Scheda pubblicata il 17/11/2023 e aggiornata il 17/11/2023
La settima Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n° 4473 pubblicata il 3 maggio 2023, ha rigettato il ricorso in appello del Comune di Torino avverso alla sentenza del TAR Lazio ad esso sfavorevole.
Un alunno con disabilità si era iscritto alla scuola dell’infanzia comunale e il GLO aveva richiesto un certo numero di ore di sostegno.
Il Comune aveva fatto valutare la richiesta da un proprio organo amministrativo istituito a tal fine, che aveva ridotto il numero di ore richieste.
La famiglia si è rivolta al TAR Lazio, che ha competenza esclusiva per le cause di carattere generale.
Il Tar Lazio ha dato torto al Comune, il quale ha proposto appello in Consiglio di Stato, che però ha dato ragione alla famiglia, confermando la sentenza del TAR.
Le motivazioni del CdS sono assai interessanti, perché stabiliscono che, trattandosi di normativa concernente l’inclusione scolastica, essa deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Pertanto il Comune, che si appellava all’autonomia organizzativa degli Enti locali garantita dalla Costituzione, non poteva invocare tale autonomia organizzativa, perché, in questa specifica materia, si applicano le norme generali e quindi unico organo competente a formulare le richieste sul numero di ore di risorse per l’inclusione scolastica (sostegno e assistenza) è il GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, previsto fin dalla prima stesura dalla l. n° 104/92 e da ultimo istituito formalmente dal comma 10 del nuovo art. 15, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n° 66/17, come integrato dal D.Lgs. n° 96/19.
Tale formulazione individua quindi il GLO come “livello essenziale” delle prestazioni attinenti diritti della persona, di cui all’art. 117, comma 2, lettere m) e n) della Costituzione.
OSSERVAZIONI
La pronuncia è interessante perché è forse la prima volta che questa questione viene affrontata con riguardo alle scuole paritarie, di cui alla l. n. 62/2000 (essendo le scuole dell’infanzia comunali scuole pubbliche ma paritarie).
Infatti, data la novità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di compensare le spese, non addebitandole tutte alla parte soccombente, cioè il Comune.
Questa decisione arricchisce ulteriormente la tutela giuridica dei GLO come organismi fondamentali per la richiesta delle risorse necessarie all’inclusione scolastica.
Infatti già lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n° 2023/17 aveva stabilito che il numero di ore di sostegno indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), formulato dal GLO, non può essere ridotto né dalla scuola, né dall’Ufficio Scolastico Regionale, poiché nel GLO sono presenti soggetti che, come la famiglia e i docenti della classe, conoscono molto meglio di qualunque altro, i bisogni educativi dell’alunno e quindi possono razionalmente formulare la richiesta delle risorse più adeguate a soddisfare tali bisogni (vedi scheda normativa n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)).
Rimane invece ancora impregiudicata la natura giuridica dei GLO e cioè se trattasi di “organi collegiali” o altro.
Infatti questa qualifica giuridica era contenuta nella bozza del D.I. n° 182/20, concernente i nuovi modelli di PEI.
Purtroppo un Parere del Consiglio Nazionale dell’Istruzione aveva indotto il Governo ha cancellare dal testo definitivo tale qualifica. Pertanto c’è contrasto in Dottrina circa la natura di questi importanti organismi.
Personalmente ritengo che, ciò non ostante, i GLO debbano considerarsi organi collegiali, per il semplice fatto che, qualora vi siano divergenze tra scuola e famiglia, ad es. circa il numero di ore di sostegno o di assistenza da richiedere, il conflitto non si può superare se non con una votazione, come negli organi collegiali.
Anche la terminologia adottata nel D.I. n° 182/20 e nel suo correttivo D.I. n° 153/23, lascia indurre a questa qualifica.
Infatti ancora rimangono nel testo termini come “la famiglia partecipa a pieno titolo” e come “l’esperto partecipa non a pieno titolo”.
Cosa possono significare termini come “a pieno titolo o non a pieno titolo”, se non l’esercizio o meno di un diritto di voto?
A supporto di questa tesi, occorre evidenziare che anche nel recente rinnovo del CCNL del comparto scuola, all’art. 44 si fanno rientrare i GLO tra le attività che i tutti i docenti (curricolari e di sostegno) sono tenuti a svolgere nelle 40 ore aggiuntive che hanno pagate per le attività funzionali all’insegnamento, al pari della partecipazione ai consigli di classe e i collegi docenti che sono organi collegiali.
Vedi anche le schede:
n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23)
n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)
n° 667. Il dirigente scolastico può solo aumentare e non ridurre il numero delle ore indicate nel PEI (TAR Lazio 6920/21)
n° 201. Chiarimenti definitivi sull’inclusione nelle scuole private paritarie
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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