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Scheda pubblicata il 25/02/2021   e aggiornata il 09/06/2021


Aggiornamento del 9/6/2023

Di orientamento contrario alla Sentenza n° 2925/20, commentata più sotto in questa scheda, sono le più recenti Sentenze del TAR Lazio n° 15710/22 e n° 15716/22 che hanno invece accolto con identiche motivazioni i ricorsi proposti da alcuni genitori di figli con disabilita frequentanti scuole paritarie e dall’ANINSEI (associazione di scuole paritarie di Roma e del Lazio) contro il Regolamento OEPAC 2022 nelle parti in cui prevedeva per le scuole paritarie solo un contributo economico per le spese dell’OEPAC, lasciando a carico delle scuole paritarie le spese per tale personale (vedi per ulteriori dettagli la scheda n° 693. I comuni debbono assicurare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione anche alle scuole paritarie (TAR Lazio15710/22 e 15716/22)).

Roma Capitale ha pertanto dovuto modificare il proprio Regolamento con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 19 del 23/01/2023, estendendo la garanzia degli OEPAC a proprio carico anche nelle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (vedi scheda n° 687. Nuovo Regolamento di Roma capitale per gli OEPAC (Deliberazioni 20/22 e 19/23)).

Questo permette finalmente il rispetto da parte di Roma Capitale della L. n° 62/00 sulla parità scolastica, che annovera a pieno titolo le scuole paritarie tra le scuole del sistema nazionale d’istruzione, e anche della L. R. n° 29/92 sul diritto allo studio, che all’art. 3 prevede tra i destinatari della legge stessa anche gli alunni delle scuole non statali “ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato”, cioè quelle che dalla L. n° 62/00 si sono chiamate “scuole paritarie” (vedi le motivazioni delle sentenze citate).

Finalmente si raggiunge così un’omogeneità nel territorio di Roma, considerato che le Linee Guida regionali già prevedono anche nelle scuole paritarie la garanzia degli assistenti specialistici, figure equivalenti agli OEPAC nelle scuole del secondo ciclo d’istruzione.


Il TAR Lazio con la Sentenza n° 2925/20, pubblicata il 04/03/2020, ha rigettato il ricorso proposto dai genitori di un alunno con grave disabilità frequentante una scuola dell’infanzia paritaria cattolica che avevano impugnato il rifiuto del proprio Municipio ad assegnare ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (svolta nel Comune di Roma Capitale dagli OEPA – vedi scheda n° 564. Nuovo regolamento servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità di Roma Capitale (Delibera 80/17)). 

Il TAR ha motivato tale rigetto perché il rifiuto era conseguente al Regolamento di Roma Capitale emanato con Delibera n° 80 del 2017 nel quale non è espressamente previsto tale obbligo a favore delle scuole paritarie.

Il rigetto del ricorso è totale e si fonda su due ultime sentenze della Cassazione, n° 10821/14 e n° 9966/17, entrambe a Sezioni Unite che negano l’obbligo dello Stato a fornire a proprie spese alle scuole paritarie ore di sostegno didattico ad alunni con disabilità loro iscritti. Ciò perché, essendo le scuole paritarie delle imprese culturali, esse debbono assumersi “il rischio d’impresa della frequenza di un alunno con disabilità”.

Il TAR ha però compensato le spese tra le parti.


OSSERVAZIONI

Ci si rende conto della delicatezza della questione del finanziamento alle scuole private che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, specie con riferimento all’art. 33 della Costituzione. Ciononostante sembra doveroso tentare un primo approfondimento sulla base delle riflessioni che seguono.

Purtroppo la Giurisprudenza favorevole al Comune a mio avviso è discutibile e comunque, nel nostro sistema, anche le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, pur godendo della massima autorevolezza, non sono vincolanti per gli altri giudici, sia di legittimità che di merito.

