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Scheda pubblicata il 12/02/2021   e aggiornata il 25/09/2023


IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 25/09/2023

Come previsto dall’art. 21 comma 2 del D.I. n° 182/20, il 1 agosto 2023 è stato pubblicato il D.I. n° 153/23 correttivo del D.I. n° 182/20 commentato in questa scheda. 

Abbiamo descritto le modifiche introdotte nella scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23).

L’Osservatorio Scolastico AIPD ha predisposto il testo non ufficiale del D.I. n° 182/20 con evidenziate le modifiche introdotte dal D.I. 153/23.

Da ora in poi nella scheda si farà riferimento a questo testo.


IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 29/04/2022

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n° 3196/22  ha completamente riformato la Sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 che aveva annullato il D.I. n° 182/20 concernente i nuovi modelli dei PEI.
Pertanto la normativa 
relativa ai nuovi PEI, precedentemente annullata, torna nuovamente in vigore, come già commentato in questa scheda.

Per ulteriori approfondimenti vedere la scheda AIPD n° 686. Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi pei” (Sent. 3196/22).


IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 15/9/2021

Il TAR Lazio con la Sentenza n° 9795 del 19 luglio 2021 (ma pubblicata il 14 settembre) ha completamente annullato il D.I. n° 182/20 concernente i nuovi modelli dei PEI.
Pertanto la normativa in vigore relativa ai PEI rimane quella precedente la pubblicazione del DI commentato in questa scheda.

Per ulteriori approfondimenti vedere la scheda AIPD n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21).


Dopo un impegnativo confronto durante l’estate in sede di Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica del MIUR e dopo un lungo silenzio da settembre scorso, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il 29/12/2020 il Decreto Interministeriale n° 182 sulla “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate Linee Guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”, che ha poi diffuso il 13 gennaio 2021.

Il MIUR ha anche aperto una sezione dedicata del suo sito www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ dove è possibile scaricare tutta la normativa, i modelli di PEI per ordine di scuola e trovare FAQ e altri documenti e iniziative formative rispetto ai nuovi modelli.

Tutto questo a metà dell’anno scolastico e subito prima della crisi di Governo che porterà certamente ad un cambio del Ministro che tanto ha voluto questi nuovi modelli.

Per questo motivo nella C.M. n° 40 di trasmissione del nuovo D.I. viene specificato che:

“In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l’anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso, anche se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli, per verificarne, come del resto è stato in parte già fatto nel corso della redazione del provvedimento, con la collaborazione di numerosi insegnanti, la piena operatività”

e che invece

“Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020:
– per quanto concerne l’articolo 16, il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo;
[…]
– sono attuate le disposizioni contenute all’articolo 10, concernenti il Curricolo dell’alunno, con le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito, per l’approfondimento delle quali si rinvia alla lettura del paragrafo 8.3 (Il percorso di studio dello studente con disabilità e la validità del titolo) delle Linee guida allegate al decreto. In merito alle predette disposizioni, inoltre, interverranno specifiche indicazioni per quanto attiene gli Esami di Stato, all’interno dell’apposita ordinanza annuale” (vedi anche il punto 3 delle criticità sotto esposte in merito a questo aspetto).

L’emanazione di questi nuovi modelli e Linee Guida era prevista dall’art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. n° 66/17 sull’inclusione degli alunni con disabilità, come modificato dal D.Lgs. n° 96/19.

Chiaramente tali documenti rappresentano una grande e importante novità per l’inclusione degli alunni con disabilità. Nondimeno contengono ancora delle criticità, a volte importanti.

L’art. 21 del D.I. prevede però espressamente che:

“2. Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche.
3. I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale.”

Pertanto si ritiene vi siano ancora occasioni per migliorare, anche a breve, le criticità ancora presenti.


IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 25/09/2023

Come previsto dall’art. 21 comma 2 del D.I. n° 182/20, il 1 agosto 2023 è stato pubblicato il D.I. n° 153/23 correttivo del D.I. n° 182/20 commentato in questa scheda. 

