Scheda pubblicata il 3/01/2011 e aggiornata il 31/01/2014
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia con ordinanza cautelare n° 1888/06 ex art. 700 del Codice di procedura Civile depositata il 14 dicembre 2006 ha stabilito che il Comune sia obbligato ad assegnare ad un alunno con disabilità motoria di scuola primaria una banco speciale rientrante nell’obbligo dei comuni di provvedere all’arredo delle scuole del primo ciclo di istruzione.
Il caso, anche se risalente al 2006, merita attenzione, poiché esplicita il riconoscimento del diritto ad un’attrezzatura tecnica, senza la quale l’alunno non avrebbe potuto seguire le lezioni in classe. Nel caso di specie trattatasi di un alunno di scuola primaria. E’ interessante che il Tribunale abbia riconosciuto l’urgenza e la fondatezza della richiesta dell’acquisto dell’ausilio speciale al Comune, pronunciandosi con un’ordinanza cautelare ex art 700 Codice di procedura civile. Per accogliere il ricorso al Giudice è bastato prendere atto della prescrizione dell’ASL circa l’ausilio ed applicare tre fonti normative:
- La L. n° 104/92: art. 8 sui servizi che debbono essere prestati per rendere effettivo il diritto all’integrazione; art. 13 comma 1 che prevede l’assegnazione di sussidi tecnici per rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica; art. 13 comma 3 che pone a carico degli enti locali l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità;
- il D.Lvo n° 112/98 che all’art. 139 pone a carico dei Comuni “il supporto organizzativo” all’integrazione scolastica nelle scuole primarie;
- la L. n° 328/00 art. 14 che pone a carico dei comuni la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità a partire dalla scuola.
L’ordinanza è interessante perché riconosce tutte le norme citate, ivi compreso l’art. 14 della L. n° 328/00, come norme non programmatiche, ma immediatamente applicabili e produttive di effetti.
Normalmente si pensa che l’integrazione scolastica si risolva tutta nella nomina di docenti per il sostegno; questa ordinanza mostra come questo processo sia ben più ampio e complesso, in cui anche un servizio fornito da un Comune ha la sua importanza determinante ai fini della qualità. La difesa del Comune avrebbe voluto spostare sull’ASL l’obbligo di assegnazione dell’ausilio speciale sulla base del nomenclatore tariffario di cui all’art. 34 L. n. 104/92; correttamente il Giudice ha distinto l’assegnazione al singolo degli ausili del nomenclatore da quelli che debbono essere in dotazione della scuola, come arredi speciali, necessari per poter seguire le lezioni. In un momento in cui la qualità dell’integrazione scolastica sembra essere trascurata nella prassi sia dell’Amministrazione scolastica che degli Enti Locali a causa dei gravi tagli alla spesa pubblica, sembra opportuno rilanciare questa decisione giurisprudenziale, perché, come dice lo slogan di una campagna di sensibilizzazione delle associazioni, è questo il momento in cui “i diritti alzano la voce”.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112