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Varato dal Consiglio dei Ministri di lunedì 16 marzo il nuovo decreto legge che introduce ulteriori strumenti a sostegno di tutti i lavoratori, incrementando alcune agevolazioni già previste per i lavoratori con figli con disabilità o con disabilità essi stessi. Il decreto legge n. 18/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di martedì 17 marzo.

CONVERTITO successivamente, con modificazioni, nella LEGGE  n° 27, 24 aprile 2020. QUI le informazioni sulle disposizioni confermate e/o modificate.

INPS nell’immediato, con un comunicato stampa del 19 marzo,  ha fatto sapere di essere pronto a dare attuazione a tutte  le misure introdotte e in effetti già  il 19 e il 20 marzo ha pubblicato una serie di circolari e messaggi seguiti, nei giorni successivi da nuove indicazioni; citiamo qui solo quelli specificatamente dedicati alle misure per le persone con disabilità e lo loro famiglie:
– il Messaggio 1281/20 , 20 marzo 2020 (Prime informazioni su congedi, permessi, bonus covid-19)
– la circolare 44/20, 24 marzo 2020  (Bonus covid-19 per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori)
– la circolare 45/20, 25 marzo 2020 (Congedo per emergenza COVID-19, estensione permessi retribuiti).
– il Messaggio 1416/20, 30 marzo 2020 (Rilascio procedure permessi e congedi covid-19)
– il Messaggio 1465/20, 2 aprile 2020 (Procedure presentazione domande bonus covid-19)
– il Messaggio 1464/20, 2 aprile 2020 (Procedure presentazione domande indennità covid-19)
– il Messaggio 1516, 7 aprile, per la proroga della fruizione del congedo fino al 13 aprile
– il Messaggio 1621, 15 aprile, per chiarimenti sulla fruibilità e la compatibilità del congedo con altre misure)
Disponibile anche sul sito INPS una pagina dedicata.

Il Ministero del lavoro si è espresso (nella lettura del testo ne troverete i riferimenti) con la circolare del 24 marzo (per i dipendenti del ministero stesso) e con la circolare 1/27 marzo.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito indicazioni con la circolare n. 2/2020.

Nel dettaglio:

l’articolo 23 riguarda CONGEDI che vanno incontro alle esigenze dei genitori (anche affidatari) entrambi lavoratori, di bambini che sono a casa dal 5 marzo a causa dell’interruzione delle lezioni scolastiche. Il congedo previsto, retribuito al 50%, è fruibile in generale per tutti i genitori (in alternativa) i cui figli non superano 12 anni di età (e tra i 12 e i 16, ma per questi il congedo non è retribuito),  e senza limiti di età nel caso i figli siano riconosciuti con handicap di cui alla legge 104/92 purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il periodo utilizzabile è di massimo 15 giorni, fruibile in maniera continuativa o frazionata (in giornate, non in modalità oraria), e pagato con un indennizzo pari al 50% della retribuzione.  Periodi di congedo parentale ordinario (di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 151/2001) fruiti in questo periodo sono convertiti nel congedo introdotto nel decreto, migliorativo dal punto di vista economico. Con il Messaggio 1281, 20 marzo 2020  (in particolare nell’Allegato 1) INPS fornisce le prime indicazioni operative e poi ulteriori e più precise informazioni le inserisce nella successiva Circolare 45/20 e nel Messaggio 1465, 2 aprile 2020.

In alternativa a queste agevolazioni il decreto prevede la corresponsione di un BONUS di massimo 600 euro utilizzabile per l’acquisto di servizi di baby-sitting entro il 2020. Il bonus è riconosciuto anche ai genitori lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati (con il Messaggio 1288 del 20 marzo 2020 (in particolare nell’Allegato 1) INPS individua i lavoratori destinatari e fornisce per questi prime indicazioni operative).

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 88 del 2 aprile) del DPCM 1 aprile 2020, che proroga il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al 13 aprile 2020, l’INPS, con Messaggio 1516, 7 aprile 2020, dispone la conseguente proroga dell’accesso al congedo dell’art. 23 fino a tale data.

