Scheda pubblicata il 09/06/2023 e aggiornata il 09/06/2023
Il 1° giugno 2023 il MIM ha finalmente pubblicato la Nota prot. n° 10166/23 che si attendeva da molto tempo.
A inizio anno scolastico infatti il Ministero aveva pubblicato la la Nota n° 3330 del 13/10/2022 (da noi ampiamente commentata nella scheda n° 692. Vanno applicati subito i modelli dei nuovi PEI, tranne le tabelle C e C1 (Nota 3330/22)) ribadendo che da quest’anno scolastico si dovessero utilizzare in tutta Italia i nuovi modelli di PEI di cui al D.I. n° 182/20 e relative Linee Guida.
Tale Nota aveva precisato pure che entro ottobre si sarebbero dovuti redigere i PEI degli alunni con disabilità, tranne le sezioni 11 e 12 che andavano compilate nel GLO di fine anno secondo ulteriori disposizioni (i nuovi modelli di PEI sono scaricabili dal sito www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei).
Infatti l’art. 15 del D.I. n° 182/20 prevede che entro il 30 giugno venga convocato il GLO di fine anno con il compito di proporre nelle sezione 11 e 12 dei PEI la quantificazione dei sostegni che si ritengono necessari all’alunno per l’anno scolastico successivo (n. di ore di sostegno, di assistenza all’autonomia, alla comunicazione o igienica, ausili, trasporto ecc.).
Invero la proposta di ore sarebbe vincolata alle tabelle C e C1 allegate al D.I. citato, che però fanno riferimento al Profilo di Funzionamento: il nuovo documento che andrà a sostituire la Diagnosi funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale (vedi scheda n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19), art. 5).
Le Linee Guida per la redazione del Profilo di Funzionamento sono state in effetti pubblicate dal Ministero della Salute ad ottobre 2022 (vedi scheda n° 694. Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento)), ma in realtà non sono ancora state applicate.
Pertanto la Nota appena emanata specifica che:
“Poiché ad oggi non sono state ancora pienamente adottate le nuove modalità di predisposizione del Profilo di funzionamento su tutto il territorio nazionale, possono continuare ad utilizzarsi la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale” (di cui al DPR del 24/02/1994 – NdR).
“Pertanto, le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1.“
Questo significa che, nonostante si applichino i nuovi modelli di PEI, rimane inalterata rispetto agli anni scorsi la modalità di individuazione da parte del GLO del numero di ore dei sostegni da proporre per l’anno prossimo.
La nota anticipa anche l’imminente pubblicazione del decreto correttivo al D.I. n° 182/20 e la predisposizione di “una piattaforma informatica per la compilazione dei modelli nazionali PEI“ che “sarà posta in esercizio, a carattere sperimentale e non obbligatorio, a partire dal 12 giugno p.v. all’esclusivo fine di iniziare a far familiarizzare le Istituzioni scolastiche all’utilizzo della stessa e in modo da verificare la funzionalità dei nuovi strumenti informatizzati”.
AGGIORNAMENTO DEL 25/9/2023
Il D.I. n° 153/23, correttivo del 182/20, ha previsto che per gli alunni per i quali non sia ancora stato redatto il Profilo di Funzionamento, si dovrà ancora fare riferimento alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale (vedi scheda n° 703. Modelli nazionali di PEI aggiornati già a partire dall’a.s. 2023/24 (DI 153/23))
OSSERVAZIONI
1.
La Nota del Ministero è arrivata tardivamente, in quanto quasi la totalità delle scuole ha già convocato i GLO di fine anno nel mese di maggio (come peraltro era pure suggerito nella precedente Nota n° 3330 di ottobre scorso).
2.
La Nota non è molto chiara e sta suscitando interpretazioni dubbie da parte delle scuole riguardo i “PEI provvisori” (sezione 12 dei nuovi modelli).
Come specifica l’art. 16, comma 1 del D.I. n° 182/20 i “PEI provvisori” vanno redatti entro il 30 giugno per i soli alunni che inizieranno ad essere riconosciuti per la prima volta con disabilità a partire dal prossimo anno scolastico, o perchè inizieranno il proprio percorso scolastico a settembre (verosimilmente il primo anno di scuola dell’infanzia) o perchè hanno ricevuto la loro prima certificazione di disabilità nel corso di quest’anno.
Per gli alunni che già erano riconosciuti con disabilità in questo anno scolastico, e per i quali quindi era già stato redatto il PEI 2022/23, occorre semplicemente compilare la sezione 11 del PEI.
3.
La Nota anticipa anche l’imminente pubblicazione del decreto correttivo del D.I. n° 182/20.
Tali modifiche in realtà sono attese dall’estate scorsa e già erano state preannunciate come imminenti nella Nota di inizio a.s.
Si spera che tale decreto correttivo venga emanato prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, in modo che le modifiche migliorative, proposte dalle associazioni già da diversi anni e già concordate con il precedente Governo, possano divenire finalmente operative.
4.
Come già descritto in maniera più analitica nell’osservazione n° 6 della nostra scheda n° 692. Vanno applicati subito i modelli dei nuovi PEI, tranne le tabelle C e C1 (Nota 3330/22), alla quale si rimanda, in mancanza della pubblicazione del decreto correttivo, compilando le varie sezioni dei nuovi modelli di PEI, sarà opportuno avere prudenza per quelle parti delle stesse che erano state annullate dalla Sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 e sulle quali non si era pronunciata la Sentenza del Consiglio di Stato n° 3196/22 che aveva annullato la Sentenza del TAR Lazio “in toto” (si veda in proposito la scheda n° 686. Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi PEI” (Sent. 3196/22)).
Infatti, se si formulano quelle parti del PEI con le modalità ritenute illegittime dal TAR Lazio, si corre il rischio che, quanti hanno ottenuto la prima sentenza favorevole del TAR, potrebbero impugnare nuovamente i singoli PEI, ottenendo probabilmente una nuova sentenza favorevole. In caso di appello non è detto che il Consiglio di Stato si pronunci favorevolmente al ricorso, dal momento che le correzioni operate dal Ministero ancora non sono state pubblicate.
E’ vero che una volta pubblicato il decreto correttivo, si potrebbe ristabilire una situazione favorevole alla nuova formulazione delle sezioni dei PEI; ma intanto si sarà perduto tempo e denaro.
Quindi la prudenza è opportuna.
Vedi anche le schede:
n° 694. Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento)
n° 692. Vanno applicati subito i modelli dei nuovi PEI, tranne le tabelle C e C1 (Nota 3330/22)
n° 686. Il Consiglio di Stato ridà legittimità ai “nuovi PEI” (Sent. 3196/22)
n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21 e Nota Min. 2044/21)
n° 656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20)
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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