Scheda pubblicata il 12/07/2020 e aggiornata il 30/07/2025
ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Le persone alle quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45% possono iscriversi alle liste del Collocamento Mirato per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, presso il Centro per l’Impiego competente per territorio.
Per l’iscrizione è necessario consegnare copia della Diagnosi Funzionale/Relazione Conclusiva rilasciata dalla Commissione Medica per l’accertamento della Capacità Globale ai Fini del Collocamento Mirato (L. n. 68/1999 – DPCM 13 gennaio 2000), per la quale l’interessato presenta domanda di vista all’INPS attraverso il servizio online dedicato agli accertamenti sanitari, se provvisto di propria SPID, o anche tramite Patronato/CAF (in questo caso lo SPID non è necessario).
Al link una scheda pratica sull’iter per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato.
PERMESSI E AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ
Il lavoratore con “disabilità con necessità di sostegno intensivo” (L. 104/92, art. 3, comma 3, precedentemente “handicap in situazione di gravità”) può fruire, alternativamente, di tre giorni di permesso mensili o di due ore di permesso al giorno, ridotte a una per le giornate lavorative con orario inferiore a 6 ore.
Per i lavoratori del settore privato i 3 giorni sono frazionabili in ore (v. Mess. INPS n. 16866/2007).
Per quelli della Pubblica Amministrazione lo sono solo se ciò è espressamente indicato in CCNL, nel limite complessivo massimo di 18 ore mensili.
Il lavoratore di cui sopra ha inoltre diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso.
L’ art. 21 della Legge Quadro dispone che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi, assunta presso un Ente Pubblico, ha diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di trasferimento a domanda.
L’art. 22 stabilisce che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
CONGEDI PER CURE
I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono fruire ogni anno di trenta giorni di congedo, accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda dell’interessato accompagnata da richiesta di un medico di struttura pubblica o convenzionata nella quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. il trattamento economico è quello della malattia (Dlgs. n. 119/2011, art. 7).
PERMESSI PER VISITE, ESAMI STRUMENTALI E CURE MEDICHE
A decorrere da 1° gennaio 2026, i dipendenti – pubblici e privati – affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche, rare, con invalidità superiore al 73% hanno diritto a ulteriori dieci ore annue di permesso rispetto a quanto previsto dal proprio CCNL, con riconoscimento dell’indennità di malattia e copertura figurativa, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche frequenti (L. 18 luglio 2025, n. 106, art. 2).
CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO
Questi ultimi – con invalidità superiore al 73% – hanno inoltre diritto a due anni di congedo non retribuito, fruibile anche frazionatamente, durante il quale il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il congedo può essere fruito solo dopo esaurimento di altri periodi di assenza, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente, e non è utile ai fini dell’anzianità di servizio, né è coperto da contribuzione (quest’ultima riscattabile). Alla ripresa dell’attività lavorativa il dipendente ha priorità, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile (L. 18 luglio 2025, n. 106, art. 1).
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ PREVIDENZIALE
È erogato a domanda a lavoratori del settore privato
- cui sia accertata dall’INPS, a seguito di domanda, una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale sopravvenuta
- che abbiano maturato almeno 5 anni di assicurazione e 5 di contributi settimanali dei quali 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Alla domanda deve essere allegato il certificato medico introduttivo (mod. SS3), redatto del medico curante.
Può essere utile per compensare la diminuzione del salario causato dall’eventuale riduzione di orario di lavoro che si dovesse rendere necessaria in ragione dell’infermità sopravvenuta.
È calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Tuttavia, la recente sentenza della Consulta n. 94/2025 ha disposto che vada in ogni caso garantita l’“integrazione al minimo”, ovvero che il suo importo, indipendentemente dai contributi versati, corrisponda almeno a quello dell’assegno sociale (€ 538,69 per il 2025).
Erogato per 3 anni, dopo il terzo rinnovo consecutivo viene confermato automaticamente, e si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL PENSIONAMENTO
La L. n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001, v. art. 80, comma 3), consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (con invalidità superiore al 74%), di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di 60 mesi (cinque anni).
Il beneficio è utile ai fini del diritto del perfezionamento del solo requisito contributivo richiesto dalla legge per il pensionamento, e cioè soltanto per il raggiungimento dell’ammontare dei contributi necessari per andare in pensione.
Non è invece utile per il perfezionamento del requisito anagrafico, e cioè l’età minima per andare in pensione, né per l’ammontare dell’importo della stessa.
PENSIONE DI INABILITÀ PREVIDENZIALE
Uno strumento che può essere utilizzato per anticipare l’accesso alla pensione, ma esclusivamente in presenza di determinati requisiti sanitari sopraggiunti, è costituito dalla pensione di inabilità.
Chi nel corso della propria vita lavorativa viene a trovarsi nella condizione di non riuscire a svolgere più alcun lavoro, può fare infatti domanda di pensione di inabilità domanda al proprio ente previdenziale.
Alla domanda deve essere allegato il certificato medico introduttivo (mod. SS3), redatto del medico curante.
Si ha diritto a tale pensione quando si verificano le seguenti condizioni:
- sia stata accertata una infermità fisica o mentale, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- si sia maturata una anzianità assicurativa e contributiva di 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno 156, cioè tre anni, versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Il trattamento pensionistico è calcolato sulla base della anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione e il compimento dell’età pensionabile.
PER I SOLI DIPENDENTI PUBBLICI:
– PENSIONE DI INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A SVOLGERE LA MANSIONE
REQUISITI:
- assoluta e permanenteimpossibilità di svolgere la propria mansione (accertata dall’INPS) almeno 15 anni di servizio – 20 per i dipendenti di Enti Locali
- Il dipendente può essere destinato a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non è possibile può essere ricollocato in mansioni di posizione inferiore, ma se il lavoratore non acconsente è dispensato dal servizio per inabilità – La pensione è calcolata sulla base dell’effettiva anzianità di servizio
– PENSIONE DI INABILITÀ A SVOLGERE PROFICUO LAVORO
REQUISITI:
- assoluta e permanenteimpossibilità di svolgere proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti (accertata dall’INPS)
- almeno 15 anni di anzianità di servizio
Il lavoratore è dispensato dal servizio per inabilità – la pensione è calcolata sulla base dell’effettiva anzianità di servizio
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