Stesse disposizioni sono previste dal successivo articolo 25 anche per i dipendenti pubblici. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

L’articolo 24 è specificatamente dedicato ai PERMESSI sul posto di lavoro di cui all’art. 33 della legge 104/92. Il testo recita:
“1. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità. ” 
Dalla lettura letterale del testo si evince che, nel mese di marzo e per il prossimo mese di aprile, ai tre giorni di permesso mensile (fruibili dai genitori o dai familiari di persone con handicap in situazione di gravità) si aggiungono altri 6 giorni per ciascun mese, per un incremento di 12 giorni complessivi nel bimestre. Per gli operatori sanitari, coinvolti in prima linea nell’emergenza in atto, il comma 2  limita l’accesso ai nuovi permessi in funzione delle esigenze organizzative.

Pur riferendosi l’estensione ai permessi di cui al comma 3, art. 33 della legge 104/92,  e dunque quelli fruibili dai genitori e dai familiari che assistono persona con handicap grave, sia il Ministero del Lavoro, con circolare emessa il 24 marzo, (rivolta peraltro ai soli dipendenti del ministero) sia l’INPS con la circolare 45, 24 marzo 2020 indicano tra i destinatari anche i lavoratori con handicap grave (per i quali il riferimento di legge per i permessi mensili è sì l’art. 33 ma il comma 6). Dunque i 12 giorni in più di permesso mensile possono essere utilizzati anche dai lavoratori con handicap riconosciuto ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104. (si intende superata l’indicazione INPS contenuta nell’allegato 1 del messaggio 1281/2020, nel quale, nell’elenco dei destinatari non citava i lavoratori con disabilità), per i quali il decreto legge prevede anche quanto indicato nel successivo art. 26.

l’articolo 26 riguarda i lavoratori con disabilità che si dovessero trovare nella necessità di rimanere a casa pur non essendo in malattia o nella situazione riconosciuta di “quarantena”; per questi lavoratori, riconosciuti ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, tale situazione viene assimilata a quella del ricovero ospedaliero e dunque di malattia. La certificazione 104 già in possesso è dunque valida ai fini dell’accesso a tale misura, pertanto le assenze per questi lavoratori dovranno essere gestite come tutte le assenze per malattia. La situazione è più complessa per i lavoratori non in possesso della certificazione 104 che si trovano in condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, anche loro beneficiari di questa misura; per questi, si è in attesa di una nota INPS che fornisca chiarimenti circa la certificazione sanitaria utile.

l’art. 39 prevede il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 30 aprile, “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”, per i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave.

l’art. 47 dispone la chiusura fino al 3 aprile (data indicata nell’ art 2 comma 1 dpcm 9 marzo), di tutti i centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. Possono essere attivati interventi non differibili  per le persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, realizzati  sempre nel rispetto delle misure di contenimento. Per il periodo dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. Inoltre il comma 2 stabilisce che fino al 30 aprile l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività nei suddetti centri.

L’art 48 prevede che, proprio a causa della sospensione delle attività scolastiche e sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscano, tenuto conto del personale disponibile e già impiegato in tali servizi, prestazioni individuali domiciliari o a distanza.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto, tra le altre questioni, in merito alla  necessità di assicurare continuità dei Sevizi sociali e con specifico riferimento agli art. 47 e 48 del decreto legge 18, con la circolare 1, 27 marzo 2020 (punto 3).

Ricordiamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso disponibile online una pagina, costantemente aggiornata, dedicata alle FAQ sui temi in questione.

Sul nostro sito è online una pagina dedicata alle domande più frequenti in merito alle nuove misure registrate dal servizio TelefonoD

L’articolo 35 introduce anche un’indicazione per gli enti del Terzo Settore:

(Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

I comma 1 e 2 si riferiscono alla modifica degli Statuti (rispettivamente per gli enti del Terzo settore – come la nostra associazione – e per le Imprese sociali) mentre il comma 3, esplicitamente, riguarda la proroga della scadenza dell’approvazione dei bilanci, per il 2020, al 31 ottobre (di norma tale data ricade tra i mesi di marzo e aprile).