Scheda pubblicata il 04/07/2020 e aggiornata il 29/05/2025
Contrassegno di circolazione e sosta CUDE
CHE COS’È
Il CUDE un’autorizzazione che viene rilasciata alle persone con effettiva capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta appositamente certificata e che consente, nell’intero territorio nazionale, di:
- accedere alle ZTL (Zona a Traffico Limitato), circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- sostare liberamente negli spazi loro riservati;
- sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati ( 285/92, art. 188 comma 3-bis);
- non essere tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato ( 285/92, art. 188 comma 3).
Sono inoltre sempre vietati rimozione e blocco dei veicoli che espongono il contrassegno (DPR 495/1992, art. 354, comma 4 e 355, comma 5), restando in ogni caso dovuta la sanzione amministrativa.
Solo l’esposizione (sul parabrezza anteriore) del contrassegno consente le agevolazioni descritte: in caso contrario le eventuali sanzioni non potranno essere annullate presentandolo successivamente.
Il contrassegno deve essere esposto in originale: l’utilizzo di fotocopie prevede sanzioni pecuniarie e amministrative, la contraffazione anche la denuncia penale
La normativa dispone inoltre che il contrassegno può essere utilizzato a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità titolare del contrassegno (art. 1, comma 36, legge 296/2006): se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, la prima sarà soggetta a multa (variabile tra i 168 e i 672 euro) per uso improprio, che determina anche il ritiro immediato del contrassegno.
Il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) dà diritto al parcheggio negli spazi riservati segnalati dall’apposita cartellonistica stradale, anche negli altri paesi UE.
Il Registro Pubblico CUDE è la banca dati nazionale online, consultabile al Portale dell’Automobilista, che contiene le informazioni relative ai contrassegni dei cittadini italiani. Consentendone la condivisione ai Comuni Italiani che aderiscono al Registro, facilita la gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale, non essendo più necessario comunicare, di volta in volta e con un preavviso di uno o due giorni, l’ingresso nelle singole aree soggette a restrizioni al transito.
In tutti gli altri Comuni che ancora non hanno aderito alla sperimentazione, continueranno a valere le modalità operative precedenti, per l’accesso alle ZTL fuori dal Comune di residenza.
Consulta la mappa dei Comuni che aderiscono alla Piattaforma CUDE.
CHI HA DIRITTO AL CUDE
Il contrassegno non spetta a tutte le persone con riconoscimento di invalidità, nemmeno se titolari di indennità di accompagnamento e con certificazione di L. 104/92 art. 3 comma 3.
La documentazione sanitaria per il rilascio del contrassegno per invalidità permanente consiste infatti in un certificato redatto dall’ufficio medico-legale della propria ASL, da cui risulti che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.” (DPR 495/92, art. 381, comma 3).
La stessa può inoltre consistere anche nel verbale INPS di accertamento sanitario (di invalidità civile, handicap o disabilità) qualora indichi espressamente la dicitura: “Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, DPR 495/1992)”. L’art. 4 del Decreto Legge 5/2012 dispone infatti che i requisiti per il rilascio del contrassegno, ove sussistenti, devono essere indicati nei verbali.
Il rilascio del contrassegno è disposto anche in favore delle persone non vedenti (v. comma 2, art. 12 DPR 26 luglio 1996 n. 503) per le quali la documentazione sanitaria da presentare è il verbale attestante la condizione di “cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)”.
Chi ha diritto al CUDE – DISPOSIZIONI LOCALI
La Regione Puglia ha disposto che il rilascio del contrassegno spetta in ogni caso agli invalidi civili e ai ciechi civili i cui relativi verbali attestino una delle seguenti condizioni:
- invalido civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138);
- invalido civile arti superiori in possesso della patente B speciale e con disabilità riconosciuta superiore al 66%;
- disabilità intellettiva o psichica (v. Linee guida per criteri valutativi medico‐legali relativi al riconoscimento della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” – All. A alla DGR n. 1531/2024 – art. 2 – Procedura per l’accertamento sanitario).
La Regione Lombardia, con Circolare 11 dicembre 2001, n. 64 ha stabilito che, per il rilascio del contrassegno, è ritenuta sufficiente la copia del certificato di invalidità civile attestante l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
PERSONE CON SINDROME DI DOWN
Il contrassegno, dunque, non spetta necessariamente alle persone con sindrome di Down, ma solo a quelle con accertata capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (riconosciuta, al momento solo in Puglia, anche “nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta disabilità intellettiva e psichica”).
