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Come già accaduto nel 2023, anche nel 2024 INPS, con il Messaggio n° 15/2024, conferma che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, “in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del citato decreto e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio)“.

Pertanto, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda, a meno che la precedente, già trasmessa, non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU sarà invece calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.


Per chiarimenti o maggiori informazioni contattare Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it.