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Scheda pubblicata il 19/07/2020 e aggiornata il 19/07/2020


La legge n. 104, 5 febbraio 1992, ha introdotto il nuovo concetto normativo di “persona handicappata”, diverso da quello di “invalido civile”.

Con tale definizione il comma 1 dell’art. 3 individua “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Il comma 3 afferma poi “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

In generale il riconoscimento della condizione di handicap o di handicap con connotazione di gravità è di competenza della Commissione ASL, in forza presso l’Ufficio Invalidi Civili; per le persone con sindrome di Down, la legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha introdotto alcune particolarità:

L’art. 94, comma 3 dispone che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli”.

Dunque alle persone con sindrome di Down lo stato di handicap può essere riconosciuto, oltre che dalle commissioni ASL, anche dai medici di base.

Scarica qui il fac-simile del certificato rilasciato dal medico di famiglia


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