Scheda pubblicata il 11/07/2020 e aggiornata il 16/01/2026
I lavoratori dipendenti, genitori di persona con disabilità ai sensi dell’ art.3, comma 3, della L. 104/92 (: “avente diritto a sostegni intensivi”, precedentemente “con handicap in situazione di gravità), presso istituti specializzati, hanno diritto ad agevolazioni sul posto di lavoro ulteriori rispetto a quelle già previste per tutti i genitori., a condizione, in via generale, che la stessa non sia ricoverata a tempo pieno.
E’ prevista tuttavia la possibilità di fruire delle agevolazioni anche nel caso di ricovero a tempo pieno, qualora i sanitari della struttura richiedano la presenza del genitore (v. Dlgs. 151/2001, art. 33, comma 1, e art. 42, comma 5-bis).
La richiesta:
- per i dipendenti privati la richiesta per le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/92 e dal comma 5, art. 42 del decreto legislativo 151/2001 va inoltrata utilizzando l’apposito servizio online dell’INPS, personalmente se si è provvisti di SPID o altra Identità Digitale (ID); in alternativa, ci si può rivolgere a un patronato (in questo caso l’ID non è necessaria
- I dipendenti pubblici invece presentano la richiesta direttamente al proprio ente di appartenenza, secondo le modalità stabilite dallo stesso.
la richiesta di autorizzazione alla fruizione dei permessi non ha scadenza temporale, e dunque non va (più) rinnovata annualmente, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali avvenute modificazioni di quanto autocertificato nella stessa (v. circ. INPS n. 53/2008). L’autorizzazione può essere richiesta da entrambi i genitori, se dipendenti, ma le agevolazioni possono essere fruite in alternativa, e nel limite massimo previsto complessivamente.
I permessi
– Prolungamento del congedo parentale
art. 33, decreto legislativo 151 del 2001
La madre o, in alternativa, il padre di bambini minori di 12 anni possono fruire di questa agevolazione in alternativa al permesso mensile e al prolungamento del permesso orario descritti di seguito.
Il prolungamento può essere utilizzato, per ciascun figlio con diritto a sostegni intensivi, una volta trascorsi i mesi teoricamente fruibili di congedo parentale ordinario, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale e di suo prolungamento non possono superare in totale i tre anni, fruibili entro il compimento del quattordicesimo anno di età del minore.
L’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 33, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti da 12 anni a 14 anni. La novella normativa si applica sia in caso di evento nascita sia in caso di adozioni o di affidamento di minore.
I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore con diritto a sostegni intensivi (art. 3, comma 3 legge 104/92), indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Per tale periodo il lavoratore ha diritto ad una indennità del 30% della retribuzione, che comprende le quote relative alla 13ma mensilità e alla gratifica natalizia. La copertura figurativa è parziale. 220.
– Permessi orari
L. 104/1992, art. 33, comma 2
In luogo del prolungamento del congedo parentale e del permesso mensile di tre giorni descritto di seguito, i genitori possono fruire, alternativamente, dei permessi orari, interamente retribuiti e comprensivi di contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. Si tratta del prolungamento dei periodi di riposo “per allattamento” previsti per tutti i genitori lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (v. Dlgs. 151/2001, artt. 39 e 40). Consistono, come per questi ultimi, in due ore di permesso giornaliero, ridotte a una in caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, fruibili a partire dal compimento del primo anno di vita e fino ai tre anni di età del bambino
A riguardo l’INPS, che dispone unicamente per i lavoratori del settore privato, nel ribadire in via generale l’incompatibilità dei due tipi di permesso quando richiesti per lo stesso figlio nel corso del suo primo anno di vita, precisa che (mess. n. 11784/2007) “Qualora in particolari casi il dirigente del CML ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, sarà possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege 104/92 e dei riposi orari ex art. 39 e ss. D.Lgs 151/2001”.
– Permesso mensile
L. 104/92, art. 33, comma 3
La legge prevede tre giorni di permesso mensile interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, fruibili indipendentemente dall’età del figlio.
I giorni possono essere fruiti alternativamente dai genitori, anche all’interno dello stesso mese (per esempio, due giorni la madre e un giorno il padre), non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi né assoggettabili alla disciplina del recupero.
Per i dipendenti privati i tre giorni possono essere fruiti anche frazionatamente, in ore, entro un massimale che varia a seconda dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi (v. Mess. INPS n. 16866/2007). Per quanto riguarda i dipendenti pubblici la fruizione del permesso mensile frazionato in ore è possibile esclusivamente per coloro il cui CCNL della pubblica amministrazione lo preveda, nel limite massimo di 18 ore mensili. Se nel nucleo familiare vivono più figli con necessità di sostegni intensivi il richiedente potrà fruire di più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni, ma solo nel caso abbia necessità di assisterli con modalità e tempi diversi.
– Congedo straordinario retribuito di due anni
Dlgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5 e ss.,
In assenza del coniuge della persona da assistere, i genitori, alternativamente, hanno la possibilità di fruire di un periodo di due anni (solari) di congedo retribuito, fino a un massimale, per l’anno 2025, di € 57.038,00, dei quali ca. 2/3 sono a copertura dello stipendio, e 1/3 a copertura della contribuzione. Il massimale è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Il congedo può essere fruito, anche frazionatamente, nell’arco della vita lavorativa del genitore richiedente, indipendentemente dall’età del figlio da assistere.
Il periodo non matura ferie, mensilità aggiuntive e TFR. Il lavoratore che ha utilizzato non più di sei mesi continuativi di congedo ha diritto a fruire di giornate di permesso, non retribuite, né coperte da contribuzione figurativa, in numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.
– Dispensa dall’obbligo di lavoro notturno
Dlgs. n. 66/2003, art. 11, comma 2, lettera c)
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge 104/92.
Per lavoro notturno la normativa (art. 1, comma 2, lettera d) intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Riguardo all’espressione “a proprio carico”, la Risoluzione del Ministero del Lavoro del 6 febbraio 2009 n. 4 chiarisce che solo il familiare che già fruisca dei permessi L.104/92, o ne possieda i requisiti per fruirne, potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno.
– Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità
L. 104/92 art. 33, comma 5
Il genitore lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del figlio da assistere e a non essere trasferito senza il proprio consenso.
– Flessibilità di orario
L. 53/2000, art. 9
Annualmente viene destinata una quota, individuata con decreto del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano, tra le altre cose, progetti per consentire ai lavoratori di fruire di forme di flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro con priorità per i genitori di figli con disabilità, o anche interventi volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli con disabilità a carico.
– Part time
Dlgs. 81/2015, art. 8, comma 5
Ai dipendenti, genitori di persona con disabilità avente diritto ai sostegni (L. 104/92, art. 3) convivente, è riconosciuta, a richiesta, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
– Ulteriori 10 ore di permesso all’anno per visite, esami e cure del figlio minorenne
L. 106/2025, art. 2
I lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai CCNL di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità di malattia e della copertura figurativa, utilizzabili per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti del figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare, con valutazione di “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età – L. 289/90” , che dà diritto all’indennità di frequenza – € 340,71 x max 12 mensilità – o di “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età – L. 180/80“, che dà diritto all’indennità di accompagnamento € 551,53 x 12 mensilità (v. circ. INPS n. 152/2025 – 2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale)
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