Scheda pubblicata il 6/09/2026

 


Prima di esaminare gli importi e i limiti reddituali della pensione di invalidità civile e del suo incremento “al milione”, è importante chiarire un aspetto che può facilmente generare confusione: la pensione di invalidità civile ha un proprio importo e un proprio limite reddituale; ad essa può aggiungersi, in presenza dei requisiti previsti, il cosiddetto incremento “al milione”, di importo variabile e soggetto a specifici limiti reddituali.

Per il 2026, la pensione di invalidità civile per gli invalidi totali è pari a € 340,71 mensili: il suo importo è fisso, purché non venga superato il limite reddituale previsto per il riconoscimento della prestazione. L’eventuale incremento “al milione” è invece una maggiorazione distinta e di importo variabile, determinato in relazione ai redditi posseduti.

La somma di pensione e incremento può raggiungere, nel 2026, un importo massimo di € 768,29 mensili: € 340,71 di pensione più un incremento che può arrivare fino a € 427,58 mensili in assenza di altri redditi rilevanti.

A queste somme può inoltre aggiungersi, quando spettante, l’indennità di accompagnamento, pari per il 2026 a € 551,53 mensili e riconosciuta indipendentemente dal reddito. L’indennità di accompagnamento è corrisposta per 12 mensilità e, a differenza della pensione e del relativo incremento, non prevede la tredicesima mensilità.

Nella situazione in cui spettino sia l’incremento nella misura massima sia l’indennità di accompagnamento, è quindi importante tenere distinte le tre voci: pensione di invalidità civile, incremento “al milione” e indennità di accompagnamento.

Questa distinzione è fondamentale anche per comprendere correttamente i limiti reddituali previsti per ottenere l’incremento.

I limiti reddituali della pensione e dell’incremento

Come anticipato, pensione di invalidità civile e incremento “al milione” sono soggetti a limiti reddituali differenti.

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile totale, prevista dall’art. 12 della legge n. 118/1971, nel 2026 il reddito personale annuo non deve superare € 20.029,55. Ai fini del diritto alla pensione rileva il reddito personale dell’interessato.

Per l’incremento “al milione”, disciplinato dall’art. 38 della legge n. 448/2001, invece, sono previsti limiti reddituali più bassi e, se il beneficiario è coniugato, occorre rispettare sia un limite personale sia un limite riferito ai redditi cumulati con quelli del coniuge.

Per il 2026, il limite personale è pari a € 9.987,77 annui; per il pensionato coniugato il limite complessivo è pari a € 17.088,89 annui. Il diritto all’incremento e la sua misura devono quindi essere verificati, per la persona coniugata, nel rispetto di entrambi i limiti.

È soprattutto il limite personale di € 9.987,77 che può generare l’equivoco più frequente: non rappresenta l’importo degli altri redditi che la persona può possedere oltre alla pensione di invalidità civile.

Nel calcolo di questo limite viene infatti considerata anche la stessa pensione di invalidità civile percepita dall’interessato.

Qual è la logica dell’incremento “al milione”

L’incremento “al milione” è stato introdotto dall’art. 38 della legge n. 448/2001 con l’obiettivo di garantire, in presenza dei requisiti previsti, un determinato livello complessivo di reddito.

Il suo importo, pertanto, non è fisso né viene riconosciuto automaticamente nella misura massima: è massimo in assenza di altri redditi rilevanti e si riduce progressivamente all’aumentare di tali redditi, fino ad azzerarsi.

Per il 2026 l’incremento può arrivare fino a € 427,58 mensili. Sommato alla pensione base di € 340,71, consente di raggiungere un massimo di € 768,29 mensili.

Ma proprio perché l’incremento serve a raggiungere quel livello complessivo, nel verificare il limite reddituale viene conteggiata anche la pensione di invalidità civile.

Che cosa viene conteggiato

Ai fini dell’incremento non rilevano soltanto eventuali redditi da lavoro o altri redditi soggetti all’IRPEF. Tra le somme da considerare rientra anche la stessa pensione di invalidità civile, nonostante si tratti di una prestazione esente dall’IRPEF.

La pensione di invalidità civile è pari nel 2026 a € 340,71 mensili per 13 mensilità.

L’indennità di accompagnamento, invece, non viene computata ai fini dei limiti reddituali per l’incremento.

