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Scheda pubblicata il 10/04/2020   e aggiornata il 08/06/2020


A causa dalla pandemia Covid-19 il Governo ha emanato il DL n° 22 del 8/4/2020 entrato in vigore il 9 aprile (vedi video di presentazione del DL del Ministro Azzolina).

Esso riguarda specificamente la scuola per i primi tre articoli, che andiamo a illustrare nei punti salienti.


AGGIORNAMENTO DELL’8/6/2020

Il DL è stato convertito in legge con modificazioni il 6 giugno con la legge di conversione n° 41/20, pertanto evidenzieremo in rosso le modifiche apportate dal Parlamento al testo originario. 


Art. 1 – Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020

Al comma 1 si stabilisce che il Ministero dell’Istruzione emanerà delle ordinanze relative alla conclusione dell’anno scolastico in corso anche in deroga alle norme ordinarie contenute fondamentalmente del D.Lgs n° 62/17 per la scuole di ogni ordine e grado e nel DPR n° 122/09 per il secondo ciclo.


Aggiornamento dell’8/6/2020

Le Ordinanze Ministeriali previste dal DL n° 22/2020 sono state già emanate il 16/5/2020. Per i dettagli vedi le schede normative:
635. Valutazione degli alunni nell’anno scolastico 2019-20 al tempo del Coronavirus (OM 11/20)
 636. Esami del primo ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 9/20)
637. Esami del Secondo Ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 10/20)


Il comma 2 prevede che “Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di  settembre  2020,  quale  attività didattica ordinaria.”

Il comma 2-bis (introdotto dalla legge di conversione) prevede che, a partire dall’a.s. 2020/2021, la valutazione finale nella scuola primaria sia “espressa attraverso un giudizio descrittivo e non più in decimi. 

Il comma 3 è stato scritto nell’ipotesi (ormai superata) che la didattica in presenza possa riprendere entro il 18/05/2020 e si stabilisce che le ordinanze ministeriali dovranno prevedere che:

  1. per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo vi possa essere l’eliminazione di una o più prove;
  2. le commissioni di esame siano costituite da tutti membri interni e per gli esami conclusivi del secondo ciclo sia previsto un presidente esterno;
  3. la seconda prova nazionale degli esami conclusivi del secondo ciclo verrà predisposta dalle singole commissioni d’esame, sulla base del programma effettivamente svolto;
  4. vengano considerate misure specifiche per gli alunni che per motivi di salute non possano riprendere le lezioni o sostenere le prove d’esame in presenza; (novità introdotta dalla legge di conversione)
  5. vengano garantite agli alunni con disabilità che devono sostenere l’esame conclusivo del secondo ciclo le misure previste all’art. 20 del D.Lgs n° 62/17. (novità introdotta dalla legge di conversione)

Il comma 4 è stato scritto nell’ipotesi (ormai certa) che la didattica a distanza permanga fino alla fine delle lezioni. In esso si stabilisce che le ordinanze ministeriali prevedano:

  1. “le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli  alunni, ivi  compresi  gli scrutini finali“;
  2. “la rimodulazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato“;
  3.  l’eliminazione delle prove scritte nell’esame conclusivo del secondo ciclo e l’effettuazione di un solo colloquio orale anche in modalità telematica;
  4. la garanzia delle misure previste dall’art. 20 del D.Lgs n° 62/17 per gli alunni con disabilità che devono sostenere l’esame conclusivo del secondo ciclo. (novità introdotta dalla legge di conversione)

Il comma 4-bis (introdotto dalla legge di conversione) garantisce che per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 è possibile realizzare in videoconferenza gli incontri di GLO per la redazione e verifica dei PEI degli alunni con disabilità.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n° 66/17 il PEI per il prossimo anno scolastico deve essere redatto dal GLO in via provvisoria entro il mese di giugno con l’indicazione delle risorse ritenute necessarie per l’alunno, tra cui il numero di ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.

Il comma 4-ter (introdotto dalla legge di conversione) prevede che:

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.” 

Il comma 5 prevede che le ordinanze ministeriali dovranno prevedere specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con disabilitàdisturbi specifici di  apprendimento, nonchè con altri  bisogni  educativi speciali. La legge di conversione ha esteso questo comma anche agli alunni “degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio“.

Il comma 6 prevede l’ammissione di tutti gli alunni agli esami di stato senza tener conto dei requisiti obbligatori previsti nelle norme ordinarie, ma tenendo “conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.”
Inoltre “Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (alternanza scuola-lavoro – N.d.R.) costituiscono comunque parte del colloquionell’esame conclusivo del secondo ciclo.

