Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 18/05/2020   e aggiornata il 18/05/2020


Il Ministero ha emanato l’O.M. n° 9/20 sull’Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per questo anno scolastico.

Come già previsto nel DL n° 22/2020 (vedi scheda n° 632. Il Decreto Legge sulla conclusione dell’a.s. 2019/2020 e l’avvio dell’a.s. 2020/2021 (DL 22/2020)) l’Ordinanza modifica l’impianto dell’esame tenendo conto della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus.

L’ordinanza deroga espressamente a numerose norme del D.Lgs. n° 62/17 in forza dell’autorizzazione conferita dal DL n° 22/2020.

L’ordinanza prevede che l’esame coincida con la valutazione finale con l’aggiunta della realizzazione di un elaborato scritto proposto dal consiglio di classe a ciascun alunno e di un colloquio di presentazione dello stesso in modalità telematica sincrona.

Per gli alunni con disabilità e con DSA l’art. 2 comma 3 prevede che:

“l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato“.

Nulla si dice per gli alunni con ulteriori BES.

Il coniglio di classe in sede di scrutinio finale determina il voto d’esame sulla base di:

  1. “valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;
  2. valutazione dell’elaborato e della sua presentazione durante il colloquio a distanza;
  3. valutazione del percorso scolastico triennale.

L’art. 11 prevede che per gli studenti che seguono i percorsi per gli adulti e non superino l’esame in sede di scrutinio finale possono sostenere un ulteriore esame entro marzo del 2021.


OSSERVAZIONI

1.

E’ strano che l’ordinanza non dica nulla per l’esame degli alunni con ulteriori BES. E’ da supporre pertanto che si applichi la stessa norma dell’art. 2 comma 3 prevista per gli alunni con DSA in forza di quanto stabilità dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e dalle ulteriori norme sui BES.

2.

Nulla si dice su come venga valutato un alunno che non presenti l’elaborato assegnato o non motiva la mancata presentazione orale dello stesso. E’ da supporre che, venendo meno uno dei requisiti fissati per la validità dell’esame l’alunno possa essere respinto.

3.

Per quanti ottengono una valutazione finale inferiore al 6 è chiaro che debbano essere respinti.

4.

Per gli alunni con disabilità che non sono in grado di realizzare l’elaborato scritto e/o di svolgere la presentazione orale dello stesso, dovranno essere previste prove differenti valide ai fini della valutazione, come stabilità dall’art. 11 del D.Lgs. n° 62/17 che non è stato esplicitamente derogato.

Altresì per gli alunni con disabilità che non realizzino l’elaborato assegnato e/o non si presentino al colloquio si applica il disposto dell’art. 11 citato secondo il quale la commissione rilascia automaticamente l’attestato che è titolo idoneo per la frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.

5.

Per gli alunni privatisti con disabilità si applica il D.M. del 10/12/1984 che per gli alunni di scuola media prevede la necessità di concordare con la scuola alla quale è presentata la domanda di esami i contenuti del PEI sul quale svolgere gli esami stessi e la richiesta dell’assistenza durante lo svolgimento delle prove.


Vedi anche le schede:
632. Il Decreto Legge sulla conclusione dell’a.s. 2019/2020 e l’avvio dell’a.s. 2020/2021 (DL 22/2020)
635. Valutazione degli alunni nell’anno scolastico 2019-20 al tempo del Coronavirus (OM 11/20)
637. Esami del Secondo Ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 10/20)

n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
E-mail: scuola@aipd.it