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Scheda pubblicata il 04/07/2020 e aggiornata il 28/07/2021


È un’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, che consente, ai veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, di accedere alle ZTL (Zona a Traffico Limitato), circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi, e sostare liberamente negli spazi loro riservati.

Ciascun Comune può inoltre, a propria discrezione, disporre la gratuità della sosta anche nelle strisce blu con specifica deliberazione (art. 381, comma 5, DPR 495/1992), in mancanza della quale, dunque, l’agevolazione non spetta.

Il contrassegno può essere utilizzato a livello nazionale e solo quando l’auto è al servizio della persona con disabilità intestataria del contrassegno (art. 1, comma 36, legge 296/2006).

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), valido quindi anche negli altri Paesi aderenti all’UE.

La documentazione
La documentazione sanitaria per il rilascio del contrassegno per invalidità permanente consiste in un certificato redatto dall’ufficio medico-legale della propria ASL, da cui risulti che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
La possibilità di ottenere il contrassegno invalidi è stata estesa anche ai non vedenti dal comma 2, art. 12 del DPR 26 luglio 1996 n. 503, pertanto per questi il requisito sanitario richiesto è il certificato di cecità.

Il contrassegno permanente ha validità 5 anni (al quinto anno la scadenza coincide con la data di nascita del titolare, al pari dei documenti di identità e riconoscimento, Parere Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 5 marzo 2013, Prot. 11058).
Per il rinnovo sarà sufficiente presentare all’ufficio preposto, entro novanta giorni dalla data della scadenza, un certificato redatto dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

È prevista, inoltre, la possibilità “per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche” di ottenere un’autorizzazione temporanea; in questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’impedimento temporaneo.

I requisiti sanitari utili per il rilascio del contrassegno sono inoltre certificati, qualora accertati, anche nei verbali di invalidità civile, di handicap e di disabilità (art. 4, Decreto Legge 5/2012) con la dicitura: “Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, DPR 495/1992)

Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza che indica sullo stesso una numerazione propria; pertanto, ad ogni cambio di residenza (trasferimento in un Comune differente), la persona intestataria del permesso deve riconsegnarlo al Comune che lo ha rilasciato, e farne domanda a quello di nuova residenza.
Anche nel caso in cui il cittadino cambi indirizzo, mantenendo la residenza nel Comune, è necessario rivolgersi al Comando di polizia Municipale per farsi rilasciare un nuovo contrassegno.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

Il Registro Pubblico CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) è la banca dati nazionale online di prossima operatività che conterrà le informazioni relative ai contrassegni dei cittadini italiani. Consentendone la condivisione tra tutti i Comuni Italiani, faciliterà la gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale: per l’accesso alle ZTL fuori dal Comune di residenza non sarà più necessario comunicare, di volta in volta e con un preavviso di uno o due giorni, l’ingresso nelle singole aree soggette a restrizioni al transito.

Per maggiori informazioni e per monitorare l’effettiva avvenuta operatività del CUDE:
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-07/CUDE.pdf http://www.registropubblicocude.it/index.html

Dal momento che si fa riferimento alla capacità di deambulazione, che è generalmente interpretata come capacità fisica, il rilascio del contrassegno alle persone con disabilità intellettiva è subordinato all’interpretazione dell’ufficio di Medicina Legale preposto alla certificazione o a specifiche disposizioni locali: la Regione Lombardia, ad esempio, con la Circolare 11 dicembre 2001, n. 64 ha stabilito che, per la concessione del contrassegno, è ritenuta sufficiente la copia del certificato di invalidità civile attestante l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; il Comune di Roma, invece, con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 2009, n. 47 (art. 11bis), ha disposto che l’assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato, concedibile ai chi già titolare di contrassegno, può riguardare anche patologie diverse da quelle strettamente motorie, compresa la disabilità mentale, qualora compromettano fortemente la normale mobilità e l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, prevedendo implicitamente la possibilità di rilascio del contrassegno nel caso di tali condizioni sanitarie.

Il contrassegno dunque, non spetta a tutte le persone riconosciute invalide o con handicap, ma solo a quelle con accertata capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
A tale riguardo, il Giudice di Pace di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il rilascio del contrassegno laddove si individuano quali beneficiari solamente persone non deambulanti e non vedenti, escludendo altre tipologie di disabilità. La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sottolineando che appare del tutto ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in particolare considerazione quell’aspetto dell’invalidità rappresentato dalla non deambulazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato sul tema, con Parere prot. n.  1567 dell’11 marzo 2016, ha ritenuto, ferma restando, in ogni caso, l’esclusiva competenza di valutazione dell’Ufficio Medico Legale dell’ASL, che possano essere compresi tra i beneficiari del contrassegno anche “… persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.”.

Analoga interpretazione del concetto di deambulazione è quella espressa dal Ministero della Sanità nella Circolare 17 gennaio 1972, n. 7  – con riferimento però al diritto all’assegno di accompagnamento – secondo cui “… la funzione di deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore.”

Stallo di sosta nominativo
Il contrassegno è inoltre requisito necessario per l’eventuale assegnazione del cd. parcheggio ad personam: il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta strettamente personale, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” della persona autorizzata ad usufruirne.
Il Regolamento limita la concessione di tale parcheggio alle zone ad alta densità di traffico, nel caso in cui l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile.

Questa concessione non è un atto obbligatorio ed è limitata solo ed esclusivamente alle zone ad alta densità di traffico; inoltre non è ammessa la richiesta se esistono già le condizioni per la sosta del veicolo in spazi interni al luogo di residenza (per esempio un cortile condominiale).
È soggetto a revisione in occasione della scadenza/rinnovo del contrassegno; nel caso di trasferimento di residenza, come pure n caso di decesso del titolare, occorre darne comunicazione scritta allo stesso ufficio che lo ha rilasciato.


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