Il comma 7 prevede che gli alunni privatisti svolgeranno in presenza al termine dell’estate gli esami preliminari per gli anni precedenti e l’esame conclusivo del secondo ciclo. La legge di conversione ha previsto che, qualora l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione non dovesse concludersi nei tempi utili, questi alunni possono comunque partecipare con riserva ai test di ammissione ai percorsi universitari o di formazione post-diploma, o a concorsi e selezioni pubbliche che richiedano il diploma conclusivo del secondo ciclo.

I commi 7-bis e 7-ter (introdotti dalla legge di conversione) riguardano misure specifiche per gli alunni frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado della provincia autonoma di Bolzano.

I commi 7-quater e 7-quinquies (introdotti dalla legge di conversione) esplicitano e regolamentano la possibilità di prevedere nel PEI per tutto l’a.s. 2020/2021 l’istruzione a domicilio per gli alunni per i quali sia accertata l’impossibilità di frequentare la scuola per almeno 30 giorni anche non continuativi (come previsto dal D.Lgs. n° 66/17, art. 16). La richiesta deve essere presentata dalla famiglia e devono essere verificate anche le condizioni contestuali idonee a garantire sia il diritto allo studio dell’alunno che la sicurezza per il contrasto al contagio per i docenti già in servizio nella scuola che dovranno recarsi a casa. 

Art. 2 – Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021

La legge di conversione ha introdotto 8 nuovi commi iniziali sul concorso straordinario di cui all’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandito con decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020. La novità introdotta è che la prova scritta non è più con quiz con risposta a scelta multipla, ma con domande a risposte aperte.

Il resto di questo articolo articolo prevede che con ordinanze del Ministero dell’Istruzione verranno regolamentate:

  1. la data di inizio dell’a.s. 2020/2021, tenendo conto anche conto delle necessità di recupero degli apprendimenti dell’a.s. precedente;
  2. la fissazione al 20/9/2020 (data modificata dalla legge di conversione) delle immissioni in ruolo dei docenti con conseguente slittamento delle date delle operazioni successive (utilizzazioni, assegnazioni  provvisorie e supplenze annuali e temporanee);
  3. le attività di eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti a partire dal 1/9/2020, quale attività didattica ordinaria; (novità introdotta dalla legge di conversione)
  4. la conferma dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/2020, qualora le lezioni non riprendano entro il 18/05/2020;

    AGGIORNAMENTO DEL 25/5/2020 
    Il 22/5/2020 è stata pubblicata l’O.M. n° 17 che prevede che entro l’11/06/2020 i collegi docenti, anche svolti con modalità a distanza, debbono deliberare l’adozione dei libri di testo per il prossimo a.s. o possono anche confermare quelli già in uso per questo a.s.


  5. la possibilità di prevedere attività didattica a distanza per quegli studenti con con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria”; (novità introdotta dalla legge di conversione)
  6. il comma 3 sancisce, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il principio della didattica a distanza e del lavoro il più possibile svolto a distanza di tutto il personale scolastico, ivi compresi gli organi collegiali; la legge di conversione ha previsto anche la possibilità per i docenti di acquistare con la Carta del Docente i servizi di connettività necessari alla didattica a distanza; 
  7. la legge di conversione ha introdotto norme specifiche per le graduatorie ad esaurimento e d’istituto per gli incarichi a tempo determinato dei docenti;
  8. viene ribadito il divieto per tutto l’a.s. 2019-20 delle visite e dei viaggi di istruzione.

L’art. 2-bis (introdotto dalla legge di conversione) istituisce un tavolo “un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti”.

L’art. 3 del DL prevede l’abbreviazione a 7 giorni dei termini entro i quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) deve pronunciare dei parerei su atti del Ministero.


OSSERVAZIONI

Il DL denuncia la drammaticità emergenziale di questi momenti, tanto è vero che deve modificare temporaneamente molte norme fondamentali per il nostro ordinamento in tema di valutazione ed esami. Sia consentito però fare alcune brevi osservazioni.