Questi i motivi delle mie osservazioni critiche:

1.
La decisione si basa su precedenti giurisprudenziali di tutto rispetto, ma concernenti una figura professionale diversa, quale il docente per il sostegno; anzi estende agli assistenti, senza una evidente base giuridica, l’orientamento consolidato sino ad oggi della Cassazione relativo ai docenti per il sostegno.
Trattasi infatti di due figure professionali diverse per formazione, mansioni, stato giuridico ed economico, dipendenti, oggi, da due diverse amministrazioni: il Ministero dell’Istruzione per i docenti per il sostegno e i Comuni per gli assistenti all’autonomia e la comunicazione.

2.
La sentenza del TAR Lazio ignora completamente la legge regionale del Lazio n° 29/1992 sul diritto allo studio. Tale legge regionale non recepisce e non cita la legge n° 104/92 poiché sono state emanate praticamente negli stessi giorni. Però la legge Regionale stabilisce espressamente all’art. 3 che:

“1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.”

Pertanto è chiaro che gli alunni delle scuole paritarie sono compresi. Inoltre all’art. 8 viene individuato tra i compiti dei Comuni:

“e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni minorati, invalidi e disadattati”.

Quindi, pur se con terminologie differenti e senza riferimenti espliciti all’art. 13, comma 3 della legge n° 104/92, è chiaro che viene previsto che i comuni assicurino l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni delle scuole statali e anche paritarie, in forza del precedente art. 3.
Questa Legge Regionale è stata totalmente ignorata dal Regolamento sugli OEPA di Roma Capitale.
E’ importante evidenziare che invece la Regione Lazio ne ha tenuto conto, ed infatti ha da sempre assunto su di sè le spese, precedentemente di competenza delle province, dell’assistenza all’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado (assistenza specialistica), anche paritarie, e a quelli con disabilità sensoriali, ciechi e sordi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

3.
Il TAR non si è posto per nulla il problema della legittimità del Regolamento di Roma Capitale in subiecta materia (in questo campo – ndr), senza neppure citare la legge regionale del Lazio n° 29/1992 che invece non esclude le scuole paritarie dal diritto di avere la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione a spese degli stessi enti locali per le scuole del primo ciclo.

4.
La Sentenza del TAR Lazio per sostenere la legittimità costituzionale del Regolamento di Roma Capitale, ha citato genericamente l’art. 33 della Costituzione, in cui si stabilisce che

“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.

Però tale norma costituzionale è precisamente prevista dal comma 3 dell’art. 33 citato; ma a tale comma segue il comma 4, secondo il quale

“La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali“.

Sulla base di tale norma costituzionale è stata approvata la l. n° 62/2000 (legge sulla parità scolastica), che prevede al comma 1 che le scuole private “paritarie” fanno parte integrante del “sistema nazionale di istruzione”.
Pertanto il comma 3 dell’art. 33 della Costituzione è inconferente nel caso di specie (in questo caso – ndr), trattandosi di scuole paritarie per le quali lo Stato, in attuazione dell’ultimo comma dell’art. unico della l. n° 62/2000, assegna alcuni milioni annui di Euro. Tali stanziamenti sono stati giustamente aumentati dalla Legge finanziaria per il 2021, per far fronte però alle spese per il solo sostegno didattico. Questo costo è posto ovviamente a carico delle scuole paritarie, in quanto obbligate dalla stessa l. n° 62/2000 ad accettare le iscrizioni di alunni con disabilità, pena la perdita della stessa parità scolastica; così come le scuole statali sono obbligate, dall’art. 12 comma 4 della l. n° 104/92, ad accettare le  iscrizioni e la frequenza degli alunni con disabilità a spese dello Stato.

