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Scheda pubblicata il 19/09/2023 e aggiornata il 19/10/2023


Il nuovo a.s. 2023/24 inizia con una importante ed attesa novità per gli alunni con disabilità.

E’ stato finalmente pubblicato il Decreto Interministeriale n° 153 del 1/8/2023 che ha modificato i modelli nazionali di PEI, come era previsto dall’art. 21, comma 2 del D.I. n° 182/20.
Il Ministero ha poi pubblicato anche la Nota prot. n° 4179 del 5/10/2023 che sintetizza alle scuole, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, le modifiche più importanti introdotte dal D.I. n° 153/23.

Tali modifiche pertanto sono operative già a partire da quest’anno scolastico 2023/2024.

Questo D.I. modifica in più parti il precedente D.I. n° 182/20, che ha introdotto i nuovi modelli nazionali di PEI (previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 66/17), e tutti i suoi allegati :

(ATTENZIONE: nel sito www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html sono ora presenti i nuovi allegati al D.I. n° 182/20, come modificati dal D.I. n° 153/23. I modelli di PEI sono anche in formato Word modificabile)

Per maggior chiarezza il nostro Osservatorio Scolastico AIPD ha predisposto i testi (non ufficiali):

Il D.I. n° 153/23, correttivo del D.I. n° 182/20,  ha avuto una lunga gestazione; infatti si attendeva la sua pubblicazione già per l’inizio dello scorso anno scolastico 2022/23 (vedi l’osservazione n° 5 nella scheda n° 692. Vanno applicati subito i modelli dei nuovi PEI, tranne le tabelle C e C1 (Nota 3330/22)), in quanto le proposte di modifica in esso contenute sono quelle già discusse in seno all’Osservatorio Ministeriale per l’Inclusione a partire dal 2020 fino all’estate 2022.

Avevamo già scritto che le associazioni aderenti alla FISH (di cui AIPD è socia fondatrice) avevano proposto fin dalla sua emanazione una serie di modifiche migliorative al D.I. n° 182/20 (vedi scheda n° 656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20)) e molte di queste sono state accolte nel nuovo decreto correttivo.

Purtroppo non è stata accolta la proposta considerata di maggior rilevanza da parte delle associazioni e cioè quella che riguardava la possibilità per i GLO di superare i range prestabiliti nella Tabella C1 nel momento in cui occorre indicare nel PEI di fine anno scolastico le ore di sostegno ritenute necessarie ad un alunno per l’anno scolastico successivo.

Analizziamo ora nel dettaglio le modifiche migliorative introdotte che, ribadiamo, sono già operative a partire da quest’anno scolastico 2023/24.
(N.B. Tra parentesi sono indicate le nuove norme che contengono le modifiche, pertanto da qui in avanti si farà riferimento al testo del D.I. n° 182/20 come modificato dal D.I. n° 153/23)


1.

E’ stato esplicitato in maniera più chiara che i genitori partecipano “a pieno titolo” ai lavori del GLO (Linee Guida, pag. 8)

OSSERVAZIONI

La partecipazione dei genitori nel GLO era già prevista nel precedente testo, ma l’aggiunta delle parole “a pieno titolo” non lascia più margine ad erronee interpretazioni. Pertanto il GLO è valido se vengono convocati correttamente anche i genitori dell’alunno.


2.

Viene chiarita in maniera più esplicita anche la partecipazione al GLO degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (D.I. n° 182/20 art. 3, comma 7).

OSSERVAZIONI

In realtà la partecipazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione è già prevista anche dal comma 5 dell’art. 3; aver aggiunto anche al comma 7 “assistenza specialistica” fuga ogni dubbio interpretativo.
Il comma 7 prevede però la mera possibilità di invitare ai GLO “altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola” e “i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base” gli alunni con disabilità. Sarebbe stato preferibile prevedere anche tali figure come partecipanti “a pieno titolo”.


3.