Abbiamo descritto le modifiche introdotte nella scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23).


L’argomento e gli aspetti da considerare sono molti. In parte li abbiamo analizzati nel webinar AIPD del 1/2/2021 “Nuovi modelli di PEI: conquista epocale o ritorno al passato?” che si può rivedere da questo link.

Con il tempo cercheremo di analizzare punto per punto i tanti aspetti previsti nei nuovi modelli, con costanti aggiornamenti di questa scheda.
Per ora vogliamo provare a riassumere ed evidenziare i punti di forza e le criticità che ancora permangono, a volte anche su aspetti per noi ritenuti fondamentali e non negoziabili.


Punti di forza

1.
Importante è aver previsto un modello unico di PEI in tutto il territorio nazionale, adattato per ciascun ordine di scuola.
Questo permetterà di avere dei PEI omogenei in tutta Italia, mentre ora venivano personalizzati 
addirittura dalle singole scuole.

2.
Il MIUR ha previsto anche una versione on-line dei nuovi PEI, pertanto le scuole potranno compilarli in maniera telematica, anche interagendo con le banche dati già esistenti sul sistema del Ministero.


AGGIORNAMENTO DEL 9/9/2021

Con la Nota Ministeriale prot. n° 2567 del 23/8/2021 il Ministero ha dato indicazioni alle scuole per l’aggiornamento dei fascicoli degli studenti con disabilità, in vista della prossima pubblicazione del PEI on-line che sarà accessibile a tutti i componenti dei singoli GLO.
Per una descrizione più dettagliata della Nota si suggerisce di leggere l’articolo di Simona Lancioni pubblicato sul sito www.informareunh.it il 2/9/2021.


3.
E’ previsto il raccordo tra PEI e Progetto Individuale di cui alla l. n° 328/2000, art. 14.

4. 
Fondamentale l’introduzione della nuova prospettiva bio-psico-sociale dell’alunno sulla base dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento dell’OMS), che tiene conto anche dei facilitatori e delle barriere del contesto scolastico specifico.

5.
In più punti viene richiamato il principio della corresponsabilità educativa di tutto il team docente (non solo insegnante di sostegno), in collaborazione con la famiglia, gli operatori socio-sanitari e le altre figure che ruotano intorno all’alunno o alla classe.

6.
Viene fatto riferimento e vengono garantiti principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quali:
– il principio di autodeterminazione, prevedendo la partecipazione al GLO degli stessi studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado;
– il principio dell’“accomodamento ragionevole.

7. 
Vengono garantiti i tempi di redazione e verifica del PEI (D.I. n° 182/20, art. 4 comma 2):
PEI provvisori (per definire la proposta delle risorse ritenute necessarie per l’anno scolastico successivo per gli alunni che iniziano il percorso scolastico o hanno ricevuto la prima certificazione nel corso dell’anno): entro giugno dell’anno scolastico precedente
PEI definitivi (per tutti gli alunni): entro ottobre
Verifica in corso d’anno: entro aprile o quando se ne ravvisi la necessità, anche per apportare eventuali modifiche
Verifica finale e proposta delle risorse ritenute necessarie per l’anno scolastico successivo: entro giugno

8.
Devono essere esplicitate le modalità di effettuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO – ex alternanza scuola-lavoro), che quindi devono essere garantite per tutti gli studenti con disabilità dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.


