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La sentenza della Corte Costituzionale che riconosce l’inadeguatezza dell’importo della pensione di invalidità civile e sollecita il legislatore a prevederne l’aumento anche per le persone di età inferiore ai 60 anni, di cui vi avevamo dato conto nelle settimane scorse su questo sito, è stata pubblicata nel n.30 del 22 luglio 2020, della Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Corte Costituzionale.

La Sentenza è la n. 152 , 23 giugno – 20 luglio 2020. Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarieta’ sociale – Pensioni di invalidita’ – Beneficiari – Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro – Determinazione del relativo importo mensile, pari, per l’anno 2020, a euro 286,81 – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli obblighi internazionali – Richiesta di rideterminazione dell’importo – Inammissibilita’ della questione. Assistenza e solidarieta’ sociale – Maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di invalidita’) – Beneficiari – Invalidi civili totalmente inabili al lavoro – Requisiti – Soggetti di eta’ pari o superiore a sessanta anni, anziche’ di eta’ superiore a diciotto anni – Irragionevole disparita’ di trattamento con i beneficiari dell’assegno sociale e violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro – Illegittimita’ costituzionale nei sensi e nel termine di cui in motivazione. – Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, primo comma; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 4. – Costituzione, artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, questi ultimi due in relazione agli artt. 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ora, la pubblicazione in Gazzetta sia della sentenza n. 152/2020, sia della legge n. 77/2020, di conversione del decreto 34/20, il cui art. 89bis prevede l’istituzione di un Fondo dedicato al finanziamento di tale aumento (vedi news su questo sito dei giorni scorsi), rende urgente l’applicazione delle indicazioni fornite. Come già specificato, l’incremento a euro a 651,51 (importo aggiornato al 2020) riguarda coloro che, di età inferiore ai 60 anni, non sono, per il 2020, titolari di redditi  superiori a euro 8.469,63 o, se coniugati, a euro 14.447,42, essendo tale adeguamento l’estensione di quanto previsto dall’art. 38 della legge n. 448 del 2001. Si attendono dall’INPS indicazioni operative.

Per chiarimenti e informazioni il nostro servizio di consulenza Telefono D è a disposizione e può essere contattato alla email telefonod@aipd.it