Eliminato il vincolo della non retribuzione per l’esperto che la famiglia può proporre come partecipante al GLO (Linee Guida p. 8).

OSSERVAZIONI

Questa è una novità importante, perché il testo precedente prevedeva la possibilità per la famiglia di proporre un esperto di sua fiducia, ma che doveva anche dichiarare di non essere retribuito dalla famiglia. Questo era praticamente impossibile, in quanto gli esperti privati operano sempre a fronte di un compenso da parte della famiglia.

In realtà, però, la richiesta di modifica fatta dalle associazioni non riguardava solo questo aspetto, ma anche il limite di un solo esperto che la famiglia può proporre. Questo perché gli alunni con disabilità possono essere seguiti da più esperti, che potrebbero ciascuno apportare il proprio contributo specifico ai lavori del GLO. 

Ma, ad una più attenta lettura, tale limite numerico è rimasto.
Infatti, mentre è stata eliminata dalle Linee Guida la frase che prevedeva il limite di un solo esperto e nonostante la frase attuale parli al plurale di “specialisti privati”, facendo intendere che la famiglia può presentare anche più figure, è però rimasto invariato il testo del comma 6 dell’art. 3 del D.I. n° 182/20 che riporta espressamente “non più di un esperto”.

Nel confronto con il Ministero era stata accolta anche l’eliminazione del limite numerico degli esperti, ma evidentemente su questo punto è stato modificato solo il testo delle Linee Guida e non anche quello del Decreto.

Si potrebbe arrivare allo stesso risultato utilizzando quanto è previsto a pag. 9 delle Linee Guida:

“Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.”

Però questo vorrebbe dire che:

  • gli esperti aggiuntivi presentati dalla famiglia non farebbero parte stabile del GLO,
  • il loro invito sarebbe a esclusiva discrezione del Dirigente Scolastico.

Soprattutto rimarrebbe l’incongruenza tra il testo del D.I. n° 182/20 e quello delle Linee Guida.

Pertanto si chiede che il Ministero voglia correggere al più presto anche questo comma del D.I. n° 182/20, per renderlo coerente con quanto già previsto nelle Linee Guida ed evitare sicuri contenziosi che sorgeranno tra famiglie e scuole.

Facciamo presente che in ogni caso la famiglia non può far partecipare al GLO uno o più esperti di propria iniziativa, ma deve sempre presentare preventivamente alla scuola i loro nominativi, in quanto è solo la scuola che può poi convocarli ufficialmente al GLO


4. 

Aggiunto nei modelli di PEI lo spazio per le firme di tutti i partecipanti anche nel GLO di inizio anno scolastico, da effettuarsi entro ottobre, oltre che in quello di fine dell’anno scolastico, da effettuarsi entro giugno (relativi modelli di PEI).

OSSERVAZIONI

Nel testo delle Linee Guida era già presente questa disposizione a p. 11, ma i modelli di PEI precedenti non avevano lo spazio per le firme del GLO di inizio anno. E’ stato quindi corretto questo mero errore materiale nei nuovi modelli di PEI.

Evidenziamo che resta inalterata la disposizione che i verbali dei GLO debbano essere firmati solo dal presidente e dal segretario verbalizzatore e non da tutti i componenti il GLO, che però hanno diritto ad accedere e chiedere di modificare il verbale prima della sua formale approvazione da parte del GLO (Linee Guida p. 11).


5.

Possibilità di prevedere una riduzione dell’orario di frequenza solo :

  • “per eccezionali e documentate esigenze sanitarie” dell’alunno,
  • se richiesta contemporaneamente da famiglia e servizi sanitari o riabilitativi,
  • per determinati periodi dell’anno.