Criticità

(per gentile concessione, questi punti riprendono, adattandolo, un articolo pubblicato il 9/2/2021 da Salvatore Nocera sul sito www.superando.it.
Vengono indicati anche i riferimenti alle proposte già inserite nel documento FISH del 31 agosto, da ora citato come “FISH”)

1. Composizione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione)
Il GLO formula il PEI. Di esso si dice nell’articolo 3, comma 1 del D.I. n° 182/20 , che è «composto dal team dei docenti contitolari», mentre al comma 2 che «vi partecipano i genitori».
È pur vero che queste espressioni sono state copiate dal D.Lgs. n° 66/17, come integrato dal successivo D.Lgs. n° 96/19, e tuttavia, nel D.I. n° 182/20 e nelle Linee Guida di esso, la diversità dei termini usati e dei due diversi commi, ha dato l’impressione a molti che questa differenziazione fosse inutile e fuorviante, e ad alcuni addirittura che si trattasse di un’esclusione dei genitori dal GLO o comunque di un loro ruolo in seno ad esso decisamente subordinato ai docenti.
E pur vero però che i due commi sono sotto lo stesso art. 3 del D.I. n° 182/20 che recita “Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione”. Pertanto non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che i genitori facciano parte del GLO.
Ma, onde evitare queste interpretazioni, che potrebbero anche essere fatte proprie da qualche organo giurisdizionale in caso di eventuali controversie, sarebbe preferibile che risulti in modo
chiaro e inequivocabile che i genitori sono “membri a pieno titolo” del GLO (FISH, pag. 3-4 e fine pag. 22).


Criticità risolta dal D.I. n° 153/23 (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))


2. Voto in seno al GLO
Anche qui da più parti si lamenta che, ove fosse previsto formalmente, esso porrebbe sicuramente la famiglia in posizione subalterna alla scuola che ha ben più di due votanti in tale organismo, presupponendosi, evidentemente, che vi sia una contrapposizione istituzionale tra scuola e famiglia, cosa, a mio avviso, non pensabile.
E’ da sottolineare che
nei testi definitiva dei modelli e delle Linee Guida non vi è più alcun riferimento al voto in seno al GLO, ma è prevalsa l’opinione che basti appellarsi all’“accomodamento ragionevole”, previsto dalla Convenzione ONU, perché i problemi eventualmente insorti possano risolversi (FISH, pag. 3-4, fine pag. 22 e pag. 23).

A questo punto mi permetto semplicemente di osservare che, qualora con la massima volontà di “accomodamento ragionevole” non si raggiunga l’accordo unanime, l’alunno non può rimanere privo di PEI; pertanto propongo che in questi casi limite sia prevista una “commissione di conciliazione”, composta dalla famiglia, da un rappresentante della scuola e presieduta da un dirigente tecnico.
Dal canto suo, la FISH aveva già avanzato un’idea simile, in occasione della Proposta di Legge
 n. 2444, presentata durante la precedente Legislatura, nel corso del dibattito per l’approvazione della Legge di riforma n° 107/15 (c.d. “Buona scuola”).
In mancanza del voto e di questa ipotesi, ritengo che oggettivamente non ci sia altro che un interminabile contenzioso in caso di disaccordo tra componenti del GLO.

3. Esonero da alcune discipline
In merito a questo punto si evidenzia come l’art. 10, comma 3 del D.I. n° 182/20 in realtà non espliciti bene, come invece è fatto nei modelli di PEI e nelle Linee Guida, che nel Curricolo dell’alunno l’opzione “c) percorso differenziato” riguarda solamente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; mentre il comma 2 dello stesso art. 10 prevede una opzione d) che contempla l’esonero da alcune discipline che in realtà non trova riscontro nè nei modelli di PEI, nè nelle relative Linee Guida. In entrambi i documenti infatti non esiste alcun riferimento ad un possibile percorso d). Solo nelle Linee Guida per la secondaria di secondo grado viene detto che rientrano nel percorso c) anche quei casi eccezionali in cui si potrebbe stabilire l’esonero di alcune discipline, sostituendo alle stesse delle attività alternative da specificare.
Confermo che l’“esonero” dallo studio di talune discipline è stato da sempre praticato nelle scuole superiori per la formulazione dei “PEI differenziati”.
È invece per me impensabile che tale termine possa applicarsi anche alle scuole del primo ciclo (e infatti questa previsione non è presente nelle Linee Guida), poiché il Ministero sa bene da sempre che l’articolo 16, comma 1 della Legge n°
104/92 stabilisce che il PEI possa prevedere «la riduzione o la sostituzione parziale di talune discipline» e che il D.Lgs. n° 62/17 ribadisce la norma istituzionale di sistema secondo cui, se un alunno non svolge l’esame di Stato su tutte le discipline, sia pur con prove “differenti”, non può conseguire il diploma, ma solo un attestato. Quindi questo timore di estensione interpretativa anche alla scuola del primo ciclo mi sembra inaccettabile.
E va anche aggiunto che la norma dell’articolo 11, comma 13 contenuta nello stesso D.Lgs. n° 62/17 , concernente il rilascio del diploma di scuola media agli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) «esonerati dall’insegnamento della lingua straniera», è stata da sempre ritenuta illegittima e inopportuna, sia da chi scrive, sia dall’AID (Associazione Italiana Dislessia).
Pertanto ribadisco la proposta che il termine “esonero”, contenuto genericamente nelle Linee Guida e specificamente a proposito dei “PEI differenziati” nelle scuole superiori, venga sostituito con la terminologia “sostituzione con altre attività”, proprio allo scopo di eliminare stucchevoli e inutili discussioni astratte (FISH, Pag. 4-5 e inizio e fine di pag. 15).


