Scheda pubblicata il 17/07/2020 e aggiornata il 17/07/2020
(Codice civile, Titolo XII, artt. 404 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6
Si tratta di una figura giuridica la cui finalità è tutelare la persona impossibilitata, anche parzialmente e/o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi, con la minor limitazione possibile della capacità di agire. Punto di forza di questo istituto è la “flessibilità”: l’amministratore di sostegno cura esclusivamente gli aspetti, non solo patrimoniali, che nell’istanza per il riconoscimento vengono indicati direttamente dalla persona che ne sarà poi il destinatario o da chi per lei propone la richiesta di nomina.
Coloro che sono già stati interdetti o inabilitati non sono esclusi dalla possibilità di fruirne: è infatti possibile chiedere la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione in favore della nomina dell’amministratore di sostegno così come il giudice può decidere, nel corso della procedura per l’interdizione o l’inabilitazione, di nominare invece un amministratore di sostegno (si sono già avute sentenze in questo senso).
In sostanza, mediante questo istituto è possibile delegare totalmente all’amministratore di sostegno la rappresentanza relativa agli atti cui il beneficiario non è in grado di provvedere e definire quelli che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza dell’amministratore.
Il beneficiario quindi mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non specificati sul decreto di nomina e comunque può compiere da solo tutti quelli “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (codice civile, art. 409).
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, che deve essere comunque sempre informato dall’amministratore circa gli atti che questo sta per compiere in sua rappresentanza. Qualora beneficiario e amministratore si trovino in dissenso rispetto a un atto da compiere, quest’ultimo riferisce al giudice tutelare che dispone i provvedimenti del caso (codice civile, art. 410).
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche su istanza degli stessi (codice civile, art. 412).
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto al giudice tutelare dallo stesso soggetto beneficiario, anche minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi) dagli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti), dal pubblico ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica), dai responsabili dei servizi sanitari e sociali (codice civile, art. 406). Dal momento che la nomina di un amministratore di sostegno avviene con un semplice ricorso che tende ad ottenere un provvedimento di giurisdizione volontaria (non deve cioè risolvere un conflitto di interessi) non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Il giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto immediatamente esecutivo. La procedura per l’amministrazione di sostegno è gratuita (codice civile, art. 46/bis).
Può essere nominato amministratore di sostegno la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata del genitore superstite. Quando ne ravvisa l’opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresentante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica.
Viene invece vietato agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell’interessato di ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare (codice civile, art. 408).
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