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Scheda pubblicata il 08/07/2020 e aggiornata il 08/07/2020


ESENZIONE DALL’IRPEF DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono escluse dall’imposta sul reddito (IRPEF); non vi è dunque obbligo di dichiarare nella denuncia dei redditi l’indennità di frequenza, l’assegno mensile, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento. Riferimento normativo è l’art. 34 del DPR n. 601, 29/9/73 e anche la Circolare INPS n. 223, 23/10/98 (punto 3.1).

AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI DI AUSILIO

  • Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
    Tali spese sono deducibili anche se sostenute dai familiari di persone con disabilità (riconosciute in base alla legge 104/92 anche senza gravità o titolari di indennità di accompagnamento) che non risultano fiscalmente a carico (art. 10, comma 1, lett. b e comma 2, Testo Unico Imposte dei Redditi – TUIR).
  • Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche…) danno invece diritto ad una detrazione dall’IRPEF del 19% sulla parte che eccede € 129,11; i familiari che sostengono queste spese possono fruire della detrazione, ma in questo caso la persona con disabilità deve essere fiscalmente a carico (art. 15, commi 1 e 2, TUIR).
    Ricordiamo che per essere considerato a carico fiscale, il reddito della persona non deve superare € 2.840,51;  a decorrere dal 1° gennaio 2019 per i figli che non superano 24 anni di età, il limite di reddito da considerare è di € 4.000 (legge 205/2017, art 1, comma 252 e 253).
  • Inoltre sono ammesse alla detrazione del 19% per l’intero ammontare le spese sostenute per il trasporto in ambulanza della persona con disabilità e i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 (vedi Decreto Ministeriale 14 marzo 1998, art. 2, comma 1, che definisce i sussidi).
    I familiari che sostengono queste spese possono fruire della detrazione, anche in questo caso la persona con disabilità deve essere fiscalmente a carico.
  • Le spese pagate agli addetti alla propria assistenza personale o a quella delle persone indicate nell’art. 433 del codice civile possono essere dedotte fino a un massimo di € 2.100 nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e solo nel caso in cui il reddito del contribuente non supera € 40.000. La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.

DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI CON DISABILITÀ

Le detrazioni spettanti per i figli sono aumentate di un importo di € 400 per i figli riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92.

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IVA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

  • Le prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, “in favore di anziani e inabili adulti … degli handicappati psicofisici, dei minori …. rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzioni di contratti di appalto e di convenzioni generali” sono soggette all’IVA al 4%.
  • L’aliquota IVA al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, limitate o anche impedite da menomazioni permanenti di natura motoria, uditiva o del linguaggio e per consentire la facilitazione della comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, oppure per assistere la riabilitazione.
    Per avere diritto a questa agevolazione occorre presentare al venditore, prima dell’acquisto la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio, e il certificato, sempre rilasciato dalla ASL di appartenenza attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse e il carattere permanente della stessa.

IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI

L’imposta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (successione), per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, che abbia come beneficiario una persona con handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di € 1.500.000,00 (art. 2, comma 49bis del decreto legge n. 262/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 286, 24 novembre 2006, come modificato dall’art. 1, comma 77, lettera c della legge 296/2006).
E’ prevista inoltre l’esenzione dall’imposta di successione e donazioni per beni e diritti conferiti in un trust a favore delle persone con handicap riconosciuto ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, a condizione che abbiano come finalità esclusiva la loro inclusione sociale, cura e assistenza (art. 6 della legge 112/2016).


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