Criticità risolta dal D.I. n° 153/23 (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))


4. Riduzione di orario di frequenza o attività fuori dalla classe
Anche il termine “riduzione di orario, che ha suscitato in alcuni il timore che si voglia legittimare l’uscita dalla classe di alunni con disabilità o comunque la loro riduzione di frequenza, dovrebbe essere eliminato e sostituito pure con “svolgimento di altre attività” in classe o fuori, previste dal PEI e per brevi e determinati periodi o solo su eccezionali motivi addotti dai genitori.
Solamente in questo modo si potrà evitare qualunque interpretazione eccessiva o fantasiosa circa l’esclusione degli alunni dalle classi comuni e la ricostituzione delle classi “differenziali” (FISH, fine pag. 19 e inizio pag. 20).

5. Laboratori
A proposito di quanto detto al punto precedente
, andrebbe pure precisato – cosa non ancora osservata, ci pare, da nessuno – che dove si parla in tutti i documenti di “laboratori”, sarebbe opportuno scrivere “con la presenza di alunni con e senza disabilità” o “da realizzare in situazione di reale inclusione”, come recita tutta la normativa emergenziale sulla didattica in presenza degli alunni con disabilità, mentre i compagni svolgono didattica a distanza.
Questo chiarimento dovrebbe sicuramente evitare in modo definitivo la prassi, ancora presente e denunciata da tempo da esperti del settore quali Andrea CanevaroDario Ianes e altri, di crescenti uscite dalla classe di alunni con disabilità, specie intellettive e del neurosviluppo, a mano a mano che si sale nei gradi di scuola.


Criticità risolta dal D.I. n° 153/23 (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))


6. Passaggio da PEI “differenziato” a PEI “semplificato”
Il PEI differenziato è previsto solo nella scuola secondaria di secondo grado.
Occorre far presente che, a causa dell’abrogazione dell’
O.M. n° 90/01, non sono state riprese due norme fondamentali ivi contenute e cioè quella che prevedeva come, in caso di passaggio dal PEI “differenziato” (percorso C delle Linee Guida) a quello “semplificato” (percorso B delle Linee Guida), non servissero le prove integrative se su tale passaggio erano d’accordo i docenti della classe.
Questo vuoto potrebbe privare gli alunni con disabilità di un diritto esplicitato; occorre quindi reintrodurlo ufficialmente (FISH, da metà pag. 16 a inizio pag. 17).

Non è stato neppure ripreso un passaggio di chiarezza normativa secondo il quale, in calce alle  pagelle degli alunni che abbiano svolto un “PEI differenziato”, si dovesse scrivere la frase secondo la quale le valutazioni, spesso ottime, erano riferite al diritto allo studio sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 e non ai programmi ministeriali. Ciò sempre per chiarezza amministrativa, onde evitare eventuale contenzioso.


