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Scheda pubblicata il 05/07/2020 e aggiornata il 24/11/2023

 


ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INVALIDITA’ CIVILE SENZA NUOVA VISITA

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alle semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione, al raggiungimento della maggiore età da parte di chi è già titolare di indennità di accompagnamento da minore, è confermato il diritto a tale indennità, nonché attribuito quello alla pensione di invalidità civile, senza necessità di produrre domanda di nuova visita.

Al solo fine del diritto alle prestazioni assistenziali citate e alla loro erogazione, gli interessati, pertanto, una volta divenuti maggiorenni, “non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto il modello “AP70” per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età ,..” utilizzando ”la procedura semplificata messa a disposizione dall’Istituto, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” …. autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID …” (v. Mess. INPS n. 1446/2023) nonché la prescelta modalità di riscossione allo sportello postale o di accreditamento presso c/c o libretto, necessariamente intestato al titolare – eventualmente con delega o anche cointestato – e relative coordinate.

Qualora non disponga di SPID, e in ogni caso, l’interessato può rivolgersi a un Istituto di Patronato riconosciuto, che svolgerà gratuitamente la pratica.

Ricorrendone i presupposti, entrambe le prestazioni (indennità di accompagnamento e pensione, (quest’ultima comprensiva di incremento, qualora spettante) saranno così erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

In proposito si fa presente che per la normativa vigente le pensioni (intendendo come tale anche l’indennità di accompagnamento) di importo superiore a € 1.000 non possono essere riscosse allo sportello, ma devono essere necessariamente accreditate su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata del titolare (è ammessa la delega e/o la co-intestazione).

N.B.: La semplificazione ha effetto solamente per l’attribuzione del diritto alle prestazioni economiche: come richiamato dall’INPS in Mess. n. 1446/2023, per poter fruire di altri diritti e agevolazioni (fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica, esenzione ticket per invalidità, come pure per la domanda di visita di accertamento della disabilità per l’iscrizione al collocamento obbligatorio (v. Mess. INPS n. 1446/2023, ultimo capoverso), è in ogni caso necessario un nuovo verbale attestante la percentuale di invalidità, e dunque procedere a nuova istanza per visita di accertamento sanitario. Alla relativa domanda (da presentare anche questa dopo il raggiungimento della maggiore età) si potrà procedere anche successivamente all’espletamento della procedura prevista dalla cd. “semplificazione”.

DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE PER NUOVO VERBALE

L’iter della domanda per gli accertamenti sanitari:

– Recarsi dal medico curante con il cariotipo (mappa cromosomica), vecchi verbali ed eventuale ulteriore documentazione sanitaria di cui si è in possesso, e richiedergli il certificato introduttivo alla domanda, che il medico invierà telematicamente all’INPS attraverso l’apposito servizio online, disponibile sul sito dell’INPS, denominato “Certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile”, e del quale vi dovrà rilasciare copia cartacea e ricevuta di avvenuto invio.
Il certificato, non essendo incluso in quelli “obbligatori”, è rilasciato dietro pagamento.
Le voci che il medico dovrà segnare sul certificato sono le seguenti:

  • Invalidità civile;
  • Handicap (se mai richiesto precedentemente o quello di cui già in possesso indichi una data di scadenza);
  • Disabilità (solamente se si desidera la valutazione ai fini dell’iscrizione al collocamento mirato, rinviabile a momento successivo se non necessaria, vedi successivo paragrafo ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO);
  • Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento);
  • Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2/08/2007 (ai fini dell’esonero permanente da visite di controllo dello stato invalidante);
  • Affetta da patologia di competenza ANFFAS – cod. 758.0 (per la presenza nella commissione di un medico competente per la patologia/condizione genetica);
  • Segnalo che: sono presenti patologie di disabilità intellettiva e/o relazionale” con indicazione nell’apposita casella del Codice ICD-9 – per la sindrome di Down 758.0.

