Indicazioni che possono interessare i lavoratori con disabilità: la circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026 chiarisce come coprire ai fini pensionistici, versando personalmente i contributi, i periodi di congedo non retribuito, previsti per i lavoratori con disabilità dall’art. 1 della L. 106/2025.

La legge riconosce ai dipendenti pubblici e privati con malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un’invalidità almeno del 74%, un congedo fino a 24 mesi, anche frazionati, dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza giustificata spettanti (v. news AIPD)

Durante il congedo si conserva il posto, ma non si percepisce lo stipendio e non vengono accreditati contributi.

Il lavoratore con disabilità può coprire questo periodo ai fini della pensione versando personalmente i contributi attraverso il riscatto. Il periodo riscattato conta sia per raggiungere i requisiti pensionistici sia per calcolare l’importo della pensione.

La possibilità riguarda i periodi di questo congedo fruiti dal 9 agosto 2025. La domanda di riscatto si presenta all’INPS attraverso il «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa», accessibile con la propria identità digitale, oppure tramite patronato, il costo varia secondo la retribuzione e la durata del periodo da riscattare.

Non è prevista una scadenza generale per chiedere il riscatto: la domanda può essere presentata anche dopo la cessazione del lavoro o il pensionamento, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla gestione previdenziale di appartenenza.

Il riscatto rappresenta una delle possibilità da valutare in relazione alla propria situazione contributiva, verificando preventivamente anche altre opzioni di accesso alla pensione e le agevolazioni previste in merito per i lavoratori con disabilità.

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il  TelefonoD  alla mail telefonod@aipd.it o al numero 333 1826708.