Criticità risolta dal D.I. n° 153/23 (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))


7. Nuove modalità di proposta di ore di sostegno
Per quanto poi riguarda le tabelle allegato C e allegato C1
del nuovo provvedimento, mentre sono sufficientemente esplicitati gli ambiti nei quali va precisato il livello del “debito di funzionamento”, non risulta invece chiaro quali siano le “barriere presenti nel contesto” che incidono sulla situazione di gravità in cui si trova l’alunno: ad esempio una scuola con classe numerosa; con docente per il sostegno non specializzato; con docenti curricolari privi di formazione sulle didattiche inclusive; mancante di ausili tecnologici; con poche ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione rispetto ai bisogni dell’alunno o dell’alunna; con collaboratori scolastici non formati per l’assistenza igienica agli stessi o che si rifiutino di prestarla e così via. Anche questi aspetti dovrebbero essere precisati pena perenne contenzioso.
Non è comunque accettabile che il numero di ore da proporre per l’anno successivo sia automaticamente e rigidamente individuato secondo le tabelle proposte, che fanno riferimento solo al Profilo di Funzionamento. In questo modo infatti viene meno la considerazione delle effettive esigenze dell’alunno da parte del GLO, che è il gruppo che conosce sia l’alunno che il suo contesto e dunque è l’unico che può prevedere di quante risorse necessiterà l’alunno (FISH, Pag. 1-3 e da fine pag. 22 a pag. 24).


Aggiornamento

Nonostante l’emanazione a fine 2022 delle Linee Guida sul nuovo Profilo di Funzionamento (vedi scheda n° 694. Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento), il MIM ha detto chiaramente che, per individuare le ore dei sostegni da proporre per l’a.s. 2023/24, non si potranno ancora utilizzare le Tab. C e C1, ma occorre fare riferimento ai vecchi documenti della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (vedi scheda n° 700. Le proposte di ore dei sostegni per l’a.s. 2023/24 vanno indicate nel PEI senza utilizzare le tab. C e C1 (Nota 10166/23)).

Inoltre con il correttivo del D.I. n° 153/23 è stato esplicitato che, anche per il futuro, per gli alunni per i quali non sia stato ancora predisposto il Profilo di Funzionamento, si dovrà ancora fare riferimento alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23)).


8. Ore di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione decise dagli Enti Locali
Non pare corretto che le note inserite nelle tabelle allegato C e allegato C1 e nei modelli di PEI relative al numero di ore proposte per l’assistenza all’autonomia e la comunicazione facciano risultare che tali ore proposte nel PEI non siano più vincolanti per gli Enti Locali, che deciderebbero quindi autonomamente il numero di ore da assegnare alle scuole. Questo non terrebbe conto delle effettive esigenze degli alunni individuate dal GLO ed è in contrasto con la Sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16 che afferma che il diritto allo studio non può essere imitato da esigenze di bilancio, bensì devono essere i bilanci degli Enti Locali ad adeguarsi per garantire il necessario supporto al diritto allo studio (FISH, Pag. 1-3).

9. Esperto della famiglia
Un altro punto delle Linee Guida allegate al D.I. n° 182/20 che merita una rivisitazione è laddove si consente che alle riunioni del GLO possa partecipare, autorizzato dal Dirigente Scolastico, un esperto segnalato dalla famiglia, purché non sia da essa retribuito.
Ora è singolare che l’Amministrazione voglia entrare nella privacy delle famiglie, le quali dovrebbero essere libere di far partecipare anche più esperti, retribuiti o meno, che seguono i propri figli con disabilità.
Quale pregiudizio può arrecare la presenza di un esperto della famiglia, eventualmente retribuito, essendo egli partecipante «non a pieno titolo»? Invero da sempre molte Associazioni fanno partecipare ai GLO degli esperti loro dipendenti come prestazione di favore o prevista all’atto dell’iscrizione.
Allora bisognerebbe vietare anche questo, ma nessuno lo ha mai preteso e dunque sarebbe più semplice eliminare questa previsione dal testo normativo, con soddisfazione delle famiglie e degli stessi Dirigenti coordinatori dei GLO (FISH, pag. 8).


