E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n° 223 del 23 settembre 2022, il Decreto legge n° 144, 23 settembre 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”.
Tra le misure introdotte, che riguardano particolarmente le imprese, segnaliamo quelle rivolte al sostegno degli enti del Terzo Settore e l’introduzione di una nuova indennità una tantum per lavoratori e per i titolari di pensioni, anche di invalidità:
Art. 7, Disposizioni urgenti in materia di sport: “Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine“.
Art. 8 Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore:
per sostenere le maggiori spese sostenute per il gas e l’energia elettrica:
– per gli enti del Terzo settore “che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità”, è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022, per l’erogazione di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti per le forniture nel terzo e quarto trimestre del 2022;
– per “gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale”, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per le spese sostenute per le forniture nel 2022.
Art. 18 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti:
E’ riconosciuta una indennità una tantum pari a 150 euro nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. I lavoratori non devono avere una retribuzione imponibile nella competenza dello stesso mese eccedente l’importo di 1.538 euro, e non devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione. L’indennità è erogata attraverso il datore di lavoro.
Pari indennità è riconosciuta anche ad altri lavoratori (dal comma 8 del presente articolo).
Art. 19 Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
– è riconosciutà una indennità una tantum pari a euro 150 nella mensilità del mese di novembre 2022 ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. I pensionati non devono avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. L’indennità è corrisposta d’ufficio dall’INPS, o, se il beneficiario risulti titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, dall’ente previdenziale incaricato. Come per la precedente misura dello scorso luglio, l’interpretazione letterale della norma esclude dall’erogazione gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento.
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it