte in cui si limita a garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità (OEPAC a Roma) delle sole scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione comunali e statali, escludendo quindi quelle paritarie, per le quali è previsto solo un contributo economico per il pagamento di queste figure (art. 1 comma 4 del Regolamento impugnato).

I ricorsi sono stati promossi da alcuni genitori e dall’Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione (A.N.I.N.S.E.I.) e sono risultati vincitori, anche se sono state compensate le spese, data la complessità della questione.

Il TAR ha accolto le censure delle parti ricorrenti basandosi sulla normativa che regola l’obbligo di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gravante sui Comuni di residenza degli alunni con disabilità, a partire dal DPR n° 616/77, artt. 42 e 45, confermato dall’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98, è infine presente pure nella L.R. del Lazio n° 29/92.
Il TAR precisa che in nessuna di tali norme si prevede una distinzione tra le scuole statali e paritarie, siano esse pubbliche, come quelle comunali, o private.

Lo stesso precisa pure che il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza scolastica anche ai propri alunni frequentanti scuole statali e paritarie site anche in Comuni diversi da quello di residenza.


OSSERVAZIONI

Le sentenze sono interessanti, poiché non solo il Comune di Roma, ma anche altri comuni (pur se non tutti) rifiutano di erogare tale servizio alle scuole paritarie, sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 34 della Costituzione, il cui comma 3 stabilisce che i privati sono liberi di istituire scuole, purché “senza oneri finanziari per lo Stato”.
Tale incompleta interpretazione dimentica però che il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che lo Stato riconosce e promuove la parità scolastica.
Quindi l’interpretazione corrente, basata solo sul comma 3 dell’art. 34 citato è errata.

Le sentenze del TAR Lazio si fondano in vero solo sull’applicazione della L.R. del Lazio n° 29/92 che reca le “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” ed è rivolta esplicitamente sia agli alunni delle scuole statali con quelli delle paritarie. Tanto è vero che la Regione Lazio prevede già da anni la garanzia dell’assistenza scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado paritarie che sono di propria competenza.

Però tutti i Comuni, anche quelli le cui Regioni non abbiano approvato una legge regionale simile, a nostro sommesso avviso, sono tenuti ugualmente a garantire tale servizio di assistenza (come pure il trasporto scolastico sempre di competenza degli enti locali), direttamente con proprio personale o tramite appalti con soggetti del Terzo settore, in forza del citato comma 4 dell’art. 34 della Costituzione e delle altre norme nazionali correttamente citate nella sentenza del TAR Lazio.

Infatti, se così non fosse, la l. n° 62/00 sulla parità scolastica avrebbe uno scarso valore, continuando a rimanere erroneamente equiparate le scuole private paritarie a quelle private senza la parità; mentre le paritarie, proprio in base a questa legge, fanno parte a tutti gli effetti del Sistema Nazionale d’Istruzione.

È inoltre molto interessante l’affermazione della sentenza secondo la quale il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza anche ai propri cittadini frequentanti scuole site in altri Comuni.
È da ritenere che tale affermazione, ormai frequente in molte sentenze di altri TAR, derivi dalla corretta applicazione dell’art. 6 della L. n° 328/00.

Tale principio, contenuto in queste decisioni, è peraltro lo stesso già prospettato per il trasporto nelle scuole secondarie di secondo grado dalla Sentenza del Consiglio di Stato n° 809/18, commentata nella scheda n° 567. Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto al trasporto scolastico (Sent. 809/18).

Questo orientamento evita finalmente i disagi delle famiglie che hanno in precedenza dovuto affrontare cause, con dispendio di denaro e di tempo, per i ritardi con i quali poi, all’esito delle cause, gli alunni ricevevano l’assistenza.

Quello che invece occorrerebbe evitare da parte dei Comuni (e delle Regioni per le scuole secondarie di secondo grado), anche senza la necessità di condanne giurisdizionali, è il fatto che spesso i bandi per i soggetti del Terzo Settore (di solito cooperative) cui vengono usualmente appaltati tali servizi, vengono emanati molto tardi, talora addirittura ad anno scolastico iniziato; ciò determina ovviamente un gravissimo ritardo nella prestazione del servizio di assistenza scolastica.

Sarebbe indispensabile pertanto che con legge nazionale si stabilisca la inderogabilità di tempestività di avvio della procedura per garantire l’assistenza scolastica, dal momento che questo criterio dovrebbe considerarsi un LEP (Livello Essenziale delle Prestazioni), secondo il principio contenuto nell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, che riserva allo Stato le norme in materia delle “prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali”, quale certamente è il diritto allo studio degli alunni, specie quelli con disabilità, come ormai riconosciuto da una costante Giurisprudenza costituzionale.

Lascia invece perplessi la compensazione delle spese, dal momento che, specie per l’interprete giurisdizionale, la questione non dovrebbe essere stata e non dovrebbe essere considerata “complessa”, ma come è: di agevole interpretazione di legittimità costituzionale.


Vedi anche le schede:
687. Nuovo Regolamento di Roma capitale per gli OEPAC (Deliberazione 20/22 e 19/23)
n° 567. Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto al trasporto scolastico (Sent. 809/18) 


Salvatore Nocera Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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