Print Friendly, PDF & Email

Dopo la pubblicazione del Messaggio n° 1276 del 25 marzo 2021, con il quale  INPS ha fornito le prime informazioni sul congedo in esame, arriva la circolare n° 63 del 14 aprile 2021 con “le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992“.

Ricordiamo che il congedo può essere utilizzato dai genitori lavoratori dipendenti per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (per i genitori di figli che non hanno una disabilità accertato, questi devono essere conviventi e minori di 14 anni).

La chiusura, della scuola o del centro diurno, deve essere “disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione”.

Come ormai noto, il  congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, e che i periodi di astensione sono indennizzati al 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo è utilizzabile anche per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

INPS specifica in questa circolare che nel caso di congedo per  figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e per i dipendenti pubblici, le domande per la fruizione del congedo devono essere rivolte direttamente al datore di lavoro o alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro.

Una parte importante della circolare è quella che chiarisce la compatibilità (e l’incompatibilità) del congedo in questione con altri permessi e periodi di astensione dal lavoro previsti dalla normativa (punti 5 e 6 della circolare).

Riguardo la presentazione della domanda, INPS specifica che “Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del Congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto. In tale occasione saranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la presentazione della domanda di Congedo 2021 per genitori.

Ulteriori informazioni contenute nella circolare sono inoltre, dirette ai datori di lavori.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D inviando una email a telefonod@aipd.it