Scheda pubblicata il 19/07/2020 e aggiornata il 4/03/2026


Il  Dlgs. 62/2024 ha introdotto una nuova terminologia in tema di disabilità, sostituendo la definizione di  “persona handicappata”, con quello più appropriato di “persona con disabilità”.

Con tale definizione il nuovo comma 1 dell’art. 3 della L.104/92 rinominato dal decreto Persona con disabilità avente diritto ai sostegni  individua “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Il comma 3 dispone poi che  “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”.

In generale il riconoscimento della condizione di disabilità  è di competenza della Commissione ASL, in forza presso l’Ufficio Invalidi Civili; per le persone con sindrome di Down, la legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha introdotto alcune particolarità:

L’art. 94, comma 3 dispone che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli”.

Dunque alle persone con sindrome di Down la condizione di persona con disabilità spetta sempre “con diritto a sostegno intensivo” (art. 3 comma 3) e può essere certificata, oltre che dalle commissioni ASL, anche dai medici di base.

Scarica qui il fac-simile del certificato rilasciato dal medico di famiglia


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