Inoltre, nei territori in convenzione con l’INPS (Convenzione Invalidità Civile), sottoscrivendo la  quale hanno delegato all’Istituto la competenza esclusiva delle visite di accertamento sanitario di prima istanza in capo all’ASL ,  “in sede di redazione del certificato medico introduttivo” l’interessato può richiedere che la valutazione sia svolta agli atti, sulla sola base documentale – e così evitare la convocazione a visita: le commissioni mediche, infatti, ” …sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.” (v. DL n. 76/2020, art. 29ter).

–  Con la ricevuta di invio del certificato telematico e il documento di identità dell’interessato (e eventuale delega) sarà poi possibile procedere alla domanda per accertamento di invalidità civile e di handicap tramite un Patronato/CAF o inoltrare la domanda direttamente dal proprio pc accedendo con identità digitale al servizio online https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50004&lang=IT.

Subito dopo aver acquisito la domanda sarà possibile (e lo consigliamo) allegare La “documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva” (: cariotipo/mappa cromosomica ed eventuale ulteriore certificazione medica di rilevanza) utile per la valutazione agli atti può essere inviata, utilizzando la funzione  “Allega documentazione sanitaria” anche al termine della procedura di domanda.

L’invio è in ogni caso possibile anche successivamente alla trasmissione della domanda attraverso il servizio online “Allegazione documentazione sanitaria – invalidità civile – cittadini

L’interessato sarà poi convocato a visita – oppure valutato sulla base della documentazione sanitaria inviata – e in seguito riceverà i relativi verbali: a quel punto sarebbe opportuno contattare nuovamente l’Associazione per poter verificare la correttezza delle valutazioni e delle indicazioni contenute.

ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO

L’iscrizione è riservata, tra i vari destinatari, alle persone cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45%. Tale percentuale, essendo espressa in termini di “inabilità lavorativa”, è propria delle persone in età lavorativa (dai 16 anni), ed è dunque rinvenibile – in generale – nei verbali della visita di revisione prevista per la maggiore età (o eventualmente in verbali di visite svolte comunque dopo il compimento dei 16 anni).
Ai fini dell’effettiva iscrizione è inoltre necessaria la “relazione conclusiva” redatta dalla commissione medica preposta all’accertamento delle capacità lavorative in sede di visita per il COLLOCAMENTO MIRATO ex L. 68/99, la cui domanda può essere presentata sia contestualmente a quella per l’accertamento dell’invalidità civile dei 18 anni, sia in un momento successivo, scelta, quest’ultima, in genere preferibile.
Ai fini di una valutazione più obiettiva e “favorevole” sarebbe infatti opportuno integrare la documentazione da presentare in sede di domanda e di visita con eventuali attestati di esperienze utili (percorsi alternanza scuola-lavoro, titoli di studio e formazione, volontariato, tirocini, pregresse esperienze lavorative, Servizio Civile Universale…).
Per l’invio all’INPS della domanda, che va presentata in modalità telematica, ci si può avvalere dell’assistenza gratuita di un patronato o accedendo direttamente con identità digitale al servizio online denominato. In alternativa, disponendo il diretto interessato delle credenziali di accesso (PIN, SPID,…)  la stessa potrà essere inoltrata collegandosi alla seguente pagina web del sito INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50004&lang=IT  accedere al servizio online denominato “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”, e selezionare la casella relativa alla voce “COLLOCAMENTO MIRATO – ai sensi art. 1 Legge n. 68 del 12.03.1999
N.B.: Per chi già in possesso di un nuovo verbale di invalidità civile, la domanda di visita finalizzata solo all’iscrizione alle liste del collocamento mirato non necessita del certificato introduttivo redatto dal medico: basterà allegare copia del verbale attestante la percentuale di invalidità e inserirne gli estremi nella domanda.

MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE (art.70, c. 6, L. 388/2000)
I titolari di pensione di invalidità (€ 313,91 x 13 mensilità) con reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 6.676,80 hanno diritto a una maggiorazione mensile della stessa pari a € 10,33 (£. 20.000). La maggiorazione è attribuita d’ufficio. In caso di presenza dei requisiti e mancata maggiorazione, si consiglia di procedere con una richiesta di ricostituzione reddituale
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/domanda-pensione-ricostituzione-ratei-certificazione-pensione-ecocert (anche tramite patronato)

MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE (“Incremento al milione” – art. 38, c. 4, L. 448/2001 – art. 15 DL 104/2020)

I titolari di pensione di invalidità (€ 313,91 x 13 mensilità), inoltre, a determinate condizioni reddituali – per le quali rilevano anche redditi non imponibili dell’interessato – hanno diritto a un incremento alla stessa, in misura variabile fino a € 386,27, per un importo mensile totale massimo della pensione non superiore a € 700,18.
L’incremento, se spettante, è attribuito d’ufficio qualora l’INPS sia a conoscenza dei redditi dell’interessato (avendo avuto modo di acquisire i dati dalla dichiarazione dei redditi o dal mod. RED); se così non fosse sarà necessario fare richiesta c/o un patronato di ricostituzione reddituale, al termine della quale l’INPS, in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti, provvederà a erogare la pensione integrata ed eventuali ratei di incremento arretrati.

Si sottolinea che:

  • l’eventuale incremento decresce all’aumentare dei redditi, – compresi quelli esenti da IRPEF, con esclusione della sola indennità di accompagnamento – , dell’interessato, fino ad annullamento.
  • la condizione reddituale per il diritto all’’incremento è differente da quella per la pensione in misura “ordinaria” di 313,91 euro, per la quale è previsto un limite pari a € 17.920: l’azzeramento completo dell’incremento si determina di fatto già nel caso di ulteriori redditi – oltre a quelli da prestazioni di invalidità civile – di importo pari a ca. 5.000 euro

RINNOVO ESENZIONE TICKET PER INVALIDITA’ E MALATTIA CRONICA

Per quanto detto sopra, con il nuovo verbale di invalidità civile potrà essere rinnovato il tesserino di esenzione per invalidità o per malattia cronica, quale la sindrome di Down è riconosciuta e alla quale è associato il codice 065.758.0,  presso la ASL di propria appartenenza, dietro presentazione di:

  • documento di riconoscimento valido;
  • TEAM – codice fiscale;
  • verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia).

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questa misura sostituisce l’Assegno per il Nucleo familiare a partire da marzo 2022. L’assegno è riconosciuto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età. INPS ha pubblicato il Messaggio n° 4748, con il quale, oltre ha sintetizzare i dettagli della nuova misura, fornisce le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda, che può essere presentata già a partire dal 1° gennaio 2022 (la domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo). È possibile fare richiesta dell’assegno entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

È possibile anche presentate la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno Unico. Sarà comunque possibile inviare l’ ISEE successivamente e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare. La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

DICHIARAZIONI ICRIC e RED

ICRIC: 
entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono dichiarare all’INPS eventuali periodi di ricovero gratuito a tempo pieno superiori a 29 giorni, che per la normativa implicherebbero la sospensione della prestazione.
L’INPS ha stipulato con il Ministero della Salute una convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero, grazie alla quale acquisisce direttamente tali informazioni da Ministero, allo scopo di operare la verifica del diritto delle prestazioni.
Non è chiaro, tuttavia, se la convenzione (stipulata nel 2018) sia operativa e a pieno regime: si consiglia pertanto, in attesa di indicazioni da parte dell’INPS, di procedere a tale adempimento.
Premesso ciò, la normativa (L.662/1996, art. 1, c. 254) prevede che ” … i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo…, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità … un certificato medico.”, e che “Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
Come chiarito successivamente dall’INPS, ciò vale – per i maggiorenni non soggetti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno che, una volta inviato il certificato, saranno dispensati per il futuro dall’obbligo annuale.
Viceversa, in presenza di tutore, curatore o amministratore di sostegno andrà resa annualmente da questi la dichiarazione di non ricovero.
Il servizio online per la pratica è in ogni caso lo stesso, per l’invio sia della dichiarazione di non ricovero, sia del certificato medico, è denominato Dichiarazioni di Responsabilità (ICRIC/ICLAV/ACC AS.PS) ed è accessibile con identità digitale e CF dell’interessato al seguente link:
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fDichiarazioniResponsabilita%2fHome%3fApplicationId%3d18&S=S
Alternativamente, come per tutti i servizi online dell’INPS, ci si può avvalere, senza necessità di credenziali, dell’assistenza gratuita di un Patronato/CAF

