Scheda pubblicata il 21/12/2020 e aggiornata il 23/04/2026


Per i minori:

INDENNITA’ DI FREQUENZA (Legge 289, 11/10/90): spetta a chi riconosciuto dalla CML INPS “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età – L. 289/1990“, consiste in un importo di € 340,71 erogato per un massimo di 12 mensilità all’anno, corrisposte spesso in un’unica rata annuale, e prevede il limite reddituale personale annuo di € 5.852,21, raggiunto il quale se ne perde il diritto
La concessione è subordinata “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero degli handicappati e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna e anche dell’asilo nido“.
L’erogazione dell’indennità è comunque limitata alla reale durata del trattamento, che va comunicata annualmente all’INPS con apposita dichiarazione telematica (ICRIC Frequenza).
L’indennità  è soggetta alla condizione di non ricovero, anche questa da comunicare in dichiarazione ICRIC, e non è cumulabile con l’indennità ci accompagnamento di cui sotto (L. 289/1990, art. 3).

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge 18, 11/2/80):spetta chi riconosciuto dalla CML INPS “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età – L. 18/1980
E’ erogata per 12 mensilità annue di importo pari a € 551,57,  non è previsto un limite reddituale per il diritto, né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero gratuito in struttura pubblica o convenzionata (da dichiarare con ICRIC, v. sopra). Viene sospesa per periodi di ricovero ospedaliero a tempo pieno superiori a 29 gg. anche a cavallo di due mesi, a meno che, se indicato da documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, la prestazione assicurata non esaurisca tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. (v. mess. INPS n. 3347/2023)

 

Per i maggiorenni:

Le prestazioni previste per i maggiorenni  devono necessariamente essere accreditate su c/c  o libretto intestato o cointestato al titolare della prestazione, il cui IBAN dovrà quindi essere indicato all’INPS già preferibilmente in fase di domanda per accertamento sanitario di invalidità civile, o anche successivamente al ricevimento del verbale.

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ASSEGNO MENSILE (art.13, Legge 118, 30/3/71): Spetta, per 13 ratei mensili di importo pari a € 340,71, alle persone in età compresa tra i 18 e i 67 anni cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%, a condizione di non svolgimento di attività lavorativa e subordinatamente al relativo limite reddituale, previsto per l’anno in corso in € 5.852,21.

La condizione di inattività lavorativa per il diritto, così come definita all’art. 12 ter decreto-legge 146/2021, sussiste anche qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa non determini il superamento del suddetto limite
A seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 329, 9/7/2002, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale n. 28/2002, inoltre, il requisito dell’incollocazione al lavoro può essere dato anche dalla frequenza scolastica: l’INPS con circolare n. 157, 22/10/2002 dispone che l’assegno mensile venga erogato quindi anche a coloro che frequentano la scuola pur se non iscritti alle liste di collocamento.

 

PENSIONE DI INABILITA’ AGLI INVALIDI CIVILI TOTALI (art.12, Legge 118, 30/3/71): Spetta, per 13 ratei mensili di importo pari a € 340,71, a chi, in età compresa tra i 18 e i 67 anni,  sia riconosciuto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71” subordinatamente al relativo limite reddituale, previsto per l’anno in corso in € 20.029,55

La pensione, erogata in 13 rate mensili, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, né preclude la possibilità di assunzione, nonostante la terminologia della valutazione  possa far facilmente supporre il contrario.   

Per la pensione sono inoltre previste due maggiorazioni sociali, a differenti condizioni reddituali del titolare:

la prima, di cui all’art. 70, comma 6, della legge 388/2000 – prevista anche per l’assegno mensile – è di importo mensile pari a € 10,33 e spetta fino al limite di reddito imponibile IRPEF annuo di € 7.235,41.

la seconda è il cd. “incremento al milione di lire” di cui all’art. 38 della legge 448/2001, per il quale funziona un po’ diversamente, essendo previsto in misura variabile: il suo importo massimo erogabile, pari a € 407,58, determinerebbe l’importo complessivo della pensione nella misura di € 748,29 (x 13 mensilità), corrispondente alla rivalutazione in euro, per l’anno 2026, al milione di lire.
L’incremento “al milione”, tuttavia, decresce all’aumentare dei redditi di qualsiasi natura dell’interessato, anche non imponibili ai fini IRPEF (esclusa l’indennità di accompagnamento), fino ad azzeramento completo dello stesso che si determina, di fatto, già nel caso di ulteriori redditi – oltre a quelli da prestazioni di invalidità civile – di importo pari a ca. 5.300 euro annui.

Nonostante il limite reddituale per il diritto all’incremento sia indicato in € 9.727,77, per il suo calcolo (v. formula di calcolo a pag. 44 dell’All. 2 a circ. INPS n. 153/2025 ) si tiene conto anche della pensione di invalidità stessa (€ 340,71 x 13 mensilità = € 4.429,23), per cui il “reale” limite reddituale per il diritto a sia pur un euro di incremento è dato dal risultato della sottrazione dei due valori , ed è pari a € 5.298,54.

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge 18, 11/2/80): Spetta senza limiti di età a chi riconosciuto  “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”, valutazione che comporta anche il diritto alla pensione di inabilità (100%).

L’indennità è cumulabile con l’eventuale retribuzione lavorativa, in quanto non  incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (art.1, comma 3, Legge n. 508, 21/11/88),  non è prevede un limite reddituale per il diritto.
L’indennità, pari a 552,27 euro per l’anno 2026, è erogata per 12 mensilità.

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, in via generale, devono presentare il Modello Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC), per dichiarare eventuali ricoveri gratuiti.
Tuttavia, in caso di disabilità intellettiva o psichica, in assenza di un tutore/curatore/amministratore di sostegno, in luogo della dichiarazione va inoltrato – sempre tramite il servizio Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati, un certificato medico con l’indicazione e natura della disabilità patologie, valido per tutta la vita dell’interessato.

 
 

 


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