La legge, in ogni caso, non prevede che l’incapacità di deambulazione debba necessariamente essere collegata agli arti inferiori.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato sul tema, con Parere prot. n. 1567 dell’11 marzo 2016, ha ritenuto, ferma restando, in ogni caso, l’esclusiva competenza di valutazione dell’Ufficio Medico Legale dell’ASL, che possano essere compresi tra i beneficiari del contrassegno anche “… persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.”.
Tale parere è citato e accolto dall’INPS che, nella Nota n. del 17/12/2018 – Oggetto: Riconoscimento dei requisiti sanitari per i benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative – Indicazioni valutative, rivolta a tutti i medici INPS, specifica loro che il giudizio non si esaurisce nella sola valutazione della capacità motoria degli arti inferiori ma deve riguardare più in generale la capacità di deambulare senza limitazioni e/o pericoli e, pertanto, integra una pluralità di funzioni (come quelle motorie, neurologiche, psichiche, sensoriali , ecc.) e che in ogni caso Si tratta evidentemente di una valutazione complessa in cui si deve accertare, con il necessario rigore medico legale, lo specifico nesso di causa tra la patologia riscontrata, ancorché non strettamente motoria, e la perdita dell’autonomia negli spostamenti in ambito urbano.
Il Comune di Roma, con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 2009, n. 47 (art. 11-bis), ha disposto che l’assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato, concedibile a chi già titolare di contrassegno, può riguardare anche patologie diverse da quelle strettamente motorie – compresa la disabilità mentale – qualora compromettano fortemente la normale mobilità e l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, prevedendo implicitamente la possibilità di rilascio del contrassegno nel caso di tali condizioni sanitarie.
Analoga interpretazione del concetto di deambulazione fu peraltro già espressa dal Ministero della Sanità in Circolare 17 gennaio 1972, n. 7 – con riferimento però al diritto all’assegno di accompagnamento – secondo cui “… la funzione di deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore.”
DURATA E RINNOVO
Il contrassegno permanente ha validità 5 anni (al quinto anno la scadenza coincide con la data di nascita del titolare, analogamente ai documenti di identità e riconoscimento – Parere Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 5 marzo 2013, Prot. 11058).
Per il rinnovo è necessario presentare all’ufficio preposto, entro novanta giorni dalla data della scadenza, un certificato redatto dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
N.B.: Oltre il novantesimo giorno dalla data di scadenza non sarà possibile rinnovare il contrassegno: pertanto, per un successivo rilascio, occorrerà presentare nuova domanda e nuova certificazione sanitaria.
Per le “persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche” è possibile ottenere un’autorizzazione temporanea; in questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’impedimento temporaneo.
Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza che indica sullo stesso una numerazione propria; pertanto, a ogni cambio di residenza (trasferimento in un Comune differente), la persona intestataria del permesso deve riconsegnarlo al Comune che lo ha rilasciato, e farne domanda a quello di nuova residenza.
Anche nel caso in cui il cittadino cambi indirizzo, mantenendo la residenza nel Comune, è necessario rivolgersi al Comando di polizia Municipale per farsi rilasciare un nuovo contrassegno.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.
Stallo di sosta nominativo
Il contrassegno è inoltre requisito necessario per l’eventuale assegnazione del cd. parcheggio ad personam: il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR n. 495/1992,art. 381, comma 5) art. 381 che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta strettamente personale, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” della persona autorizzata ad usufruirne.
Il Regolamento limita la concessione dello stallo alle zone ad alta densità di traffico, nel caso in cui l’interessato non abbia disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile.
L’assegnazione dunque non è un diritto assoluto, ed è limitata solo ed esclusivamente alle zone ad alta densità di traffico; inoltre non è ammessa la richiesta se esistono già le condizioni per la sosta del veicolo in spazi interni al luogo di residenza (per esempio un cortile condominiale).
La concessione è soggetta a revisione in occasione della scadenza/rinnovo del contrassegno; nel caso di trasferimento di residenza, come pure in caso di decesso del titolare, occorre darne comunicazione scritta allo stesso ufficio che l’ha rilasciata.
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