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Scheda pubblicata il 26/11/2024

 


Accertamenti di Invalidità civile e di handicap: Indicazioni per i genitori di minori

La normativa prevede diritti e agevolazioni di varia natura in favore delle persone con sindrome di Down e dei loro familiari, quasi tutti correlati ai riconoscimenti sanitari di invalidità civile (ad es. per le prestazioni economiche) e di handicap (ad es. per i permessi sul posto di lavoro), le cui domande di accertamento vanno inoltrate all’INPS utilizzando il servizio online dedicato.

Per l’accesso ai servizi online dell’INPS un genitore deve dotarsi di identità digitale (SPID) e richiedere la registrazione di una delega dell’identità digitale (SPID), per operare per conto del minore.

Qualora sprovvisti delle credenziali di autenticazione – o, anche se provvisti, lo si preferisca – ci si può in ogni caso rivolgere gratuitamente a un Patronato (o, previa iscrizione, a una delle associazioni di categoria riconosciute – per le PsD: ANFASS o ANMIC).

Non è prevista un’età minima per presentare la domanda, né per l’accertamento dell’invalidità civile, né per quello dell’handicap. Pertanto è opportuno inoltrarla quanto prima, in quanto il diritto alle prestazioni economiche di invalidità civile decorre dal 1° giorno del mese successivo all’invio della domanda, e altri diritti e agevolazioni correlati agli accertamenti spettano solo una volta acquisiti i relativi verbali.

Di seguito l’iter per i riconoscimenti sanitari:

1: il Certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile

  1. a) Recarsi dal medico curante con il cariotipo (mappa cromosomica) ed eventuale ulteriore documentazione sanitaria di cui si è in possesso, e richiedergli il certificato, introduttivo alla domanda, che il medico invierà telematicamente all’INPS, e del quale vi dovrà rilasciare copia cartacea e ricevuta di avvenuto invio.

Il certificato, non essendo incluso in quelli “obbligatori”, è rilasciato dietro pagamento e ha una validità di 90 giorni.

N,B,: Il certificato NON COSTITUISCE DOMANDA PER L’ACCERTAMENTO SANITARIO, ma è NECESSARIO per procedere alla stessa

Le voci che il medico dovrà spuntare sul certificato sono le seguenti:

  • Invalidità civile
  • Handicap
  • Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento);
  • Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2/08/2007 (ai fini dell’esonero permanente da visite di controllo dello stato invalidante);
  • Affetta da patologia di competenza ANFFAS – cod. 758.0 (per la presenza nella commissione di un medico competente per la patologia/condizione genetica);
  • Segnalo che: sono presenti patologie di disabilità intellettiva e/o relazionale” con indicazione nell’apposita casella del Codice ICD-9 – per la sindrome di Down 758.0.

Inoltre, nei soli territori in convenzione con l’INPS (Convenzione Invalidità Civile), sottoscrivendo la  quale hanno delegato all’Istituto la competenza esclusiva delle visite di accertamento sanitario di prima istanza in capo all’ASL , “in sede di redazione del certificato medico introduttivo” l’interessato può richiedere che la valutazione sia svolta agli atti, sulla sola base documentale – e così evitare la convocazione a visita: le commissioni mediche, infatti, ” …sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.” (v. DL n. 76/2020, art. 29ter).

2: la Domanda per gli accertamenti sanitari

Con la ricevuta di invio del certificato telematico e documenti di identità sarà poi possibile procedere alla domanda per accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap.

Compilata la domanda sarà possibile, prima di procedere all’invio, allegare la “documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva” (: cariotipo/mappa cromosomica ed eventuale ulteriore certificazione medica di rilevanza) utile per la valutazione agli atti (funzione “Allega documentazione sanitaria” in procedura).

L’invio è in ogni caso possibile anche successivamente alla trasmissione della domanda, attraverso il servizio online “Allegazione documentazione sanitaria – invalidità civile – cittadini

Consigliamo inoltre l’apertura al di un Libretto Postale nominativo al minore, ove accreditare le prestazioni INPS, che è esente da costi di gestione e consente inoltre l’accesso allo stesso, da parte dei genitori, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

3: Valutazioni sanitarie e verbali

L’interessato sarà poi convocato a visita (per indicazioni procedurali entro max 30 gg., ma il termine è difficilmente rispettato) oppure valutato sulla base della documentazione sanitaria inviata, e in seguito entrambi i verbali perverranno all’interessato sia in formato elettronico nella sezione My INPS del sito dell’Istituto, sia a casa in forma cartacea.