Il limite “reale” per gli altri redditi

Nel caso più frequente, cioè quando la pensione di invalidità civile viene percepita per tutte le 13 mensilità dell’anno, il calcolo è quindi il seguente:

€ 340,71 × 13 = € 4.429,23 di pensione annua.

Poiché il limite personale per l’incremento è di € 9.987,77, la parte che rimane disponibile per eventuali altri redditi rilevanti è:

€ 9.987,77 − € 4.429,23 = € 5.558,54.

È questo il dato che spesso viene frainteso: € 9.987,77 è il limite reddituale complessivo, non il limite degli altri redditi che possono aggiungersi alla pensione.

Pertanto, per una persona che abbia percepito la pensione per tutte le 13 mensilità, il margine massimo per eventuali altri redditi rilevanti è € 5.558,54 annui.

Ciò non significa, però, che fino a tale importo l’incremento venga sempre corrisposto nella misura massima. Al contrario, l’incremento diminuisce progressivamente all’aumentare degli altri redditi rilevanti: la misura massima spetta in assenza di tali redditi e si riduce via via fino ad azzerarsi al raggiungimento del limite complessivo previsto.

Se la pensione non è stata percepita per tutto l’anno

Il calcolo può essere diverso nei casi in cui la pensione sia stata percepita solo per alcuni mesi dell’anno.

Ad esempio:

  • se la pensione viene riconosciuta nel corso dell’anno;
  • oppure se arretrati o mensilità già spettanti vengono materialmente corrisposti solo nell’anno successivo.

In questi casi occorre verificare concretamente l’importo della pensione rilevante nell’anno di riferimento e, conseguentemente, lo spazio residuo rispetto al limite previsto per l’incremento.

Perché si crea tanta confusione

La confusione nasce soprattutto dal fatto che il limite reddituale viene spesso indicato senza spiegare che non rappresenta l’importo degli altri redditi che la persona può possedere in aggiunta alla pensione.

Si può quindi essere facilmente portati a ritenere, ad esempio, che una persona titolare della pensione di invalidità civile possa avere ulteriori redditi fino a € 9.987,77 e continuare a beneficiare dell’incremento, mentre la stessa pensione già percepita concorre al raggiungimento di tale limite.

A ciò si aggiunge un secondo possibile equivoco: l’importo massimo raggiungibile con l’incremento può essere facilmente scambiato per l’importo della pensione di invalidità civile, mentre, come visto, la pensione base e l’incremento sono due componenti distinte e soggette a regole reddituali differenti.

Un’avvertenza sugli importi 2026

La Tabella M5 dell’Allegato 2 alla circolare INPS n. 153/2025 riporta, per il 2026, l’importo della pensione di € 340,71, un limite personale di € 9.727,77, un limite per il pensionato coniugato di € 16.828,89 e un incremento massimo di € 407,58 mensili.

Tali valori relativi all’incremento sono stati però determinati prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio 2026.

L’art. 1, comma 179, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha successivamente disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’aumento di € 20 mensili dell’incremento e di € 260 annui dei relativi limiti reddituali. L’INPS ha fornito le relative indicazioni con la circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.

Per questo motivo, per il 2026, l’incremento massimo è pari a € 427,58 mensili, il limite personale a € 9.987,77 e il limite per il pensionato coniugato a € 17.088,89.

Anche alcuni importi delle prestazioni assistenziali inizialmente riportati nelle tabelle dell’Allegato 2 sono stati successivamente corretti dall’INPS. Con il messaggio n. 628 del 23 febbraio 2026 sono state infatti rettificate le Tabelle M.1, M.2 e M.3; l’importo dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali per il 2026 è pari a € 551,53 mensili.

Il calcolo

Per chi volesse approfondire, la formula per determinare l’incremento effettivamente spettante è riportata nella Tabella M5 dell’Allegato 2 alla circolare INPS n. 153/2025, tenendo naturalmente conto degli aggiornamenti intervenuti successivamente con la legge di bilancio 2026 e con la circolare INPS n. 19/2026.

Per la persona coniugata, l’importo spettante è quello più basso risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e di quello riferito alla situazione reddituale coniugale.

In caso di risultato negativo non spetta alcun incremento.

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it.


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