(Linee Guida p. 48 e D.I. n° 182/20, art. 13, comma 2, lett. a)

OSSERVAZIONI

Viene ribadito in maniera più chiara che gli alunni con disabilità hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola per lo stesso numero di ore previsto per la propria classe.
Una eventuale riduzione deve essere eccezionale e non può mai essere richiesta dalla scuola.
Con le nuove modifiche non può essere richiesta nemmeno dalla sola famiglia o dai soli servizi sanitari o riabilitativi.
La riduzione di orario infatti deve effettuarsi solo per eccezionali esigenze dell’alunno, debitamente documentate, e non per “comodità” della scuola, della famiglia.


6.

E’ stato eliminato qualunque riferimento ad una qualche responsabilità di danno erariale per i componenti del GLO (Linee Guida p. 63).


7.

Nella scuola secondaria di secondo grado è stata eliminata la possibilità di esonerare l’alunno che segue una programmazione differenziata dallo studio di una o più discipline (D.I. n° 182/20 art. 10, comma 1 e comma 2, lett. d) e Linee Guida p. 38).

OSSERVAZIONI

Questa era una delle critiche maggiori ai nuovi PEI, che altre associazioni hanno utilizzato anche per proporre ricorso contro i nuovi modelli. I tempi giuridici di tale ricorso hanno allungato i tempi di adozione degli stessi (vedi scheda n° 686. Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi PEI” (Sent. 3196/22)).

AIPD, insieme alla FISH, ha sempre sostenuto che il termine “esonero” non fosse appropriato, ma che, pur auspicando una modifica del termine utilizzato, andava comunque mantenuta la possibilità, da sempre esistita, di differenziare la progettazione didattica per alcune discipline, nell’ottica della personalizzazione e della individualizzazione del percorso di studi in base alle effettive capacità di ciascun alunno; tale possibilità infatti è già prevista dall’art. 16, comma 1 della L. n° 104/92.
Ora è stato chiarito che non esiste un “esonero” da una o più discipline, ma che, nell’ambito di una programmazione differenziata, si può e si deve indicare nel PEI quali attività sostitutive l’alunno svolge nelle ore delle materie per le quali non è possibile prevedere una didattica specifica sulla disciplina, neppure se molto ridotta.


8.

E’ stato chiarito meglio che eventuali attività fuori dalla classe debbono essere realizzate:

  • con un piccolo gruppo di compagni,
  • per un periodo circoscritto dell’anno.

Le attività esterne alla classe possono essere svolte individualmente solo per “oggettive, comprovate e particolari circostanze educative e didattiche”, che vanno esplicitate nel PEI (Linee Guida p. 48).


9. 

Nella scuola secondaria di secondo grado sono state esplicitate meglio le condizioni per passare da una programmazione “differenziata” ad una “personalizzata” che dà diritto al diploma (D.I. n° 182/20 art. 10 bis e Linee Guida p. 42):

  • superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
  • senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.”

OSSERVAZIONI

Tale riscrittura del testo ripropone in maniera più chiara e inequivocabile le condizioni già previste dall’art. 15 dell’O.M. n° 90/01, abrogata espressamente dall’art. 21, comma 4 del D.I. n° 182/20.

Il vecchio testo, pur volendo arrivare allo stesso risultato, non era per nulla chiaro in merito.


10.

E’ stata esplicitata la corrispondenza tra i “Domini” previsti nella nuova Certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e nel Profilo di Funzionamento e le “Dimensioni” previste nei nuovi modelli di PEI (D.I. n° 182/20 art. 8, comma 4 e Linee Guida p. 59).

Tale corrispondenza è importante soprattutto per l’utilizzo delle tabelle C e C1 nella compilazione delle sezioni n° 11 e 12 del PEI, dove occorre indicare le ore di sostegno proposte dal GLO per il successivo anno scolastico.


11.

E’ stata sostituita la dicitura “Debito di funzionamento” con “Supporto al funzionamento” nell’art. 18 del D.I. n° 182/20, nelle Tabelle C e C1 e nelle Linee Guida p. 58.


12. 

Sono state ampliate e chiarite meglio le esigenze di tipo sanitario in orario scolastico che ora devono anche essere indicate nel PEI (Linee Guida p. 55).