RED:
i titolari di prestazioni collegate al reddito personale sono tenuti a comunicare annualmente all’INPS eventuali variazioni dello stesso che potrebbero incidere sul diritto.  La scadenza è generalmente fissata per il 1° marzo di ogni anno.
Per approfondimenti su chi è obbligato all’invio del RED, al link che segue la pagina web informativa, con accesso al servizio (dal sito dell’INPS):
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50574&lang=IT

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: se e quando presentare istanza di nomina

È opinione ancora diffusa che, al raggiungimento della maggiore età, con il venire meno della responsabilità genitoriale – la vecchia patria potestà – una persona con disabilità intellettiva debba inevitabilmente essere sottoposta a una delle forme di protezione giuridica previste dal nostro ordinamento: interdizione, inabilitazione – fortunatamente sempre più in disuso – e amministrazione di sostegno, meno lesiva della dignità della persona, che revoca la capacità legale di agire limitatamente agli atti espressamente indicati nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno (AdS), per i quali – e solo per questi – lo stesso si sostituisce al beneficiario. Il decreto può inoltre indicare specifici atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’AdS.
L’opinione non corrisponde tuttavia al vero: in primis, con il raggiungimento della maggiore età,  ciascun cittadino acquisisce la capacità legale di agire, che consiste nell’idoneità a esercitare diritti e ad assumere obblighi di cui lo stesso è titolare (es.: vendere o locare l’immobile di cui si è intestatari).
La capacità legale di agire può eventualmente essere limitata, in misura totale o parziale con l’adozione di una delle forme di protezione accennate.

In realtà, dunque, non sussiste alcun obbligo a procedere in tal senso, e spesso ciò non è davvero necessario o utile.
La “situazione tipo” riguardante la maggioranza dei nostri soci maggiorenni, infatti, può essere così rappresentata: reddito esente da IRPEF derivante da prestazioni economiche per invalidità civile (indennità di accompagnamento + pensione di invalidità), in alcuni casi reddito da lavoro, pensioni di reversibilità, raramente beni immobili intestati. In assenza di capitali, è pacifico che non c’è bisogno di un AdS che si occupi di gestirli.
Anche l’ipotesi della sua necessità per il timore di eventuali “incauti acquisti” non trova reale fondamento: è infatti prevista la possibilità di annullamento – entro 5 anni – degli atti compiuti da chiunque, sebbene non interdetto, si provi essere stato incapace d’intendere o di volere al momento dei fatti, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore (cfr. art. 428 del codice civile).
L’istanza di annullamento andrebbe peraltro comunque promossa anche nel caso di “incauto acquisto” da parte di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, interdetta o inabilitata (cfr. artt. 412 e 427).
Una ragione per la quale, anche in assenza di patrimoni da dover gestire, potrebbe essere opportuno richiedere la nomina di unAdS, è quella della necessità di esercizio del c.d. consenso informato a cure e trattamenti terapeutici, sempreché la persona non sia in grado di esprimerlo autonomamente.
A tale proposito è bene sapere che, ai fini dell’acquisizione del consenso da parte del paziente,   “il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate,  comunicando con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione…” e che in ogni caso “assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.” (cfr. codice deontologico, artt. 33 – Informazione al cittadino e 36 – Assistenza d’urgenza).
L’amministrazione di sostegno è un procedimento di volontaria giurisdizione, e dunque per la relativa istanza di nomina, da presentare alla cancelleria del Tribunale territorialmente competente utilizzando la modulistica dallo stesso predisposta e allegando marca da bollo di € 27.00, non è necessaria l’assistenza di un avvocato, a meno che il decreto che il giudice ritenga di emettere non incida sui diritti fondamentali della persona, prevedendo effetti e limitazioni analoghi a quelli previsti per l’interdetto o l’inabilitato.


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