  1. Verbale di handicap L. 104/92

Alle persone con sD deve essere sempre attribuita, previa presentazione del cariotipo, la connotazione di gravità dell’handicap (da poco più correttamente denominata disabilità con diritto a sostegno intensivo) di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92. Lo dispone l’art. 94 della L. 289/2002 (comma 3). Lo stesso articolo dispone inoltre che tale certificazione può essere rilasciata direttamente anche dal medico di famiglia/pediatra (v. schema- tipo utilizzabile dal medico).

La certificazione di handicap ex art. 3 comma 3 dà diritto a avarie agevolazioni – tra le quali i permessi e i congedi lavorativi retribuiti per l’assistenza a familiare con disabilità – e alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, tra i quali l’inclusione all’asilo nido, l’insegnante di sostegno per tutto il ciclo scolastico, …

  1. Verbale di invalidità civile

In base al Decreto del Ministero della Sanità 5/2/92, la “Trisomia 21” viene valutata con una percentuale di invalidità civile del 75%, mentre la “Trisomia 21 con grave ritardo mentale” con il 100%.

Per i minori sono possibili due valutazioni

  • il riconoscimento delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età – 289/90”, che dà diritto a percepire l’indennità di frequenza

oppure

  • il riconoscimento delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età 18/80- L. 508/88). che dà diritto a percepire l’indennità di accompagnamento
  1. B.: Le due prestazioni sono alternative e non cumulabili

 

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI  CON SINDROME DI DOWN

REQUISITI, IMPORTI E LIMITI REDDITUALI per il 2024 

VALUTAZIONE

“Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età – L. 289/90

“Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età – L. 180/80-508/88

 

PRESTAZIONE

INDENNITÀ DI FREQUENZA

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

N.B.: LE DUE INDENNITÀ NON SONO CUMULABILI (L. 289/90, art. 3)

NORMATIVA

L. n. 289/90 – *C. Costituzionale, sentenza n. 467/2002

L. n. 18/80, L. n. 508/88

IMPORTO

€ 333,33 x max 12 mensilità

€ 531,76 x 12 mensilità

LIMITE REDDITUALE

(personale)

€ 5.725,46

Non previsto

ULTERIORI REQUISITI

Frequenza centri riabilitativi pubblici o convenzionati o scuola di ogni ordine e grado compreso asilo nido*

Non ricovero a tempo pieno

 

 

IMPORTANTE: Nel caso di attribuzione dell’indennità di frequenza, è possibile chiedere una rettifica della valutazione per ottenere l’indennità di accompagnamento, inviando una PEC all’INPS, il cui testo sarà preparato dal servizio Telefono D (telefonod@aipd.it – 3331826708)

Infatti, nonostante la legge prevede una delle due possibili valutazioni (entrambe legittime), con Messaggio 31125/2010 l’INPS raccomanda alle proprie commissioni di verifica di attribuire sempre l’indennità di accompagnamento alle persone con sD interessate da accertamenti sanitari, e di esonerarle permanentemente (fino alla maggiore età) da visite di revisione e di controllo.

In forza di questo messaggio, dunque, l’INPS adeguerà la valutazione a costo zero, senza necessità di ricorrere legalmente.

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In ogni caso, alla ricezione dei verbali di accertamento si consiglia di inviarli a telefonod@aipd.it per un controllo su ciò che è stato attribuito: dal 2012, infatti, i verbali INPS devono anche indicare esplicitamente la sussistenza dei requisiti – qualora ne ricorrano le condizioni – per:

  • Il rilascio del contrassegno di circolazione e sosta (CUDE) per le persone con disabilità
  • Le agevolazioni fiscali per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità
  • Le agevolazioni fiscali per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità (v. DL 5/2012, art. 4)

Telefono D
AIPD Nazionale
Piazza Flavio Biondo n. 18
00153 Roma
E-mail: telefonod@aipd.it
Cell. diretto e Whatsapp: 333/1826708
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112