Scheda pubblicata il 15/07/2020e aggiornata il 15/07/2020
Il Trust in favore di soggetto debole, legge 16 ottobre 1989 n. 364
Il trust – prendiamo qui in considerazione quello costituito in favore di persone con disabilità intellettiva – è una tecnica negoziale che permette di destinare un insieme di beni in favore di un beneficiario non in grado di gestirlo in prima persona, affinché le utilità da esso traibili siano impiegate nell’interesse esclusivo della persona da tutelare.
Riferimento normativo è la legge 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il primo gennaio 1992) con la quale veniva ratificata la Convenzione relativa alla legge sui “trust” ed al loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985.
Si tratta in sostanza di un atto programmatico (la cui durata si fa coincidere con la vita del beneficiario), nel quale chi lo dispone indica le finalità dell’atto stesso, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli. I soggetti di un trust, nella fattispecie della quale qui ci occupiamo, sono:
- Disponente: colui il quale intende vincolare un insieme di beni nell’interesse economico e morale della persona beneficiaria: presumibilmente i genitori o altri congiunti, cioè chi è effettivamente a conoscenza delle reali esigenze del proprio familiare. Il vincolo dei beni non deve necessariamente avvenire contestualmente all’istituzione del trust e può realizzarsi anche in modo graduale;
- Trustee: persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente, che gestisce ed amministra i beni vincolati nel rispetto dello scopo del trust. Il trustee acquista la titolarità dei beni vincolati, che però non entrano nel suo patrimonio personale: non possono quindi essere aggrediti dai suoi creditori personali, sono esclusi dal suo asse ereditario e non faranno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio. Altro compito del trustee è quello di scegliere la persona o l’Ente che dovrà prendersi cura del beneficiario e garantire allo stesso quanto occorre in termini economici. Può essere revocato dal disponente (il quale può prevedere il sostituto del trustee in caso di morte o di impedimento), che peraltro può attribuire tale potere al guardiano;
- Guardiano: persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente che vigila sulla realizzazione dello scopo del trust e quindi sull’operato del trustee. Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee;
- Beneficiario del reddito: la persona con disabilità;
- Beneficiari finali: coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del trust e che quindi possono essere diversi dai beneficiari del reddito individuati dal disponente, ma anche dal trustee o dal guardiano se così disposto.
Incapacità naturale
Codice Civile, Titolo XII, art. 428
La legge prevede una forma di protezione per coloro i quali, pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci di amministrarsi. Gli atti da loro compiuti possono infatti essere annullati entro cinque anni su istanza degli interessati, dei loro eredi o degli aventi causa, se da tali atti deriva un grave pregiudizio e quando risulta la malafede del contraente.
Testamento Codice Civile, art. 587 e seguenti
I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte a favore dei figli, possono redigere un testamento. Il testamento può essere olografo o per atto di notaio. Il primo deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore e può essere anche custodito in casa o affidato ad altra persona di fiducia. Il secondo viene scritto e trattenuto nei propri atti da un notaio.
Il testamento olografo può essere stracciato e riscritto in ogni momento. Contiene le disposizioni patrimoniali, ma può anche contenere indicazioni (che dovranno essere prese in considerazione) circa l’eventuale nomina dell’amministratore di sostegno o di un tutore per i figli con disabilità.
La norma civilistica vuole che ai figli sia assegnata una quota di patrimonio in piena proprietà a titolo di legittima (1/3 minimo se trattasi di figlio unico, 1/2 diviso tra tutti i figli se sono più di uno).
Tuttavia, dato che presumibilmente la persona con sindrome di Down non avrà figli, è consigliabile assegnare a quest’ultima l’usufrutto di uno o più immobili – per consentirle di avere un domicilio ed una rendita – ed assegnarne invece la nuda proprietà ai fratelli ovvero a parenti che si presume vorranno occuparsi della persona con disabilità.
E’ opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni nel rispetto della quota legittima e per valutare altre variabili (entità del patrimonio, condizioni della persona con disabilità, rapporti tra fratelli,…)
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