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Scheda pubblicata il 21/12/2020 e aggiornata il 03/01/2024


Per i minori:

INDENNITA’ DI FREQUENZA (Legge 289, 11/10/90):
Sono al massimo 12 mensilità pagate spesso in un’unica rata annuale.
La concessione è subordinata “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero degli handicappati e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna e anche dell’asilo nido“.
L’erogazione dell’indennità è comunque limitata alla reale durata del trattamento, e per questo occorre presentare apposita documentazione che attesti la frequenza del minore.
È incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito.
Importo: per il 2024 è di 333,33 euro. Il limite di reddito è di 5.725,46 euro.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge 18, 11/2/80):
Sono 12 mensilità, non ci sono limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare.
Importo: per il 2024 è di 531,76 euro.

Le due provvidenze sono incompatibili tra loro.

Per i maggiorenni:

ASSEGNO MENSILE (art.13, Legge 118, 30/3/71):
Sono 13 rate mensili, il requisito è di essere incollocato al lavoro, e ciò viene documentato dall’iscrizione all’Ufficio di Collocamento Speciale (che debba essere il collocamento speciale lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 203, 10/1/92 e successiva Circolare Ministero Interno n. 5, 5/3/92) e dal certificato di disoccupazione.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 329, 9/7/2002, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale n. 28/2002, ha stabilito che il requisito dell’incollocazione al lavoro può essere dato anche dalla frequenza scolastica: l’INPS con circolare n. 157, 22/10/2002 dispone che l’assegno mensile venga erogato quindi anche a coloro che frequentano la scuola pur non iscritti alle liste di collocamento.
Esiste un limite di reddito e viene concessa alle persone di età, compresa tra i 18 e i 67 anni (poi diventa assegno sociale, per il 2021 vedi Circolare INPS 148/2020, punto 10.3)

Importo: per il 2024 è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale è di 5.725,46 euro.

PENSIONE DI INABILITA’ (art.12, Legge 118, 30/3/71):
Sono 13 rate mensili. Esiste un limite di reddito, ed è concessa alle persone di età tra i 18 e i 67 anni (poi diventa assegno sociale, per il 2021 vedi Circolare INPS 148/2020, punto 10.3).
Per avere erogata la pensione è necessario richiederne il pagamento all’ente erogatore: dopo il ricevimento del verbale di invalidità civile, i titolari delle provvidenze economiche ricevono una comunicazione dall’INPS contenente una serie di adempimenti da svolgere (per es., viene richiesto di indicare dove e con quali modalità deve avvenire il pagamento – se presso l’ufficio postale o attraverso l’accreditamento).
Tra questa documentazione è inserita anche una richiesta di pagamento della pensione di inabilità: solo procedendo alla presentazione di questa richiesta l’INPS eroga le mensilità.
Importo: per il 2024 è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale è di 19.461,12 euro.
Nel 2020 con la legge 126/2020 è stato introdotto l’incremento dell’importo della pensione, estendendo quanto già previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali (e anche ai sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) di età compresa tra i 18 e i 60 anni.
Il diritto all’incremento, e l’importo dello stesso, è vincolato a determinati requisiti economici (per il 2024, il pensionato non deve superare gli euro 9.555,65 di reddito (che sale a euro 16.502,98 se coniugato) e l’importo dell’incremento, nella misura massima, è di euro 401,72).

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge 18, 11/2/80):
È compatibile con la pensione di inabilità e anche con l’eventuale retribuzione lavorativa in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro (art.1, comma 3, Legge n. 508, 21/11/88).
Importo: per il 2024 è di 531,76 euro.

 

Maggiorazioni sulle provvidenze economiche
La legge finanziaria per il 2001, la legge n. 388/2000 (art. 70, comma 6) ha introdotto la possibilità di accedere alla maggiorazione di L. 20.000 (euro 10,33)  per i titolari delle provvidenze economiche (in pratica per tutte le provvidenze, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento).
Requisito richiesto è di non possedere redditi propri superiori all’ammontare annuo dell’assegno sociale.
La maggiorazione è per tredici mensilità per tutte le provvidenze (anche l’indennità, di frequenza) e per quanto riguarda gli invalidi civili di età, inferiore ai 65 anni, verrà erogata d’ufficio, quindi senza necessità di presentare la richiesta da parte degli interessati.
La Circolare INPS n. 61, 14/3/2001 ha specificato i particolari per l’assegnazione delle predetta maggiorazione (citando le disposizioni del Ministero dell’Interno, che la estende anche ai titolari di indennità di frequenza) e indicato esplicitamente i limiti di reddito; sul tema, vedi anche la circolare INPS 44/2002.
Per l’incremento della pensione di invalidità, si legga quanto indicato in questa scheda, nello spazio ad essa dedicato. 


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