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Scheda pubblicata il 16/07/2020 e aggiornata il 16/07/2020


Interdizione

Codice Civile, Titolo XII, artt. 414 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

L’interdizione comporta l’incapacità totale di agire della persona oggetto di tale procedimento e la nomina di un tutore, cioè di colui che legalmente rappresenta l’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Tuttavia l’autorità giudiziaria può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento o con l’assistenza del tutore (codice civile, art. 427.). Gli atti specificamente non indicati compiuti dall’interdetto possono quindi essere annullati. Il tutore è tenuto comunque a richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare o al tribunale per l’esecuzione di determinati atti (codice civile, art. 424) e deve inoltre presentare periodicamente il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, o se abusa dei suoi poteri. Può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Possono essere interdetti i maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi e il minore emancipato, quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (codice civile, art. 414).

L’interdizione può essere promossa dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi), dagli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti), dal Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica), dal curatore nel caso di persona inabilitata (codice civile, art. 417).

Per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale. Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore. La procedura per l’interdizione – a seguito delle modifiche apportate al Titolo XII del Codice Civile dalla legge 6 del 2004 – è gratuita (codice civile, art. 46/bis) ma, a differenza di quella per la nomina dell’amministratore di sostegno, presuppone l’assistenza di un legale.

Può essere nominato tutore la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un tutore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata del genitore superstite. Quando ne ravvisa l’opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresentante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica. Viene invece vietato agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell’interessato di ricoprire il ruolo di tutore, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare (codice civile, art. 408).

Inabilitazione

Codice Civile, Titolo XII, art. 414 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

L’inabilitazione consente alla persona oggetto di tale procedimento una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti) anche se l’autorità giudiziaria, sulla stessa sentenza di pronuncia dell’inabilitazione, può stabilire la possibilità per l’inabilitato di compiere autonomamente taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (codice civile, art. 427).

Le persone inabilitate possono essere assunte firmando da sé il proprio contratto di lavoro.

L’istanza di inabilitazione determina da parte del giudice tutelare la nomina di un curatore i cui compiti consistono nell’aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni ed essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.

Così come il tutore, anche il curatore necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare(per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) e del tribunale (in caso di vendita di beni di una certa entità, costituzione di pegni o ipoteche, realizzazione di compromessi e transazioni).

La procedura, i soggetti legittimati a presentare l’istanza e a ricoprire il ruolo di curatore sono gli stessi previsti per l’interdizione.


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