Come anticipato un paio di giorni fa su questo sito, il decreto legge 34/20 è stato convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 25.
Oltre all’indicazione relativa alla costituzione del fondo mirato alla realizzazione dell’incremento della pensione di invalidità per le persone invalide totali di cui all’art. 89bis, il testo contiene altre iniziative di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie e anche per il Terzo Settore. Si riporta di seguito il testo degli articoli di maggiore interesse, rimandando per gli approfondimenti al nostro servizio di consulenza Telefono D (telefonod@aipd.it):
Art. 1 ter Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilita’ e altri soggetti in condizione di fragilita’
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita’, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita’.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e’ obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorita’, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 67 Incremento Fondo Terzo Settore
1. Al fine di sostenere le attivita’ delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e’ incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di eta’ non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale e’ riconosciuta un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo gia’ fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;
a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita’ ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.»
c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente e’ incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
2. All’articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2000 euro»;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al comma 3 e’ riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l’anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 73 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 74 Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;
b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 75 Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennita’
1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le indennita’ di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidita’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Art. 77 Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ delle attivita’ di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ prive di sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita’ precedente e’ condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita’ precedente nonrendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.
2-bis. I servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l’effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita’ per garantire l’accesso e la continuita’ dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu’ esposte agli effetti di emergenze e calamita’. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 89 bis Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidita’ civile
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell’eta’ pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilita’
1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilita’ e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita’ e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e’ incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita’, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e’ istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita’» volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l’anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita’ e le modalita’ di attribuzione dell’indennizzo di cui periodo precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita’, in via sperimentale per l’anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all’erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita’ sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita’ fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale e’ incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto delMinistro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalita’ per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta’ educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e’ destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita’ dei minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta’ educativa e ad incrementare le opportunita’ culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita’ di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita’ di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e’ incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 114 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ fissato al 15 settembre;
b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ fissato al 15 ottobre;
c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ fissato al 15 dicembre.
Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019
1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo e’ erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.