DIRITTI F.A.Q.
Coronavirus, interventi per le persone con disabilità e le loro famiglie: F.A.Q.
DPCM 3 novembre 2020, aggiornate le disposizioni di interesse per le persone con disabilità
Decreto legge 83, 30 luglio 2020, proroga al 31 ottobre data Assemblee associazioni Terzo Settore
QUI informazioni sul DPCM 11 giugno 2020
QUI le misure adottate dal Decreto legge 34, 19 maggio 2020
QUI le misure adottate dal Decreto legge 18, 17 marzo 2020, convertito nella legge 27/20
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Si, l’estensione dei permessi mensili è stata introdotta prima dal decreto legge 18/20 (per i mesi di marzo e aprile) e poi dal decreto legge 34/20 (per i mesi di maggio e giugno).
INPS chiarisce che i genitori di figli con handicap di cui alla legge 104/92, possono fruire nello stesso mese sia del congedo COVID-19 sia dei “nuovi” giorni di permesso retribuito.
Analogamente, è possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo (veda circolare 45/20, punto 5).
Sì, se rientra in una delle categorie di lavoratori cui tale misura è indirizzata (veda allegato 1 del messaggio INPS 1281/20). L’art. 23 del decreto legge 18/20 ha previsto la possibilità di fruire di un congedo di 15 giorni per i genitori di figli fino a 12 anni di età e senza limiti di età per i figli con handicap riconosciuto ai senso della legge 104/92 purchè frequentante scuole o centri diurni. Il Messaggio INPS 1281/20, nell’allegato 1 specifica che i genitori che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono usufruire del congedo COVID-19, ma devono presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione. Il periodo di congedo è pagato al 50%. Altra cosa da sapere è che il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
I parasubordinati. Veda l’allegato 1 del Messaggio INPS 1281/20
Poiché a marzo ha utilizzato solamente i 3 giorni di permesso “ordinari”, il numero complessivo di giorni che le spetterebbero ad aprile è pari a 15, cioè i tre ordinari e i 12 aggiuntivi introdotti dall’art. 24 del decreto legge 18/2020. L?INPS specifica che i giorni aggiuntivi possono essere presi anche nell’arco di uno solo dei mesi di marzo e aprile (circolare 45/2020, punto 6 “I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista“)
I giorni di permesso in più per il periodo marzo-aprile sono 12, che aggiunti ai 6 giorni normalmente spettanti (3 per marzo, 3 per aprile) determinano un ammontare complessivo, per il periodo in questione, di 18 giorni di permesso retribuito e coperto da contribuzione figurativa.
L’articolo che li ha introdotti è il n. 24 del decreto legge 18/2020. La disposizione è stata confermata dall’art. 73 del successivo decreto legge 34/20 per i mesi di maggio e giugno.
Queste giornate possono essere prese anche consecutivamente nello stesso mese, cioè tutti nel mese di marzo o tutti nel mese di aprile (i giorni di permesso ordinari invece, come noto sono sempre sole 3 al mese, non utilizzabili, nel caso non si fruiscano, nei mesi successivi), e sono anche frazionabili in ore (vedi da pag. 4 dell’ allegato 1, messaggio INPS 1281/2020)
Il Decreto legge 18/20 si limita a incrementare i giorni di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/92: condizioni e modalità di fruizione per il lavoratore e di conguaglio per il datore rimangono invariate, dunque, durante la fruizione di periodi di congedo straordinario da parte di un coniuge, l’altro non può fruire dei giorni di permesso.
Posto che il Decreto legge 18/20 si limita a incrementare il numero dei giorni di permesso, la modalità di fruizione da parte del lavoratore rimane invariata (sarebbe opportuno comunicarne la relativa programmazione mensile al datore). Il Messaggio INPS 1281/20 ha, nell’allegato 1, ha fornito indicazioni operative: il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
S, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di chi svolge la stessa mansione in azienda (Legge 81/17, art. 20)
Si. I 12 giorni previsti dal decreto legge 18/20, sono fruibili esclusivamente per i mesi di marzo e aprile e possono essere utilizzati anche consecutivamente in uno solo dei due mesi. Veda da pag. 4 dell’allegato 1, messaggio INPS 1281/20. e anche il punto 6 della successiva circolare INPS 45/2020. I tre giorni di permesso mensile “ordinario” invece continuano a dover essere fruiti nell’arco di un solo mese.
Sarebbero 15, ma da riproporzionare per via della prestazione lavorativa in pendenza di CIG ordinaria. l’INPS, su indicazioni in merito da parte del Ministero del Lavoro (Interpello n. 46/2008), assimila tale situazione a quella del part-time verticale, per la quale indicazioni e algoritmo di calcolo dei giorni effettivamente spettanti sono illustrati in Messaggio. INPS n. 3114/2018 (punto 2):
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
diviso orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici)
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Per quanto riguarda aprile, nel suo caso, i giorni di permesso teoricamente spettanti sono 15 (3 + 12), pertanto il calcolo da effettuare per determinare il numero effettivo sarà il seguente:
30 /36 x 15 = 12,5, che, arrotondato all’unità inferiore, dà il risultato di 12 giorni fruibili
cioè orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time 30
diviso orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno 36
moltiplicato 15 (giorni di permesso teorici): 12,5 (che diventano 12 poiché arrotondati all’unità inferiore)
Il ministero del lavoro, con la circolare 24 marzo 2020, e l’INPS con la circolare 45, 25 marzo 2020, estendono i permessi aggiuntivi introdotti dal decreto 18 anche ai lavoratori con disabilità che abbiano riconosciuto l’handicap ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104.
Questo nonostante comunque il Decreto Legge 18/20 preveda l’estensione dei permessi di cui al comma 3, art. 33 della legge 104/92, che sono rivolti esclusivamente ai genitori e familiari che prestano assistenza a familiare con handicap; i permessi mensili rivolti ai lavoratori con disabilità infatti sono quelli citati sempre nell’art. 33 ma al comma 6. La stessa INPS del resto, nel primo messaggio pubblicato (il 1281, precedente alla circolare 45), elencava nell’allegato 1, i destinatari dei permessi, indicando esclusivamente genitori e familiari.
Può inoltre rimanere a casa per il periodo previsto dal decreto (quindi fino al 30 aprile) e i giorni di assenza verranno considerati “malattia”, anche se di fatto non è malata o sottoposta a “quarantena” (art. 26, comma 2 del decreto 18). La certificazione 104 già in possesso è valida ai fini dell’accesso a tale misura. La situazione è più complessa per i lavoratori non in possesso della certificazione 104 che si trovano in condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o malattia oncologica (per questi si è in attesa di un’indicazione INPS che chiarisca chi è il medico competente a rilasciare la documentazione sanitaria richiesta). Riguardo la retribuzione erogata durante il periodo di malattia, le ricordo che, in linea generale, i primi tre giorni sono pagati integralmente e dal datore di lavoro, successivamente subentra l’INPS che, dal 4° al 20° giorno paga il 50%, e dal 21° al 180° giorno paga il 66,66%.