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INPS ha pubblicato il messaggio 28 giugno 2021, n°2433, con il quale fornisce indicazioni operative per la richiesta del bonus baby sitting in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (già con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021 INPS aveva fornito le istruzioni in materia di bonus baby-sitting, di cui questo è alternativo).

Ricordiamo che tale misura (pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare) è destinata esclusivamente ai:
– lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
– lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
– personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Il beneficio spetta in presenza di figli conviventi minori di anni 14, e, a prescindere dall’età, per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come stabilito dalla modifica apportata al decreto-legge n. 30/2021 dalla legge di conversione n. 61/2021), ed è erogato direttamente al richiedente a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL (requisiti invece richiesti per il bonus baby sitting).

Inoltre questa misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e può essere può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso articolo 2. Ancora, il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
– la prestazione lavorativa svolta in modalità agile;
– l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
– i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

La domanda potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
– APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;
– PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per il finanziamento di questa misura sono riconosciuti per il 2021 299,3 milioni di euro, pertanto se dal monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, di tale limite di spesa, non saranno prese in considerazione dall’INPS ulteriori domande.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it