13. 

All’art. 21, comma 6 del D.I. n° 182/20 viene opportunamente esplicitato che:

“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale“.

OSSERVAZIONI

Le Linee Guida per le nuove Certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento (anch’esse molto attese!) sono state emanate dal Ministero della Salute a ottobre 2022 (vedi scheda n° 694. Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento), ma ci vorranno diversi anni affinché vengano realmente redatti i Profili di Funzionamento per tutti gli alunni con disabilità.

Infatti bisogna tenere presente che i neuropsichiatri infantili operanti nella ASL sono solo 1.000, mentre i nostri alunni e studenti con disabilità sono oltre 300.000. Anche se, come previsto dall’art. 19, comma 7 bis del D.Lgs. n° 66/17, i nuovi modelli si applicheranno gradualmente a partire dal primo anno di ogni ordine di scuola, il numero di Profili di Funzionamento da redigere ogni anno saranno ben più dei 1.000 neuropsichiatri infantili disponibili .
Ciò determinerà gravi ritardi nel rilascio dei nuovi Profili di Funzionamento (vedi sul tema il comunicato stampa AIPD “Per fare l’inclusione, ci vuole la ASL: ma a scuola, non risponde all’appello”).
Per questo sarà opportuno, se non addirittura necessario, che le famiglie provvedano a chiedere tutta la documentazione necessaria a livello sanitario, molto per tempo, sicuramente almeno un anno prima dell’iscrizione scolastica, se non addirittura, per maggior prudenza almeno due anni prima.

Pertanto tale indicazione transitoria è particolarmente importante e necessaria.

I contenuti della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale sono esplicitati negli artt. 3 e 4 del DPR del 24/2/1994, al quale occorre necessariamente fare ancora riferimento, nonostante la sua soppressione prevista dall’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 66/17


OSSERVAZIONI GENERALI

Come si è visto dalla descrizione analitica sopra effettuata, numerose modifiche introdotte dal D.I. n° 153/23, correttivo del D.I. n° 182/20, sono di maggior chiarimento rispetto a disposizioni già previste nel testo originale.

Altre hanno modificato il contenuto del D.I. originario, migliorandolo. 

Per tutte queste modifiche ci si può ritenere soddisfatti.

Purtroppo però non è stata accolta la proposta di modifica ritenuta più importante da tutte le associazioni, che riguarda la possibilità per il GLO di superare i range di ore rigidamente indicati nella Tabella C1 nella proposta di risorse per l’anno successivo.

Non è stata accolta nemmeno la proposta presentata della FISH a settembre 2022, che proponeva la possibilità per il GLO di poter autonomamente utilizzare il range immediatamente precedente o successivo a quello previsto dalla Tabella C1, senza bisogno di aggiornare il Profilo di Funzionamento.

Riproporremo sicuramente tale modifica nelle sedi istituzionali opportune, in quanto, come avevamo già scritto nella scheda n° 656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20):

“Non è comunque accettabile che il numero di ore da proporre per l’anno successivo sia automaticamente e rigidamente individuato secondo le tabelle proposte, che fanno riferimento solo al Profilo di Funzionamento. In questo modo infatti viene meno la considerazione delle effettive esigenze dell’alunno da parte del GLO, che è il gruppo che conosce sia l’alunno che il suo contesto e dunque è l’unico che può prevedere di quante risorse necessiterà l’alunno (FISH, Pag. 1-3 e da fine pag. 22 a pag. 24).”


Vedi anche le schede:
700. Le proposte di ore dei sostegni per l’a.s. 2023/24 vanno indicate nel PEI senza utilizzare le tab. C e C1 (Nota 10166/23)
694. Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento
692. Vanno applicati subito i modelli dei nuovi PEI, tranne le tabelle C e C1 (Nota 3330/22)
686. Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi PEI” (Sent. 3196/22)
n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21 e Nota Min. 2044/21)
656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20) 


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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