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Scheda pubblicata il 11/06/2012 e aggiornata il 26/04/2014

 


La Corte Costituzionale con la sentenza n° 147 del 2012 ha annullato, su ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia, il comma 4 dell’art. 19 della L. n° 111 del 2011 che così recitava:
“4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.”
La motivazione della sentenza si fonda sul disposto dell’art. 117 comma 2 lett. n, comma 3 e comma 6 della Costituzione. Tali norme infatti stabiliscono che spetta allo Stato solo la definizione dei principi generali e dei livelli essenziali in materia di legislazione scolastica; spettano invece alla Regioni tutte le norme legislative di carattere organizzativo e quelle relative di carattere regolamentare. In conseguenza di tale decisione pertanto non potrà più essere lo Stato a definire quali scuole accorpare e sulla base di quali criteri, ma, nel rispetto del limite massimo di spesa fissato dallo Stato, sono le Regioni che determinano ciò in dialogo con le scuole autonome presenti sul territorio regionale.

OSSERVAZIONI

La sentenza della Corte non ha voluto negare l’opportunità della costituzione di Istituti Comprensivi (I.C.), si è limitata a precisare che, in base alle modifiche al Titolo V della Costituzione operate con la Legge Costituzionale n° 3/01, il compito della istituzione di I.C. e dei requisiti per la loro istituzione è di competenza esclusiva delle Regioni. Queste quindi, se vogliono, possono istituire I.C. sulla base di criteri di loro scelta, anche per la realizzazione dell’obiettivo della continuità educativa.Se, quindi, il principio degli I.C. mantiene la sua validità, ciò dovrebbe giovare a una maggiore continuità dell’inclusione degli alunni con disabilità, dal momento che può essere maggiore il dialogo tra i docenti dei diversi ordini di scuola e uniformi i criteri gestionali dell’unico Dirigente Scolastico. Ovviamente, essendovi un unico GLH d’Istituto bisognerà che in esso siano presenti docenti e famiglie dei 3 ordini di scuola. A questo punto, anche se le Regioni hanno adottato provvedimenti sul ridimensionamento applicativi della norma dichiarata incostituzionale, sono tenute, malgrado l’approssimarsi del nuovo anno scolastico, a deliberare nuovamente, anche eventualmente ribadendo, se lo ritengono opportuno, i criteri indicati nella norma incostituzionale, i nuovi criteri per il ridimensionamento e provvedere allo stesso.

Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112