5.
Però, se le scuole paritarie fanno parte del servizio pubblico di istruzione, come espressamente sancito nel comma 1 della l. n° 62/2000, e, se la normativa italiana deve adeguarsi all’art. 33 comma 4 della Costituzione, è ovvio che a carico dello Stato deve esservi un finanziamento pari al numero di alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie, onde evitare la discriminazione vietata dall’art. 3 della Costituzione rispetto agli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali.
Invece attualmente il fondo costituito dall’ultimo comma dell’unico articolo della l. n° 62/2000, non garantisce tale diritto pieno, dal momento che esso viene ripartito tra gli alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie e quindi si riduce la quota pro capite spettante ad ogni scuola paritaria col crescere del numero degli alunni con disabilità iscritti.
Ciò viola il principio del diritto allo studio degli alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie, costituzionalmente garantito, che non incontra alcun limite economico e finanziario, come stabilito da numerose sentenze della Corte costituzionale, quali ad es. la  sentenza n° 80 del 2010 per le ore di sostegno e la sentenza n° 275 del 2016 per le ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione posta a carico degli Enti locali.
Questi risvolti di incostituzionalità dell’ultimo comma dell’art. unico della l. n° 62/2000, non è stato sollevato incidentalmente né dai ricorrenti, né d’ufficio dal TAR Lazio, né sono stati posti a motivo di ricorso in Consiglio di Stato, non essendo stata appellata la sentenza.

6.
Questo aspetto in questa causa doveva rilevare data la portata del comma 4 e non del comma 3 dell’art. 33, comma 4 della Costituzione.

7.
Ed in vero, il TAR Lazio deve aver avuto una qualche resipiscenza circa la propria decisione, avendo compensato le spese tra le parti, mentre di norma le spese seguono la soccombenza

8.
Se un’altra famiglia del Lazio si trovasse di fronte ad un simile rifiuto del proprio Comune, essa potrebbe provare ad utilizzare queste argomentazioni per proporre il proprio ricorso.
Se una Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie o una federazione di scuole paritarie laiche volesse affiancare la famiglia nel ricorso, potrebbe sollevare la famiglia ricorrente dall’onere economico del nuovo ricorso al TAR per violazione di legge o al Tribunale civile per discriminazione ai sensi della l. n° 67/06.

9.
Nè si dica che la costante e più recente giurisprudenza della Cassazione enuncia nelle due sentenza sopra citate, il principio secondo il quale le scuole paritarie sono “imprese culturali” e come tali debbono  subire il “rischio di impresa”, costituito (incredibile a sentirsi) dalla presenza di “alunni con disabilità”.

E’ assai strano che la Cassazione, supremo organo di  legittimità, ignori che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con l. n° 18/2009, afferma il diritto pieno ed indiscutibile della piena dignità delle persone con disabilità. Dignità fortemente lesa dalla qualifica di “rischio” per le imprese scolastiche.

 

A queste mie considerazioni ci saranno probabilmente le contestazioni degli irriducibili per i finanziamenti statali alle scuole private; ma se questi contestatori fossero rigorosamente coerenti, avrebbero dovuto da tempo impugnare per incostituzionalità tutte le leggi che assegnano alle scuole paritarie contributi statali, a partire dall’ultimo comma dell’articolo unico della l. n° 62/2000.

Ma di tale dibattito si conoscerà l’esito se verrà risollevato incidentalmente il problema nel corso di altro processo.
In caso di decisioni conformi a quella qui esaminata , eventualmente confermata in ultimo grado, si dovrà    andare avanti la Corte di Giustizia europea per la mancata attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questa Corte ha proprio di recente  condannato l’Italia proprio per un caso di denegata assistenza a scuola per gli alunni con disabilità (vedi l’articolo del 15/9/2020 pubblicato su Superando.it).

Questa sarebbe l’ennesima condanna dell’Italia, la cui violazione della Convenzione ONU è stata già più volte segnalata dal Comitato tecnico operante presso il Segretariato dell’ONU, e che, per assai frequenti cause perdute dallo Stato italiano, ha fatto subire allo stesso numerose multe finanziarie.


Vedi anche le schede:

687. Nuovo Regolamento di Roma capitale per gli OEPAC (Deliberazioni 20/22 e 19/23)
n° 693. I comuni debbono assicurare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione anche alle scuole paritarie (TAR Lazio15710/22 e 15716/22)
n° 574. Lo Stato non è obbligato ad assegnare alle scuole paritarie l’intero costo dei docenti per il sostegno (Sent. Cass. 9966/17)

n° 475. Sostegno: la Cassazione riapre il dibattito tra scuole paritarie e statali (Cass. 10821/14)
n° 201. Chiarimenti definitivi sull’inclusione nelle scuole private paritarie


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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