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Scheda pubblicata il 10/07/2020 e aggiornata il 10/07/2020


Il parente o l’affine entro il secondo grado che assiste persona con handicap con connotazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto ad alcune agevolazioni sul posto di lavoro.
Sul ricovero a tempo pieno dopo le iniziative del Ministero del Lavoro e dell’INPS (Nota Ministero del Lavoro n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009 e Messaggio INPS n. 14480 del 28 maggio 2010) vedi anche Circolare INPS 155 del 2010 e circolare UPPA (Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni) n. 13 del 2010.
Il parente e l’affine entro il terzo grado ha diritto alle agevolazioni solo nel caso un cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Le agevolazioni previste sono:

– tre giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, legge 104 del 92, così come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a, legge 183 del 2010);
un lavoratore ha diritto a prestare assistenza a più persone con handicap in situazione di gravità ma solo se si tratta del coniuge o di un parente/affine di primo grado, o di secondo grado qualora i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologia invalidante deceduti o mancanti (ultima frase aggiunta al comma 3, art. 3 della lege 104 del 92 dall’art. 6, comma 1, lett. a del decreto legislativo 119 del 2911).
Colui che assiste una persona che risiede a più di 150 km di distanza stradale dalla sua residenza è tenuto ad attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito (comma 3bis, art. 3, legge 104 del 92, aggiunto da art. 6, comma 1, lett. b decreto legislativo 199/2011).

– scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere e non trasferibilità senza il proprio consenso (art. 33, comma 5, legge 104 del 92, così come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b, legge 183 del 2010);

– congedo straordinario di due anni:
ne ha diritto il coniuge convivente.
Se mancante/deceduto/affetto da patologie invalidanti, il padre o la madre anche adottivi. Se mancanti/deceduti/affetti da patologie invalidanti, uno dei figli conviventi.
Se mancanti/deceduti/affetti da patologie invalidanti, uno dei fratelli conviventi (comma 5, art. 42, decreto legislativo 151 del 2001 come sostituito da art. 4, comma 1, lett. b decreto legislativo 119 del 2011).
Se mancanti/deceduti/affetti da patologie invalidanti, uno dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi (Corte Costituzionale, Sentenza 203/2013).
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui questi assista una persona convivente riconosciuta in situazione di handicap grave e con invalidità civile del 100% con necessità di assistenza continua, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 12bis, comma 2, decreto legislativo 61/2000, introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. d, punto 3, della legge 247 del 2007).


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