Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 21 maggio 2021 (supplemento ordinario n° 21) la legge 21 maggio 2021 n° 69, di conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n° 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.».

Del decreto legge 41 avevamo dato conto su questo sito in occasione della sua pubblicazione.

Tra le misure inserite, di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie, citiamo:

– art. Art. 10bis Esenzione dall’imposta di bollo
comma 1: Al fine di assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 25 della Tabella di cui all’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l’anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196“. 

-art. 13bis Sostegno ai genitori con figli disabili
comma 1: “All’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Alle madri disoccupate» sono sostituite dalle seguenti: «Ad uno dei genitori disoccupati».

Confermato, senza modifiche, il testo dell’art. 14 “Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, che stabilisce l’incremento del fondo per il 2021 di 100 milioni di euro e proroga al 31 maggio 2021 la validità delle norme vigenti fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e il termine per la modifica degli statuti.

Riguardo l’art. 15, “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, è confermata, fino al 30 giugno, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori che presentano “una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. La non computabilità di questa assenza al periodo di comporto (il periodo in cui permane il diritto alla conservazione del posto di lavoro), e la non incidenza ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento (ricordiamo che il ricovero ospedaliero, se superiore a 29 giorni, prevede la decurtazione della provvidenza economica) viene riconosciuta a partire dal 17 marzo 2020.

– E’ stato confermato quanto indicato nell’art. 34 “Misure a tutela delle persone con disabilità” relativamente all’istituzione del “«Fondo per l’inclusione delle persone con disabilita’», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento e’ trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri“, volto a finanziare specifici progetti. Gli interventi, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo sono stabiliti da “uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – o dell’Autorita’ politica  delegata – in materia di disabilita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali“.
Il comma 2-bis dell’art. 34 specifica che “Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilita’, anche destinate ad attivita’ ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonche’ per il turismo accessibile per le persone con disabilita’.”
Il comma 3 dell’art. 34, inserisce al comma 200bis del decreto legge 34/20, 20 milioni di euro per 2021 ad incremento del fondo istituito per la concessione di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati con taxi o noleggio con conducente, “in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita’ ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta’ metropolitane o capoluoghi di provincia”. L’erogazione del buono, fino ad esaurimento delle risorse, è esteso al 31 dicembre 2021.

Inserito l’art. 34ter “Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva”: la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), oltre a riconoscere (comma 2) “le figure dell’interprete in LIS e dell’interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonche’ nel garantire l’interazione linguistico- omunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalita’ visivo-gestuale codificata delle  spressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili“.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it