A. Alunni con disabilità

  1. Essendo stata emanata la Nota Ministeriale prot. n° 793 dell’8/6/2020 recante chiarimenti per l’attuazione dell’art. 1 comma 4-ter, si rinvia alla nostra scheda n° 638. Ripetenze alunni con disabilità a.s. 2019/2020: la nota del MIUR chiarisce gli effetti limitati di questa possibilità (Nota 793/20).
  2. Con riguardo agli esami dei privatisti si ricorda anche che, per gli alunni con disabilità, valgono le norme specifiche contenute nel D.M. del 10/12/1984 che per gli alunni di scuola media prevede la necessità di concordare con la scuola alla quale è presentata la domanda di esami i contenuti del PEI sul quale svolgere gli esami stessi e la richiesta dell’assistenza durante lo svolgimento delle prove. Tale decreto è applicabile per analogia anche agli alunni con disabilità privatisti per gli esami conclusivi del secondo ciclo.
  3. Si evidenzia che nell’emanata ordinanza n° 10/20 non è stato accolto quanto auspicato rispetto alla chiarificazione dell’art. 15 dell’O.M. n° 90/01. Tale norma prevede che nelle scuole secondarie di secondo grado si possa passare in ogni momento da un PEI differenziato ed uno semplificato. La norma precisa che se tale passaggio avviene per delibera del consiglio di classe non sia necessario lo svolgimento di prove di idoneità degli relativi al PEI differenziato. Laddove invece sia la famiglia a pretendere il passaggio da un PEI differenziato ad uno semplificato, il consiglio di classe è obbligato ad accettare tale richiesta, anche se contrario. La norma nulla dice circa la necessità o meno di dover fare le prove di idoneità per gli anni di PEI differenziato (vedi scheda n° 607. Prove di idoneità in caso di passaggio dal PEI differenziato e quello semplificato nella secondaria di secondo grado (OM 90/01 e CdS 1823/18)).
    Sarebbe stato opportuno che l’ordinanza n° 10/20 avesse chiarito la necessità dell’effettuazione di tali prove quando vi sia il parere contrario del consiglio di classe al passaggio ad un PEI semplificato.

B. Alunni con DSA

Per gli alunni con DSA l’art. 11 comma 13 del D.Lgs n° 62/17, con norma radicalmente innovativa, non coperta dalla delega, prevede che essi possano ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche se completamente esonerati dallo studio di una o più lingue straniere. Ciò in contrasto con quanto stabilito dal precedente D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 6 che prevedeva il solo attestato per gli alunni con DSA esonerati dallo studio delle lingue straniere nel primo ciclo e in contrasto anche con quanto previsto per gli stessi alunni con DSA dall’art. 20 dello stesso D.Lgs n° 62/17 sugli esami di maturità.
Si propone che con uno degli ulteriori probabili Decreti Legge che dovranno ancora essere emanati per questa emergenza (trattandosi di una modifica di una norma avente forza di legge), venga modificata questa norma ripristinando il principio del D.M. n° 5669/11 fondamentale nel nostro ordinamento.

C. Alunni con ulteriori BES

Purtroppo l’O.M. n° 9/20 non ha per nulla tenuto conto della richiesta di ripristino per gli alunni con ulteriori BES che debbano sostenere gli esami conclusivi del primo ciclo del diritto ad avvalersi di misure compensative, già riconosciute con la Direttiva del 27/12/2012 e le successive ordinanze e circolari, non più consentite con la circolare n°  7885 del 9/5/2018 e consentite eccezionalmente, con norma di dubbia legittimità, solo agli alunni con ulteriori BES “in possesso di un certificazione clinica” dalla circolare  n° 5772/19. Ci si chiede quale certificazione clinica debbano produrre per es. gli studenti stranieri che si trovino in perfetto stato di salute!


Vedi anche le schede:
638. Ripetenze alunni con disabilità a.s. 2019/2020: la nota del MIUR chiarisce gli effetti limitati di questa possibilità (Nota 793/20)
635. Valutazione degli alunni nell’anno scolastico 2019-20 al tempo del Coronavirus (OM 11/20)
n° 636. Esami del primo ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 9/20)
637. Esami del Secondo Ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 10/20)
630. Emergenza Coronavirus: le Linee Guida per la didattica a distanza (Nota Dipart. 388/2020 e DL 18/2020)
n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17
n° 288. Regolamento Gelmini del 2009 sulla valutazione degli alunni (DPR 122/09)
n° 607. Prove di idoneità in caso di passaggio dal PEI differenziato e quello semplificato nella secondaria di secondo grado (OM 90/01 e CdS 1823/18)
n° 596. Ripristinati i diritti degli alunni con BES agli esami del primo ciclo? (Nota 562/19; Circ. 5772/19)
n° 419. La direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)

Vedi inoltre:

  • Lettera della FISH al Ministero per chiedere di sollecitare i Dirigenti Scolastici ad applicare le Linee guida sulla didattica a distanza anche agli alunni con disabilità
  • Bozza di lettera che le famiglie possono inviare ai propri dirigenti scolastici per sollecitare adeguate forme di didattica a distanza

Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
E-mail: scuola@aipd.it