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Scheda pubblicata il 25/05/2023 e aggiornata il 25/05/2023


Il Governo, su richiesta del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha emanato il Decreto Legge n° 48/23 “Decreto Lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio per aumentare le tutele degli studenti che debbono effettuare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO – ex alternanza scuola-lavoro).

Infatti, come è noto, si sono verificati in questi primi anni di attuazione di questa recente novità, dei gravi incidenti agli studenti, alcuni dei quali sono addirittura deceduti. Di qui la necessità di intervenire integrando la normativa precedente.

Il D.L. entra in vigore con l’a.s. 2023/24 e queste sono le novità normative contenute principalmente nell’art. 17 (vedi anche la notizia sul sito del MIM):

1. Presso il Ministero del Lavoro è stato istituito un fondo di 10 milioni per il 2023 e di 2 milioni per il 2024, finalizzato all’indennizzo delle famiglie degli studenti vittime di incidenti durante l’attività dei PTCO.

2. “La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.”

3. “Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.”

4. Viene creata la nuova figura del “docente coordinatore”, che sarà individuato dalle singole scuole.

5. Con Decreto del MIM dovranno essere individuate le modalità per effettuare un costante monitoraggio della qualità dei PTCO.

6. Viene integrato il Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO, onde evitare ricorso ad aziende non qualificate. Debbono essere indicati oltre ai precedenti requisiti, le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, l’esperienza maturata nei PCTO, l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.

7. Viene assicurata l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati utili per una migliore progettazione dei PCTO per mezzo del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rinominata “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

8. Altra innovazione è che viene è introdotta la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica.

9. Viene istituito l’Osservatorio nazionale per il sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei Percorsi, le cui composizione, funzionamento e durata saranno definiti con decreto del Ministro.

10. Presso il MIM viene introdotto anche l’Albo delle buone pratiche dei PCTO, che raccoglierà le migliori azioni delle istituzioni scolastiche, per incentivare la diffusione e la condivisione delle esperienze d’eccellenza.


OSSERVAZIONI

Le nuove norme evidenziano come per questa nuova attività, introdotta forse con troppa frettolosità, richieda una maggiore formazione dei docenti, degli studenti e degli operatori delle imprese, prima non soliti ad un’attività di formazione e didattica interna alle imprese ed uffici.

Questi interventi sono ancor più apprezzabili, poiché essi riguardano pure gli studenti con disabilità che trarranno ulteriori vantaggi, poiché la formazione dei docenti e degli operatori delle imprese e degli uffici dovrà tener conto assolutamente della loro presenza e della qualità e sicurezza del loro percorso formativo.

Ricordiamo infatti che l’art. 7, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n° 66/17 e l’art. 11 del D.I. n° 182/20 prevedono espressamente che nei nuovi modelli nazionali di PEI, entrati in vigore in tutta Italia dall’a.s. 2022/23, i PCTO siano garantiti anche agli alunni con disabilità, secondo quanto indicato alle pag. 45-48 delle Linee guida allegate al D.I. n° 182/20; a tale scopo è stata prevista la compilazione dell’apposita sezione n.° 8.4 nei modelli nazionali di PEI per le scuole secondarie di secondo grado.


Vedi anche le schede:
656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20)
n° 590. La legge di stabilità 2019 “cambia” in peggio il D.Lgs. n° 59/17 sulla formazione iniziale dei docenti (L. n° 145/18)
n° 508. L’alternanza scuola-lavoro nella nuova legge 107/15
n° 501. La riforma sulla “buona scuola” è legge (L. 107/15)
479. Percorsi sperimentali di istruzione e apprendistato (L. 128/13)
467. Tirocini per alunni con disabilità durante la frequenza scolastica (L. 92/12 e Linee-guida Stato-Regioni 24/01/2013)
202. L’alternanza scuola-lavoro nella scuola superiore


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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