È disponibile lo schema per la certificazione della condizione di disabilità delle persone con sindrome di Down, aggiornato alla nuova terminologia: «persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo», precedentemente denominata «persona con handicap in situazione di gravità».
Ricordiamo che, presentando il referto del cariotipo, è possibile ottenere direttamente dal medico di base o dal pediatra del Servizio sanitario nazionale la certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Questa possibilità è prevista dall’art. 94, comma 3, della legge n. 289/2002. La circolare INPS n. 128/2003, al punto 1, sottolinea la validità del certificato rilasciato dal medico di base o dal pediatra, nella fattispecie ai fini della richiesta di fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla legge n. 104/1992.
Il certificato attesta la condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, senza necessità di una successiva visita della commissione per tale riconoscimento. È distinto dal certificato medico introduttivo, che serve ad avviare la procedura di accertamento, e non sostituisce l’accertamento dell’invalidità civile.
Chi ottiene questo certificato può comunque scegliere di richiedere anche all’INPS il riconoscimento ai sensi della legge n. 104/1992, eventualmente insieme all’accertamento dell’invalidità civile, se non ancora effettuato. Restano necessari gli adempimenti previsti per richiedere i singoli benefici.
Chi possiede già un verbale ai sensi dell’art. 3, comma 3, non deve rifarlo per aggiornare la terminologia. La certificazione del medico di base o del pediatra può essere utile soprattutto quando il riconoscimento non è mai stato richiesto e occorre ottenerlo rapidamente.
Può inoltre agevolare la gestione di difficoltà pratiche legate a vecchi verbali che riportano una data di revisione già trascorsa. Ricordiamo, tuttavia, che i diritti acquisiti si conservano durante l’iter di revisione: il solo decorso della data non rende necessaria una nuova certificazione. Per le persone con sindrome di Down, inoltre, l’art. 94, comma 3, della legge n. 289/2002 prevede l’esenzione da successive visite e controlli.
La rapidità della procedura è particolarmente utile alle famiglie dei neonati: il papà lavoratore dipendente può richiedere i tre giorni mensili di permesso già dalla nascita, ricorrendone i requisiti, anche nel periodo in cui la mamma fruisce dei riposi giornalieri per allattamento.
Per agevolare il rilascio, suggeriamo di presentare al medico, insieme allo schema e al cariotipo, anche l’estratto dell’art. 94, comma 3, della legge n. 289/2002 e il punto 1 della circolare INPS n. 128/2003, così da chiarire la natura e la validità della certificazione.