Criticità risolta dal D.I. n° 153/23 (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))


10. Responsabilità per danni erariali
E dulcis in fundo, se si preferisce, in cauda venenum – dato che si tratta dell’ultima pagina e dell’ultimo periodo delle Linee Guida -, che dire della minacciosa disposizione con la quale si fa presente che tutti i membri del GLO sono responsabili per eventuali danni erariali, qualora facciano approvare nel PEI un numero di ore di risorse umane superiori al necessario?

Questa disposizione – forse prevedibile nell’Ottocento, ai tempi di Quintino Sella – sembra decisamente eccessiva, oggi che si parla di collaborazione tra scuola e famiglia, principio espressamente sancito in tanti atti normativi della e sulla scuola.
Quanti Dirigenti Scolastici e docenti saranno a dir poco preoccupati di sottoscrivere dei PEI con il timore di assumersi delle responsabilità contabili, sia pure sulla base di diagnosi funzionali o, in futuro, di profili di funzionamento certificanti situazioni di estrema gravità?
Se volessimo essere fiscali, allora bisognerebbe inserire nelle Linee Guida un’analoga espressione contenuta nella Sentenza del Consiglio di Stato n°
 2023/17, la quale ha stabilito che il Dirigente Scolastico – qualora l’Ufficio Scolastico Regionale riduca il numero di ore di sostegno indicate nel PEI – debba replicare allo stesso, inviandone copia alla Sezione Regionale della Corte dei Conti che, in caso di vertenza promossa dalla famiglia, a causa del taglio operato, e di perdita della stessa da parte dell’Amministrazione, egli non si sente «responsabile degli eventuali danni erariali», avendo prospettato all’organo superiore il rischio che l’Amministrazione corre con la riduzione del numero di ore.
Se questa clausola è sembrata eccessiva, tant’è vero che non compare nelle Linee Guida, parimenti sarebbe opportuno che scomparisse quella relativa ai membri del GLO, proprio ai fini del dialogo che da sempre caratterizza i sereni rapporti tra scuola e famiglie (FISH, fine pag. 21 e metà pag. 25).
È invece condivisibile la previsione di eventuali controlli, tramite l’INPS, di certificazioni di dubbia validità (FISH, fine pag. 25 e pag. 26).


Criticità risolta dal D.I. n° 153/23 (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))


 


Ci sarebbero altre piccole osservazioni da fare, ma lasciamo che la sperimentazione e la formazione obbligatoria in servizio, che dovrà essere operata entro quest’anno e per la quale la Legge di Bilancio attuale ha stanziato dei fondi, li evidenzino entro la fine delle lezioni, in modo che per settembre si possa avere un testo possibilmente esente da dubbi interpretativi, con la sua pubblicazione prevista dall’articolo 21 dello stesso Decreto 182/20.

Per questi motivi si ribadisce la richiesta che questi e altri aspetti, fondati su dati concreti, sollevati già dalla FISH e da altri, vengano tenuti presenti dal nuovo Ministro dell’Istruzione, in vista delle modifiche che il citato art. 21 del D.I. n° 182/20 prevede vengano apportate alla nuova normativa già entro la fine dell’anno scolastico 2020-2021, e quindi anche prima di settembre, possibilmente prima della stesura dei PEI “provvisori” che dovranno essere formulati entro il prossimo mese di giugno, basandosi sulla nuova normativa in quanto applicabile.


OSSERVAZIONI

In questi ultimi mesi molte cose si sono dette intorno a questi modelli che però nessuno conosceva nel dettaglio e nella stesura definitiva, in quanto da settembre 2020 a gennaio 2021 nessuno poteva sapere le modifiche che il MIUR aveva dovuto apportare, anche in seguito al parere del CSPI e del Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme al quale ha emanato il D.I. n° 182/20.

