Sulla nuova misura dell’assegno unico e universale per figli a carico, INPS già nei mesi e settimane scorsi ha pubblicato indicazioni attraverso il primo messaggio dedicato, il n° 2371/2021, e poi, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n° 230/2021, con il messaggio n° 4748/2022.

Il 9 febbraio è stata pubblicata la circolare n° 23/2022 con la quale riassume i dettagli della misura e fornisce le nuove e, per il momento, definitive indicazioni.

L’erogazione dell’assegno inizierà a partire dal 1° marzo 2022; ricordiamo che per i figli con disabilità sarà riconosciuto – a fronte degli altri requisiti richiesti – senza limite di età (per i figli senza disabilità l’assegno è rivolto ai minori e ai maggiorenni fino a 21 anni di età). La possibilità di inoltrare la domanda è stata avviata già dal 1° gennaio, e così rimarrà come  anche per gli anni successivi, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo; i canali attraverso cui procedere sono: il portale web INPS, utilizzando gli appositi servizi con SPID di Livello 2 o superiore, o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); il Contact Center Integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); gli Istituti di Patronato.

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE. Si considera l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). In assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo art. 4.
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 1, del D.lgs n. 230/2021). Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21mo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 2, del D.lgs n. 230/2021).

Sono previste poi delle maggiorazioni, in presenza di determinate situazioni, tra cui la disabilità del figlio:
– per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato art. 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (cfr. l’art. 4, comma 4, del D.lgs n. 230/2021).
– per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili (cfr. l’art. 4, comma 5, del D.lgs n. 230/2021).
– per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l’art. 5 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente determinate condizioni.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it