Già abbiamo parlato in questo nostro articolo dell’estivo impegno di AIPD, in seno alla FISH, quando si sono analizzate con molta attenzione le bozze presentate all’Osservatorio MIUR e sono state fatte numerose e precise proposte di modifica delle altrettanto numerose criticità rilevate (per un analisi dettagliata si rimanda al documento FISH del 31/8/2020 che descrive le specifiche considerazioni e proposte di modifica relative all’ultima bozza delle Linee Guida dei nuovi PEI, che naturalmente differiscono in parte da quelle ufficiali diffuse il 13 gennaio).

E’ doveroso ricordare che il parere delle Associazioni nell’Osservatorio MIUR è un parere necessario ma assolutamente non vincolante per il Ministero ed il Governo nell’emanazione di nuove norme inerenti gli alunni con disabilità.
In ogni modo, a parte FISH, nessun’altra associazione facente parte dell’Osservatorio MIUR ha fatto proposte di modifica significative ed articolate alle bozze presentate dal MIUR questa estate.
Nell’ultima riunione dell’Osservatorio MIUR del 31 agosto 2020 la FISH è stata l’unica a non esprimere parere favorevole alle bozze dei nuovi modelli, esprimendo invece diverse riserve sui vari punti descritti nel suo documento già citato.

Come detto, l’emanazione di questi nuovi modelli era prevista nell’art. 7 del D.Lgs. n° 66/17 sull’inclusione degli alunni con disabilità ed era uno dei vari atti normativi necessari a rendere concretamente applicabili i principi contenuti nel D.Lgs. n° 66/17 stesso e quindi della Riforma della Buona Scuola avviata nel 2015 con la legge n° 107.
Pertanto questo è sicuramente un aspetto positivo, ma ci si sarebbe aspettato che arrivasse dopo l’emanazione, anch’essa prevista dal D.Lgs. n° 66/17 all’art. 5, delle linee guida per la nuova certificazione ed il Profilo di Funzionamento, documento dal quale si dovrebbe partire per la redazione dei nuovi PEI.
Questa inversione nella tabella di marcia per l’applicazione della riforma, subito fatta presente al MIUR all’inizio dell’estate, lascia quindi aperti diversi punti oscuri su come concretamente le scuole potranno compilare i nuovi PEI, mancando ancora il documento base dal quale evincere le informazioni su cui impostare il PEI.

Ribadiamo che proseguiremo la nostra costante azione, insieme alla FISH, per chiedere al Ministero nelle sedi e modalità più opportune, la modifica di questi nuovi documenti in senso migliorativo, come abbiamo fatto fin dal principio.
Già dopo l’emanazione dei nuovi modelli la FISH ha ribadito al Ministero le sue considerazioni e le proposte di modifica principali ai testi definitivi con un documento pubblicato in un articolo di Superando.it il 29/1/2021.


Vedi le schede normative AIPD:
703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23)
700. Le proposte di ore dei sostegni per l’a.s. 2023/24 vanno indicate nel PEI senza utilizzare le tab. C e C1 (Nota 10166/23)
694. Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento
692. Vanno applicati subito i modelli dei nuovi PEI, tranne le tabelle C e C1 (Nota 3330/22)

686. Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi pei” (Sent. 3196/22)
n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21)
542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)

Vedi anche:
– Webinar FISH “Piano Educativo Individualizzato. Digital Talk di approfondimento e analisi” del 19/2/2021
– Webinar AIPD “Nuovi modelli di PEI: conquista epocale o ritorno al passato?”  del 1/2/2021, che si può rivedere registrandosi gratuitamente a questa pagina del nostro sito
Ulteriori considerazioni e proposte della FISH sui nuovi modelli di PEI, descritte in questo articolo su Superando del 29/01/2021
– Articolo AIPD “Ancora in attesa delle Linee guida dei PEI, anche se la legge di bilancio sembra considerarle emanate” del 23/12/2020
Considerazioni e proposte della FISH del 31/8/2020


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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